San Girolamo - moderno


STATUTO “S.GIROLAMO”


ART. 1 - La Confraternita “S.Girolamo in Posterola”, avente sede in Amelia (Umbria), Via Posterola n.8, presso la Chiesa di S. Maria di Posterola, è un’Associazione di Fedeli di antica costituzione, eretta nella Diocesi di Amelia in epoca imprecisata, certamente anteriore al XVI secolo, anche se il primo statuto pervenutoci fu redatto sotto il pontificato di Urbano VIII (1623-1644). Essa è stata riconfermata da S.E. Mons. Franco Gualdrini, Vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia in data


ART. 2 -  Patrono del Sodalizio è “S. GIROLAMO Dottore della Chiesa” e Compatrono “S.GIUSEPPE Lavoratore”.


ART. 3 -  La Confraternita ha esclusivo scopo di Culto. Essa persegue il seguente fine:

-costituire una viva Comunità Ecclesiale, che aiuti i Confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana, mediante un’intensa vita spirituale; un’approfondita formazione ed un’efficace operosità apostolica, con particolare dedizione alla meditazione ed alla diffusione delle Sacre Scritture.

In particolare:

-promuovere iniziative per la formazione costante dei Confratelli nella vita di fede, nella catechesi, nella liturgia, nella preghiera e nella carità ed offrire una fattiva collaborazione nell’ambito della Comunità Cristiana per sostenervi tali iniziative;

-ispirandosi specificatamente al Patrono S.Girolamo, si adopererà per la conoscenza e la diffusione delle Sacre Scritture;

-favorire, in seno alla Confraternita, l’aggregazione di persone di ogni categoria sociale.


ART. 4 -  La Confraternita si propone di mantenere vivi i  rapporti instaurati con altre Associazioni similari, ovunque esistenti ed operanti e di promuoverli ulteriormente, nello spirito di fraternità e cristiana collaborazione.


ART. 5 -  La Confraternita mantiene le proprie tradizionali insegne (stendardo, saio color granato, pettorale consistente in tre monti con croce sovrastante, avente ai lati il cilicio ed il flagello).


ART. 6 -  La Confraternita è sottoposta alla giurisdizione dell’Ordinario Diocesano, a norma del Diritto Canonico.


ART. 7 -  Possono far parte della Confraternita, con uguali diritti-doveri, i Cristiani di maggiore età di sesso maschile, che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne gli statuti.

Non si esclude che si promuova  l’estensione della partecipazione alle donne.

I Confratelli tutti formano l’Assemblea, che è il supremo organo deliberativo dell’Associazione ed il Direttivo  assicura l’attuazione delle decisioni deliberate.


ART. 8 -  Per mere ragioni di capienza, il limite massimo degli appartenenti è fissato in 32 (tretadue) unità effettive.

Il Direttivo avrà cura di proporre a tutti, attraverso idonee forme di divulgazione, le varie iniziative di culto, onde assicurare la massima partecipazione.


ART. 9 -  Per giusta causa, l’Assemblea può deliberare le dimissioni di uno o più Confratelli.

Le dimissioni volontarie, sia formali che implicite, devono essere accettate dall’Assemblea.

Sono considerati dimissionari quei Confratelli che, in caso di assenza ingiustificata alle riunioni stabilite dal Calendario di Frequenza, accumulano la metà delle mancate presenze non giustificate nell’arco dell’anno. Tali dimissioni saranno rese note per scritto, dopo che l’Assemblea le avrà deliberate.


ART. 10 -  L’Assemblea dei Confratelli proporrà una terna di nomi, in base alla quale l’Ordinario Diocesano nominerà un Cappellano, a norma dell’art. 564 del Diritto Canonico, che avrà la cura pastorale dei Confratelli e sarà responsabile del Culto dell’Oratorio.


ART. 11 -  Il Direttivo della Confraternita è composto da:

a) GOVERNATORE : è il massimo dirigente responsabile del Sodalizio. Dirige la vita dell’Associazione nel rispetto dello Statuto e delle Delibere dell’Assemblea. Convoca e presiede l’Assemblea. Provvede alla conservazione del patrimonio culturale e materiale.

b) CAMERLENGO : cura le scritture contabili e redige il bilancio consuntivo. Provvede alla gestione delle entrate e delle uscite, secondo le direttive dell’Assemblea; è responsabile del patrimonio mobile che riceve per inventario.

c) SEGRETARIO : prepara gli atti, redige i verbali delle riunioni , tiene il registro dei Confratelli e provvede alla conservazione dell’Archivio; annota le assenze giustificate ed ingiustificate.

d) ASSISTENTE : coordina e vigila affinché tutte le attività a carattere generale, particolare e organizzativo siano attuate e rispettate secondo le varie scadenze, per una perfetta vita di Confraternita. E’ il promotore e l’ideatore delle manifestazioni, secondo i fini del Sodalizio. Collabora con il Sacrista ed il Cerimoniere per un corretto svolgimento delle Funzioni Religiose. In coro, è il Primo Cantore: gli fa capo la parte sinistra; in assenza del Cappellano, regola l’inizio della recita dell’Uffizio. 

e) MAESTRO DEI NOVIZI : è il responsabile della formazione degli Aspiranti Confratelli. E’ il custode delle tradizioni e degli scopi della Confraternita e sarà scelto fra i più anziani in appartenenza. E’ Cerimoniere nelle funzioni religiose, collaborando con il Sacrista. In coro è il Secondo Cantore, a cui fa capo la parte destra; gli compete la conclusione della recita dell’Uffizio, in assenza del Cappellano.

f) RESPONSABILE DELLE RELAZIONI : è incaricato di promuovere incontri e conferenze. Reperisce oratori e conferenzieri, sia laici che religiosi.

g)  PACIERE :  ha l’incarico di mantenere i buoni rapporti tra i Confratelli e di risolvere eventuali dissensi che possano sorgere.

h) SACRISTA : ha l’incarico dell’efficienza, pulizia e custodia dei locali, della Chiesa e dell’Oratorio, con la collaborazione di tutti  i Confratelli; assiste i Sacerdoti nelle Funzioni Liturgiche, collaborando con il Cerimoniere; ha il compito della manutenzione dei paramenti sacri e di svolgere altre eventuali mansioni, inerenti lo svolgimento delle funzioni liturgiche.


ART. 12 - Le cariche del Direttivo hanno la validità di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate dall’Assemblea per un numero illimitato di volte o revocate, qualora emergano cause dimissionarie od altri impedimenti che ne determinino la cessazione. 


ART. 13 -  L’ammissione alla Confraternita è regolata come segue:

1) presentazione di una domanda al Governatore, che ne informerà l’Assemblea;

2)  in seduta segreta, si accetterà o meno tale domanda, con il sistema tradizionale, distribuendo ai presenti una pallina bianca pe il “SI’” ed una pallina nera per il “NO”;

3)  ciascuno dei partecipanti all’Assemblea, dopo attenta riflessione nel valutare le doti morali, l’attitudine ai principi fondamentali della Chiesa e l’idoneità del richiedente a perseguire i fini del Sodalizio, immetterà in appositi contenitori le dette palline;

4)  al termine della votazione, si effettuerà la conta: se le palline bianche supereranno le nere, il richiedente verrà AMMESSO ALLA FREQUENZA per un periodo di NOVIZIATO di almeno un anno;

5)  in tale periodo, l’Aspirante dovrà dare prova di assiduità a tutte le manifestazioni stabilite dal Calendario di Frequenza, per poi, con nuova votazione, essere integrato, se la disponibilità dei posti lo consente, in seno al Sodalizio, mediante la CERIMONIA DELLA VESTIZIONE, secondo l’antico cerimoniale contemplato nei vecchi testi;

6)  al momento di questa solenne investitura, il neo confratello, come tradizione vuole, farà un’offerta a propria discrezione.


ART. 14 -  Le Assemblee vengono convocate dal Governatore, con avviso in cui sarà citato l’ordine del giorno, per verificare l’andamento della vita associativa, approvare le relazioni dei vari componenti il Direttivo ed esaminare le linee di partecipazione alla vita di Confraternita eventualmente proposte da ciascun confratello.

L’assemblea annuale sarà convocata nella “Domenica in Albis”; potrà, inoltre, venir convocata anche su richiesta di almeno la metà più uno dei Confratelli.

L’Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei Confratelli e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Segretario redigerà i verbali, che saranno firmati da lui stesso e dal Governatore.


ART. 15 -  Il patrimonio della Confraternita è costituito esclusivamente da beni mobili,  ivi  comprese offerte e regalie di Confratelli, benefattori, ecc.

In caso di scioglimento del Sodalizio, tali beni verranno devoluti in beneficienza.


ART. 16 -  Qualsiasi prestazione dei Confratelli in favore del Sodalizio è gratuita.

I Confratelli sono tenuti all’osservanza del presente statuto e del Regolamento interno redatto a parte.


ART. 17 -  Lo statuto potra essere modificato con delibera dell’Assemblea e l’approvazione dell’Autorità Diocesana.


ART. 18 -  Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono  le norme del Codice di Diritto Canonico e le disposizioni del Concordato in Italia.

 

© Giovanni Spagnoli 2013