STATUTO DI COLLESCIPOLI
DEL 1749
(Trascrizione di Giovanni Spagnoli)
I N D I C E
Dell’elezzione del S.r Podestà Cap. 1. fol. 1
Del giuramento del S.r Podestà Cap. 2 fol. 4
Dell’ Offizio del sig.r Podestà Cap. 3 fol. 5
Del modo di fare il sindacato al Sig.r Podestà Cap. 4 fol. 6
Di quello appartiene all’Officio del sig.r Podestà Cap. 5 fol. 8
Di quello appartiene all’Officio del sig.r Podestà nelle Cause Civili
Cap. 6 fol. 9
Il sig.r Podestà, Cancelliere, e Balìo debbano servire gratis li
Poveri Cap. 7 fol. 10
Delle Cause de Mercedi Cap. 8 fol. 11
Le Cause della Comunità farsi gratis Cap. 9 fol. 12
Modo di formarsi il Bussolo delli S.ri Conf.ri Priori, ed altri
Uffiziali della Comunità Cap. 10 fol. 13
Modo di fare i pubblici Consegli Cap. 11 fol. 16
Modo di spendere il danaro della Comunità Cap. 12 fol. 18
Dell’elezzione del Barigello, e Balìo Cap. 14 fol. 26
Dell’elezzione del Fameglio Cap. 15 fol. 29
Dell’elezzione del Medico, Maestro di Scuola, e Chirurgo Cap. 16
fol. 30
Revisione de Confini Territoriali Cap. 17 fol. 33
Danari de danni dati, composizioni, ed altro Cap. 18 fol. 34
Proventi della Comunità come si devono affittare Cap. 19 fol. 35
Delli due Ceri da darsi dalla Comunità alle Colleg.te di S. Nicolò,
e S.ta Maria Cap. 20 fol. 38
Misure da farsi dalla Comunità Cap. 21 fol. 38
Delle Muraglie Castellane Cap. 22 fol. 39
Che nessuno possi mettere Cambio nell’esercitare Cariche della
Comunità Cap. 23 fol. 40
Che il Sig.r Podestà sia tenuto riconosere Pesi, Misure, e Statere
Cap. 24 fol. 40
Degli Alberi, e Fratte Cap. 25 fol. 41
Chi occuperà Strade, e muoverà terreni Cap. 26 fol. 42
Dell’Immondizie per le Strade, e Scopare Cap. 27 fol. 43
Per quelle Persone, che non hanno Strada per andare nelle loro
Possessioni Cap. 28 fol. 43
Proibizione di Giochi di Carte Cap. 29 fol. 44
Fontane, et Acquedotti della Comunità Cap. 30 fol. 45
Proibizione di portare Armi Cap. 31 fol. 46
Non ricettarsi Banditi Cap. 32 fol. 47
Macellaro Cap. 33 fol. 47
Fornaro del Pan Venale Cap. 34 fol. 48
Osservanza delle feste Cap. 35 fol. 48
Donne di malavita Cap. 36 fol. 49
Non si vendino Beni Stabili ai Forest.ri Cap. 37 fol. 49
Che di Creditori prima astringano li Principali Debitori, e dopo
le Sig.tà Cap. 38 fol. 50
Delle Cause da compromettersi, e dei Compromessi Cap. 39
fol. 51
Della Ragione del Congruo Cap. 40 fol. 52
Delli Contratti delle Donne, e Minori Cap. 41 fol. 52
Saldo da farsi ogni due anni nella Tesoreria Cap. 42 fol. 53
Della Ragione delle doti Cap. 43 fol. 54
Della successione senza Testamento Cap. 44 fol. 59
Delle doti da restituirsi Cap. 45 fol. 61
Fiera franca di S.ta Maria Magale Cap. 46 fol. 61
Debbasi credere al giuram.to di quello riceverà il danno in
mancanza del Testimonio Cap. 47 fol. 64
Modo di fare le accuse, ed inquisizioni Cap. 48 fol. 65
Si proibiscono i Porci vagabondi per la Terra Cap. 49 fol. 66
Riattare le Strade dentro la Terra Cap. 50 fol. 67
Della prescrizzione delli pagarò, ed obblighi Cap. 51 fol. 67
Modo di esigere le Pene del danno dato Spettanti alla Com.tà
Cap. 52 fol. 68
Modo di eleggere li Periti della Com.tà Cap. 53 fol. 69
Camerlengo, o Esattore della Com.tà Cap. 54 fol. 70
Delle Ferie Cap. 55 fol. 72
Bestie Morte non si mettino vicino la Terra Cap. 56 fol. 72
Le Bestie più viciniori al danno non sieno tenute alla pena, ed
emenda non trovandosi li Testimoni Cap. 57 fol. 73
Non si faccino Ucellatori ne Beni di altri Cap. 58 fol. 74
Delli Prodighi, e Mentecati (sic) Cap. 59 fol. 74
Termine Statutario Cap. 6(0) fol. 74
Danno dato (d’)affittarsi Cap. 61 fol. 75
Guardiano del danno dato Cap. 62 fol. 80
Delle Bestemmie Cap. 63 fol. 83
Della Bandita delle Erbe spettanti alla Comunità Cap. 64 fol. 84
Depositeria de Pegni Cap. 65 fol. 91
Archivio Cap. 66 fol. 95
Non si possino ritenere Capre, Porci, Pecore nel Territorio Cap.
67 fol. 99
Del quattrino a foglietta per gli Osti Cap. 68 fol. 102
Delle tre chiavi della Credenza dove si ritrovano conservate le
scritture, e sigillo della Comunità Cap. 69 fol. 103
Non si possino far Strade in Beni di altri Cap. 70 fol. 105
Non si possi far’esecuzione sopra il Letto Cap. 71 fol. 106
Procedersi per inquisizione contro quelle Persone di Collescipoli
nel commettere fraudi di non pagare le Gabelle Cap. 72 fol.107
Gabella de Passi della Strada Flaminia, e Sabina con sua Tassa
Cap. 73 fol. 107
Gabella dell’Uscitura con sua tassa Cap. 74 fol. 127
Pizzicheria Cap. 75 fol. 132
Tassa della Scopellatura Cap. 76 fol. 136
Gabella del Comprare, e vendere Cap. 77 fol. 137
Tassa per detta Gabella Cap. 78 fol. 138
Cenciaria Cap. 79 fol. 140
Necessario della Porta di Sopra Cap. 80 fol. 141
Corso di Acque de Fossati, e Fonti Cap. 81 fol. 141
Custodia delle Porte della Terra Cap. 82 fol. 146
Tassa dell’Uscitura Cap. 83 fol. 149
Tassa per il sig,r Podestà per le Cause Civili Cap. 84 fol. 156
Tassa nelle Cause Criminali (Cap. --) fol. 159
Tassa per il Cancelliere per le Cause Civili Cap. 85 fol. 161
Tassa per detto Canc.re per le Cause Criminali Cap. 86 fol. 165
Tassa per il Bargello per le Causa (sic) Civili Cap. 87 fol. 168
(aggiunto:) Vedi la riforma fatta nel 1806 al lib. de’ Consigli fol.96
Tassa per il detto Bargello per le Cause Criminali fol. 171
(aggiunto:) Vedi la riforma fatta nel 1806 al lib. de’ Consigli fol.96
Tassa per il Balivo Cap. 88 fol. 172
Tassa per le pene del danno dato Cap. 89 fol. 174
Capitoli per il Macello Cap. 90 fol. 187
Che nelle Cause de danni dati non si debba ammettere
appellazione, ne ricorso Cap. 91 fol. 188
Che il presente Statuto debba avere la sua piena osservanza Cap.
92 fol. 188
Breve della Sa. Me. di Pio IV per la Concessione alla Comunità di
Collescipoli, e sua Giurisdizione fol. 191
Breve confermatorio del Regnante Sommo Pontefice Papa
Benedetto XIV a favore della Com.tà fol. 219
L I B R O P R I M O
Dell’elezzione del Sig.r Podestà
Cap. Primo
1 - Si statuisce, et ordina ad effetto questa nostra Terra, e Popolo venga governata da Persona capace per amministrare la dovuta giustizia egualmente da ogn’uno debba essere il sig.r Podestà Dottore dell’una, e l’altra Legge, e Laureato in una Università approvata e non altrimenti; La nomina poi di detto Sig.r Podestà prò tempore spetti privativamente al pubblico Conseglio, da farsi nel modo, e forma come segue.
2 - Che il Magistrato prò tempore sia tenuto et obbligato due mesi prima resti spirata la patente al suddetto Podestà far proporre in Conseglio pubb.o l’altro soggetto, e procuratore debba essere persona idonea, e che abbia fatto, ed esercitato altri Governi, ed essendovi più concorrenti, debbasi primo proporre quel soggetto, che avrà più requisiti, e chi avrà voti favorevoli per due delle tre parti resterà incluso canonicamente, et dandosi il caso, che più concorrenti avessero avuti più voti di due delle tre parti, in tal caso debba essere preferito quello averà avuto più voti favorevoli, e dopo se gli debba spedire la Patente nelle forme solite, e contrafacendosi alla suddetta disposizione resti nullo, et invalido quanto avranno fatto, e si venga ad altra elezzione, e non resti mai ammesso alcun Concorrente a questo Governo se non avrà esercitato altri Governi, ed in caso contrario resti per nulla la suddetta elezzione, e come fatta non fosse.
3 - Si statuisce, et ordina, che il Magistrato pro tempore sia tenuto, et obbligato esattamente osservare quanto di sopra si è stabilito, ed in specie resti eletto il detto Sig.r Podestà due mesi prima, che gli spiri la Patente, e contrafacendosi incorri detto Magistrato nella pena di scudi dieci da applicarsi alla nostra Comunità, determinando, che in questo Governo non vi debbano concorrere ne ammettere alcuna Persona della Città, e Contado di Narni, ne anche della Città di Terni, e li Concorrenti debbano essere distanti da questa Terra almeno quindici miglia, e contrafacendosi resti sempre nulla la suddetta elezzione spedita, che sarà la Patente, si deve in essa esprimere che nel termine di un mese debba aver preso il possesso, altrimente resti escluso dal detto Governo, e come eletto mai non fosse, e giustificando qualche causa giusta, come quella d’infermità, o di lontanza (sic), e cattivo tempo, debba darne parte al Magistrato pro tempore per ottenerne la proroga, quale non se gli debba negare, e quella spirata non se gli debba concedere altra proroga, e verire ad altra elezzione, con spedire la Patente ad altri Concorrenti se vi fossero intervenuti al primo Concorso, sempre però spedirsi a quello avrà avuto più voti come sopra, e non altrimenti.
4 - Si statuisce et ordina, che il Segretario pro tempore debba fare una copia del sopradetto Capitolo, e quello porsi attaccato in una Tavola, ed affissa nella sala superiore del Palazzo Priorale, dove si coaduna il pubblico Conseglio, acciò tutti li Consiglieri restino informati di quanto si è stabilito, come anche in tutti li Consegli, che si terranno per l’elezzione del sig.r Podestà, e prima della proposta si debba leggere detto Capitolo, acciò da tutti li Consiglieri resti data pronta esecuzione a quanto in esso Capitolo resta prescritto, ed in caso di mancanza di non aver’adempito detto Segretario resti privo della Carica senza speranza di essere reintegrato.
5 - Si stabilisce, et ordina, che dandosi il caso, che il Podestà eletto non potesse portarsi a prendere il possesso della sua Carica, o che premorisse avanti aver terminato il proprio impiego, debba il sig.r Confaloniere pro tempore avere tutte le facoltà di eleggere per modo di provisione il Podestà, fintanto che dal pubblico Conseglio si venga alla nuova elezzione, e ciò debba militare, ed aver luogo in tutti li casi, che potessero occorrere in tutti li salariati di qualsivoglia sorte, conforme si è sempre pratticato.
6 - Si statuisce, et ordina, che volendosi il sig.r Podestà prò tempore assentare dal Governo, non possa partire dal medemo, se prima non abbia fatto partecipe il sig.r Confaloniere, e Priori, ed ottenuta dalli medemi opportuna licenza, e che non possa, ne debba sostituire in suo luogo Persona, se non che dell’ordine de Confalonieri, e altrimenti facendo s’intendi privo della carica.
Del giuramento del S.r Podestà
Cap. 2
7 - Il sig,r Podestà prò tempore esibito, che avrà la sua Patente da registrarsi dal segretario nel solito libro, debba essere ammesso secondo il solito al possesso di questo Governo dal Magistrato prò tempore, e sia tenuto giurare, e corporalmente toccare le scritture con la mano, con la promessa di bene, e fedelmente esercitare il suo Offizio, di governare e regere, e mantenere questa Terra e uomini di Collescipoli sotto obbedienza del Regnante Sommo Pontefice, di conservare e difendere, e far conservare e difendere le azzioni, ragioni qualsivoglia, e giurisdizione di detta Terra, e Comunità respettivamente, di rendere ragione a tutte, e qualsivoglia Persone, che la domandassero secondo la forma del presente Statuto, e dove non disponesse lo Statuto, secondo la ragione Commune, e di osservare detto Statuto, e cose in esso contenute, ed in specie le Tasse, e di esercitare la di lui Carica fedelmente, e senza dolo, e fraude alcuna, e dovrà dare la sigurtà di rendere il Sindacato infine del suo Ufficio.
8 - Si statuisce, et ortdina, che il Magistrato sia tenuto assieme col Segretario fare l’Inventario di tutti li Mobili esistenti nel Palazzo Pretoriale con farne l’Inventario, acciò dopo aver terminata la sua Carica, esso Podestà debba farne la riconsegna a tenore di detto Inventario, e se in detta riconsegna si troverà qualche cosa mancante, sia tenuto alla restituzione della cosa, che mancherà, la sigurtà che dovrà darsi da detto sig.r Podestà.
Dell’Ufficio del Sig.r Podestà
Cap. 3
9 - Si statuisce, et ordina, che detto Sig,r Podestà prò tempore, dopo avrà prestato il suo giuramento, data la Sigurtà di stare al Sindacato, e preso possesso nelle forme solite sia, e debba essere Giudice Ordinario di tutte le Cause Civili, Criminali, miste, e straordinarie qualsivoglia, che al medesimo possono appartenere, a tenore delle facoltà, e Privilegi concessi da Sommi Pontefici a questa nostra Terra, e debba sopra di esse amministrare retta Giustizia, e quelle deciderle, e terminarle, secondo stimerà di ragione, e con quella brevità, che le sarà permesso.
10 - Si statuisce, et ordina, che detto Sig.r Podestà sia tenuto esiggere tutte, e singole condanne, accuse de danni dati, ed altro di far congregare li Consegli in tutte le volte farà di bisogno, e quando verrà richiesto dal magistrato pro tempore.
11 - Si statuisce, et ordina, che il sig.r Podestà sia tenuto, et obbligato formare un Libretto, nel quale dovrà annotare tutte, e singole le Sportule Criminali, che esigerà nel corso del suo Governo, con spiegarci il nome della Persona, dalla quale avrà ricevuto il danaro, il giorno, mese, et anno, ed in fine del suo Governo debba liberamente consegnarlo alli S.ri Sindacatori, e mancando detto Sig.r Podestà fare quanto si dispone, li Signori Sindacatori possino condannare il detto Sig.r Podestà in quella somma, che con giuramento specificherà il Petizionante. Inoltre il detto sig.r Podestà sia obbligato registrare parimenti le medesime Sportule nel fine di ogni querela, o processo, con annotarvi la Persona, giorno, anno, e mese come sopra, altrimenti non trovando detti Sig.ri Sindacatori registrate dette Sportule come sopra in tutti due l’accennati Luoghi, possino condannarlo, come se registrate non fossero.
Del Sindacato per il sig.r Podestà
Cap. 4
12 - Da tutte le Leggi viene ordinato essere cosa giusta, che i Giudici Laici in fine della di loro Carica sieno tenuti rendere conto delle di loro operazioni concernenti alla suddetta Carica, e sindacarsi perciò si statuisce, et ordina, che il sig.r Podestà terminato, che avrà il suo Uffizio debba stare personalmente al Sindacato nel modo infrascritto.
Il Magistrato pro tempore debba estraere dal Bussolo del numero delli Confalonieri due di essi, che sono imbussolati per Sindacatori, dopo dal Balìo si facci bandire il Sindacato per tutti li luoghi soliti di questa Terra per giorni tre continui, e che in detti giorni prefissi ad ogn’uno le sia lecito dare la sua petizione in mano del Segretario Comunale in scritto, e quella poi registrarsi a parte, e così farsi di tutte le altre in un quinterno di Carta, e spirati detti tre giorni come sopra stabiliti, si proibisce al suddetto Segretario, ed anche ai Sindacatori di ricevere ulteriori petizioni, bensì dopo il sig.r Podestà debba ad ogmuno di esse farci la sua risposta e difendersi per la pretesa sussistenza delle medeme, e si assegnano al medemo altri tre giorni, e terminato avrà le sue risposte, si debbano da detti Sindacatori bene considerarle esattamente, e con tutta l’attenzione per farne poi, secondo la di loro coscenza, la Sentenza sindicatoria, quale devesi fare nel Palazzo Pretoriale, e per togliere di mezzo tutti gl’inconvenienti vi potessero nascere frà le Parti, si ordina, e statuisce, che non vi debba stare presente nessuna di esse, a riserva in caso di appurar qualche difficoltà, sia lecito a detti Sindacatori di far chiamare quella Persona, che a medemi parerà per sentirla, ed anche lo stesso sig.r Podestà; fatta che sarà, e sottoscritta detta sentenza da suddetti Sindacatori, e chi delle Parti pretendesse restar gravato, se li debba ammettere il ricorso avanti Monsig.r Ill.mo Sopraintendente prò tempore, acciò resti riconosciuto il preteso gravame.
13 - Si statuisce et ordina, che il suddetto Sig.r Podestà debba solamente restare Sindacato del dolo, e baratteria, ed eccessività di Tasse, e terminato sarà detto Sindacato, e non restando condannato in alcuna petizione, e se condannato quella pagasse, se gli debba spedire dal Magistrato il Benservito gratis.
14 - Si statuisce, et ordina, che durante detto sindacato per quindici giorni dopo, benche quello terminato, non ardischi alcuna Persona di maltrattare detto sig.r Podestà con fatti, ne con parole, bensì avere tutta la venerazione, e stima come se fosse attualmente Giudice Locale, e chi contraverrà a sì giusta determinazione, ipso facto incorra nella pena di scudi venticinque maltrattandosi con parole ingiuriose, e se restasse percosso, e non vi fosse sangue, incorra nella pena di scudi cinquanta, e trè tratti di Corda, e dopo della Galera per anni dieci, se con sangue, e senza pericolo di vita, di scudi cento, e tre tratti di Corda, e della Galera in vita, se con pericolo di vita, incorra nella pena della Forca; Rispetto alle suddette pene pecuniarie la metà ne spettino alla nostra Comunità, e l’altra metà alla Curia per la processura.
Di quello appartiene all’Ufficio del Sig.r Podestà
Cap. 5
15 - Si statuisce, et ordina, che al sig.r Podestà pro tempore spetti, e sia obbligato ricevere tutte le accuse, e denuncie di qualsivoglia sorte da qualunque Persona di questa Terra, e Forestieri si di maleficj, eccessi, ingiurie, offese tanto senza sangue, che con sangue, furti, e di ogni genere di delitti, benche non espressi, come se fossero espressi di parola in parola, e detto sig.r Podestà come Giudice Ordinario debba, e possa procedere contro qualunque delinquente soggetto alla di lui giurisdizione, non solo a querela della Parte offesa, ma anche ex officio, formarne Processi contro qualunque Reo, e giustificato, secondo le regole legali, il delitto, debba venire alla sentenza condannatoria, e terminare le Cause secondo stimerà di ragione con decreto definitivo, sentenze, e come meglio le parerà espediente per la condanna, tanto per le Cause semplici, che afflittive, galera, esilio, che in pena della vita secondo il Breve concesso dalla Santa Mem.a di Pio Papa IV., e di altri Sommi Pontefici di Sa. mem.a confermatorj, e confermato respettivamente dal presente Regnante Pontefice Papa Benedtto XIV., che restano registrati in fine del presente Statuto, come altresì al detto Sig.r Podestà gli restino l’istesse facoltà concesse dal suddetto Papa Pio IV. di Santa memoria, come in detto Breve di assolvere qualunque Reo mediante il consenso, che si riporterà dalla Parte offesa, eccetto nelle Cause, che restano prescritte nella Bolla formata dalla Santa memoria di Clemente Papa XII., la quale si abbia qui per espressa, e repetita, e se le debba avere tutta la venerazione per l’osservanza di essa, e rispetto agli emolumenti, che possono competere al suddetto sig.r Podestà, debba esiggerli a tenore della Tassa sù ciò formata, conforme si dirà in appresso e non altrimente.
Di quello appartiene al detto Sig.r Podestà
nelle Cause Civili
Cap. 6
16 - Si statuisce, et ordina, che detto Sig.r Podestà si tenuto, et obbligato in tutti li giorni giuridichi, e respettivamente la mattina tenere l’udienza pubblica per le Cause Civili, e resti sonata la Campana dal Balìo per segno di detta udienza, e si debbano sentire caritativamente tutte quelle Persone, che v’interverranno nelle ragioni, che saranno per addurre, e decidere le Cause, e quelle terminarle più presto sia possibile, acciò ogn’uno debba restare appagato della dovuta, e retta giustizia, che gli sarà amministrata, e detto sig.r Podestà debba esiggere i di lui emolumenti secondo la tassa sù ciò formata, ed in caso contrario cadi in pena del doppio di quello avrà percetto di più, e vadi in beneficio di quella Persona resterà gravata.
Il Sig.r Podestà, Cancelliere, e Balìo debbano
servire gratis li veri Poveri
Cap. 7
17 - Si statuisce, et ordina, che venendo astretti civilmente dai di loro creditori li veri poveri miserabili in qualunque causa, o pure restando Creditori di Persone Possidenti, o per altre cause, che stante la di loro Povertà non possano attitare (sic) per mancanza di danari per pagare gli emolumenti si devono alli suddetti Sig.ri Podestà, Cancelliere, e Balìo, e per tal causa resterebbero sospese le di loro ragioni, ed acciò detti miserabili non restino suppeditati, ed oppressi da detti Possidenti, e benestanti, sieno tenuti, et obbligati tanto detto Sig.r Podestà, che Cancelliere, e Balìo assistere alli suddetti Poveri gratis, e contravenendo a sì opera pia, oltre alla perdita da incorrersi ipso facto della respettiva carica, et impiego, incorrino nella pena di scudi tre per ciascuno di essi, e questa applicarsi a quel povero, che gli resterà negato detto aiuto come sopra, ed a tal’effetto li detti Poveri debbino ricorrere al Magistrato prò tempore, quale sia tenuto, ed obbligato ritenere, o far ritenere la Bolletta dal di loro rispettivo Salario, e quello applicare prontamente alli detti Poveri come sopra, dovendosi però li suddetti Poveri miserabili giustificare con la fede del Parroco, che non possiedono cosa alcuna, e siano veri Poveri.
Nelle Cause de Mercedi
Cap. 8
18 - Si statuisce, et ordina, che in tutte le Cause de mercedi de poveri Operarj, anche con di loro Bestiami, compresi similmente Servidori, Garzoni, e Serve, che agitando avanti il Sig.r Podestà per il di loro Salario, opere, o altre provveniente da Mercedi, devonsi dette Cause decidere, e terminare sommariamente, e non possi nessuno dei Debitori convenuti essere intesi nelle di loro ragioni, se prima non avranno fatto negli atti l’attuale deposito di tutta la somma, secondo la petizione contro essi fatta, e dato il caso come suole accadere, che li creditori sieno forestieri, acciò non restino strapazzati da Padroni debitori, debbano soggiacere al pagamento di tutte le giornate, ed altri danni, a quali potrebbero detti Poveri Operarij soccombere fino al pagamento del di loro avere, proibendosi a detti debitori morosi anche il termine Statutario in caso lo volessero prendere, ne se li debba ammettere ricorso alcuno se lo chiedessero avanti qualunque Giudice, che il tutto tenderebbe per defatigare, e strapazzare il povero Mercenario, ed essendo forestieri, debba il Sig.r Podestà giudizialmente sentirlo in tutte le ore del giorno anche festivo.
Delle Cause, ed altri Interessi della Comunità, ed in quello
appartiene all’Offizio del Sig.r Podestà, debba
il medesimo servire gratis la suddetta Comunità
Cap. 9
19 - Si statuisce, et ordina, che detto Sig.r Podestà prò tempore sia tenuto, et obbligato assistere a tutti gl’Interessi di questa nostra Comunità, e specialmente in tempo si pongono a Candela tutti li Proventi di qualsivoglia genere, e specie di essi, acciò la medesima non resti defraudata, bensì utilizzata per rinvenire il maggior oblatore, e restino fatte tutte le diligenze necessarie, e quelle si stimeranno più proprie.
20 - Si statuisce, et ordina, che debba astringere tutti quelli avranno esercitato la Carica di Esattore, o Camerlengo che sia, ed altre qualsivoglia, acciò restino sindicati in fine del loro Officio, con le facoltà di gravarli, e rigravarli in quelle pene, che stimerà più proprie fintanto che resteranno sindacati, e dopo astringerli al di loro intiero pagamento per tutto quello resteranno debitori, sino alla totale reintegrazione di tutto quello detta nostra Comunità resterà creditrice, e nella medesima forma astringere qualunque altro debitore della medema, e il tutto adempirsi dal suddetto Sig.r Podestà gratis, senza esiggere alcun’emolumento da detta Comunità.
21 - Si statuisce, et ordina, che detto Sig.r Podestà debba assistere in tutti li Consegli, secondo verranno ordinati dal Magistrato pro tempore, e proponendosi cose contrarie a detta nostra Comunità, debba quelle impugnare, et impedire qualunque proposta, mediante la sua autorità ordinaria, e punire rispettivamente tutte quelle Persone, che avranno simile ardire di proporle, e multare quelli Consiglieri in quelle pene, che stimerà più proprie, in caso facessero tumulto ne Consegli Pubblici, e se s’ingiurieranno frà essi, o altro perdimento di rispetto al Giudice.
Del modo, che dovrà tenersi per la Confezzione
del nuovo Bussolo
Cap. 10
22 - Si statuisce, et ordina, che terminato sarà il presente Bussolo, il Confaloniere debba far convocare il Conseglio per venire alla elezzione di quattro deputati, che dovranno essere dell’ordine de Confalonieri, e questi coll’assistenza del Confaloniere debbano formare il nuovo Bussolo, e dopo terminato il medemo dovranno esibirlo al Podestà per ottenere l’opportuna approvazione dal medemo, che dovrà sottoscriversi unitamente con il sig.r Confaloniere, e Deputati suddetti.
23 - Formato, che sarà il Bussolo come sopra li medemi Deputati dovranno fare registrare in Bolettini Separati li nomi di quattro Persone, la prima delle quali dovrà essere del numero de Confalonieri, e le altre del numero de Priori, e doppoi dovranno mettersi detti Bollettini entro tante Palle, di modo che in ciascheduna Palla vi sia il numero pieno del Magistrato con questo ordine però, che se il Sig.r Confaloniere sarà per modo di esempio della Parocchia di Santa Maria Maggiore debba il primo Priore essere della Cura di S. Nicolò, il secondo della Cura di Santa Maria suddetta, ed il terzo dell’altra Cura di S. Nicolò.
24 - E perche suole spesse volte accadere, che il Confaloniere estratto per qualche giusto motivo, o impedimento non possa accettare, et esercitare il proprio Officio, però si ordina, e stabilisce, che detti Deputati debbino formare un’altro Bussolo chiamato delli Spicciolati, nel quale debbino solamente essere ascritti quelli dell’Ordine de Confalonieri, dal quale si debba estraere uno, che adempia, ed occupi il Posto del Confaloniere estratto, e che non ha potuto accettare, e debba essere dell’istessa Parocchia, che sarà quello estratto, e che non avrà accettato.
25 - Inoltre li medemi Deputati dovranno fare altro Bussolo di Persone parimente del numero de Confalonieri, de quali dovranno essere estratti due per volta, ad effetto di Sindacare il Sig.r Podestà in fine del suo Governo.
26 - Parimente li medemi Deputati dovranno formare altri Bussoli, cioè uno d’Avvocati de Poveri, altro d’Avvocati Fiscali, l’altro de Consulltori, altro de Montisti del Monte della Pietà, altro de Maestri di Strada, quali Ufficiali tutti debbano essere dell’Ordine de Confalonieri, e finalmente altro Bussolo de Soprastanti della Fiera di S. Lorenzo, quali soprastanti debbano essere uno dell’Ordine de Confalonieri, ed uno dell’ordine de Priori.
27 - Altresì detti Deputati debbano formare altro Bussolo di Persone dell’Ordine de Priori, e dal med.mo estrarre ogni anno dodici Persone, cioè sei della Parocchia di Santa Maria Maggiore, e sei della Parocchia di S. Nicolò, li quali dovranno venire alli Consegli Segreti. Quali Bussoli dovranno parimenti essere sottoscritti dal Confaloniere, e Deputati, ed approvati dal sig.r Podestà, e così formato detto Bussolo dovrà dal sig.r Confaloniere , e Priori porsi nella solita Cassa esistente nella Sagrestia della Chiesa di S. Nicolò, nella quale vi sieno tre Chiavi, una delle quali debba ritenersi dal Sig.r Confaloniere, e le altre due dalli Signori Canonici Decani delle due Collegiate di Santa Maria Maggiore, e S. Nicolò.
28 - Si stabilisce, et ordina, che il Segretario sia tenuto, et obbligato registrare la Copia del detto Bussolo in un libro separato, quale dovrà conservarsi entro la Credenza della Sagrestia pubblica dove si conservano tutte le altre Scritture pubbliche.
29 - Che dovendosi estraere il nuovo Magistrato, ed Officiali respettivamente debba farsi alla presenza del Sig.r Podestà, e Magistrato prò tempore con il Segretario, quale dovrà rogarsi dell’atto, e registrarlo ne’ pubblici libri.
30 - Che ogni Magistrato in fine della sua Carica sia tenuto, et obbligato fare il suo Testamento, o sia memoria di tutte, e singole cose, ed interessi, che resteranno pendenti, e non terminati, e debba tutti minutamente notarli in un foglio da consegnarsi dal Magistrato vecchio, al nuovo, acciò questo resti appieno informato degli Interessi della Comunità, che dovranno trattarsi in tempo del suo Officio, e contrafacendo detto vecchio Magistrato alla presente disposizione incorra nella pena di scudi dieci da applicarsi alla nostra Comunità, oltre alla refezzione de danni, che questa avrà patiti, come anche deve restare ogni Magistrato Sindacato, con rendere conto della sua amministrazione fatta.
Modo di fare li Pubblici Consegli
Cap. 11
31 - Si statuisce, e comanda, che per farsi in tutte le volte, che sarà duopo il Pubblico Conseglio, devesi per ordine delli Sig.ri Podestà, Confaloniere, e Priori ordinare al Balìo, che per tre sere continue con la Trombetta nelli soliti luoghi di questa nostra Terra giri, e quella suoni, con intimare ad alta voce, che per il giorno tale ogn’uno si porti al Conseglio, e nel penultimo giorno suoni la sera la Campana, e così nel giorno, che si farà detto Conseglio, acciò ogn’uno senta il suono di essa, e conforme si portono nel Palzzo li Consiglieri, si devono dal Segretario, o Cancelliere Comunitativo, che sia, annotare in un foglio tutti li nomi, e cognomi di essi, e dopo descriversi tutte le proposte si dovranno fare, e ciò formati, devesi dal detto Segretario, coadunato che sarà il Conseglio, cioè l’intiero numero de Consiglieri, recitarsi la solita orazione del Ss.mo Spirito Santo, acciò illumini tutti li Consiglieri nell’opere buone, e risoluzioni da farsi a favore della nostra Comunità, e dopo rinovare a memoria a tutti li Consiglieri l’osservanza della Bolla del Buon Governo. così anche in tutte le altre farà duopo, doppoi si dovranno descrivere tutti gli Arringhi, che si faranno dalli Consultori in ogni proposta verrà fatta, e susseguentemente distribuirsi i voti principiandosi dal Sig.r Podestà, che ne deve avere due, e seguitando l’ordine al sig.r Confaloniere, che parimente dovrà darne due come il Podestà, e uno per ciascun Priore, e Consigliere, nella forma resteranno, e descritti, e terminata la suddetta distribuzione dei voti, si deve leggere dal detto Segretario la prima proposta con alta, e intelligibile voce, con l’arringo avrà fatto il Consultore, e questo poi deve salire nel solito Pulpito con perorare il di lui parere a tutti quelli Astanti Consiglieri, ciò finito devesi dall’altro Consultore fare anche il suo arringo si per la conferma di quello fattosi dal primo Consultore riconoscendolo giusto, oppure facendosi arringo contrario, ed anche sia lecito ad ogni Consigliere fare il suo Arringo, allora si deve far correre il Bussolo per rinvenire, chi delli suddetti arringhi avrà più voti favorevoli, deve restare ammesso, ed in tal forma farsi in tutte le proposte resteranno formate si in detto Conseglio, che in tutti gli altri si faranno per l’avvenire.
32 - Si statuisce, e comanda parimente, che dopo saranno posti tutti li voti entro la Bussola, si deve dal Seg.rio quelli prendere principiando dal sì, e contarsi uno per uno alla presenza delli S.ri Podestà, Confaloniere, Priori, e tutti quelli intervenuti al Conseglio, dopo di che descriversi il numero di essi, e susseguentemente prendersi li voti al nò, e contarsi nella stessa forma come sopra, e descriversi ad effetto si debba riconoscere, chi delli suddetti arringhi resterà vinto, o perso per mezzo de suddetti voti.
33 - Si statuisce, et ordina, che proponendosi in Conseglio il Medico, Chirurgo, Maestro di Scuola, sigurtà, o altro facesse duopo, restino vinti quelli avranno più de voti, e non se li debba dare l’inclusiva mai se si perdesse per un sol minimo voto.
Modo di spendere il danaro della Comunità
Cap. 12
34 - Si statuisce, et ordina, che il Magistrato prò tempore non possa, né debba spendere alcuna somma di danaro spettante a questa nostra Comunità, benche restasse impiegata in beneficio della medema, e perciò devesi in primo luogo proporsi in pubblico Conseglio quella spesa da farsi, e per che causa, e se sia necessaria, et accettandosi con voti favorevoli, si debba dopo supplicare la S. Congregazione del Buon Governo, per ottenerne l’approvazione, e licenza di quel tanto avrà risoluto detto Conseglio, e nel caso suddetto debba il Magistrato dare esecuzione a quanto avrà risoluto detta S. Congregazione, e se si venisse a fare la spesa senza detta licenza sia tenuto detto Magistrato reintegrare detta Comunità di tutto quello avrà speso, benche sia stato utile della medema, come anche, nonostante detta licenza, venisse detto Mag.to a spendere di più di quello le resterà stabilito, sia tenuto alla reintegrazione di detta Comunità del soprapiù avrà speso, non dovendosi prendere l’assunto di fare quelle spese superflue, come spesso è solito accadere in danno della Comunità, non intendendo però comprendere le spese delli Straordinarij di già accordati dalla S. Cong.ne del Buon Governo.
Dell’elezzione del Segretario Comunitativo
Cap. 13
35 - Si statuisce, et ordina, che il Segretario Comunitativo, che deve esercitare la Carica anche di Cancelliere Civile, e Criminale, debba essere forastiere, e non di questa nostra Terra di Collescipoli, che se fosse dello stesso luogo o per la Parentela che vi avesse o per aderenze, o per altri motivi sarebbe gran discapito a detta nostra Comunità, e mai si adempirebbe dal Segretario a proprij doveri, così anche per la Cancellaria Civile, e Criminale, e per togliere di mezzo tutti li sospetti vi potessero essere, debba essere forestiere, e che non abbia contratta parentela in questa nostra Terra di Collescipoli, intendendo anche di escludere quelli di Narni, e Terni, e contrafacendosi a quanto si è stabilito, sempre sia nulla, e invalida l’elezziohe suddetta, se venisse fatta in persona del Paesano, o Confinanti, o altra Persona sospetta.
36 - Si statuisce, et ordina, che detto Segretario debba tenere in buona custodia tutti li Libri, Scritture, ed altro spettanti ed esistenti nella Stanza della Segreteria di detta Comunità respettivamente, e da quella non moverli, se da qualche Persona li venisse richiesto qualche libro, e scrittura per portarsi nella di lui Casa per rincontrare quel tanto le facesse bisogno, che perciò sempre le resti proibito, bensì detto Segretario sia tenuto prestare la sua pazienza di far vedere quel tanto le verrà richiesto nella medema propria Segreteria, e vi debba stare sempre presente dal principio fino al fine, e benche detti Libri , o Scritture si richiedessero anche da Persone, che sieno di Magistrato per doversi portare in detta loro Casa, le resti parimente proibito, e contrafacendosi a si giusta determinazione, ipso facto detto Segretario resti privo di detta Carica, senza speranza di essere mai più reintegrato, e si venga alla elezzione di altro Segretario, e ricusando il Magistrato prò tempore di far coadunare il pubblico Conseglio, a cui compete la suddetta nomina per deputarsi, ed eleggersi altro Segretario cadi in pena di scudi dieci da applicarsi alla nostra Comunità.
37 - Si statuisce, et ordina, che detto Segretario sia tenuto, et obbligato di assistere a tutto quello farà bisogno alla suddetta nostra Comunità, e specialmente in tutti gli affitti delli Proventi spettanti alla medesima, con registrare tutte le offerte, che si daranno da ogni Oblatore et infine debba rogarsi di tutti gl’Istromenti di ogni Provento verrà deliberato a qualunque Oblatore a favore di detta Comunità, senza poter chiedere alcuna ricognizione al detto oblatore per la mercede di quell’Istromento rogarà, bensi il tutto farsi gratis, e quello, o quelli sempre rogarsi coll’assistenza del Magistrato prò tempore, con quelli patti, e condizioni nella forma è rimasto deliberato qualunque Provento, e registrarsi tutti gl’Istromenti suddetti nel solito Libro Comunitativo, acciò sempre apparisca la verità di ogni affitto, che resterà fatto di essi Proventi, e mancando detto Segretario, sia tenuto, et obbligato a tutti li danni, che riceverà detta nostra Comunità, ed inoltre privato della Carica, senza più speranza di essere reintegrato.
38 - Si statuisce, et ordina, che detto Segretario sia tenuto, et obbligato formare tutti li Libri dell’esigenze, si de Pesi Camerali, Comunitativi, Collette, ed altri qualsivoglia con li nomi, e cognomi delli Debitori, e somme dovute alla nostra Comunità, e detti Libri consegnarsi nelle forme solite anno per anno al Camerlengo, o Esattore, che sia di detta Comunità, così anche formare i Libri per l’Affittuario pro tempore della Gabella del comprare, e vendere, e dell’Uscitura.
39 - Si statuisce, et ordina, che detto Segretario sia obbligato di assistere a tutti li pubblici Consegli, e quelli descrivere con l’annotazione delli nomi del sig.r Podestà, Magistrato, e Consiglieri, proposte, e Arringhi si faranno dalli Consultori, e numero de voti al sì, e nò, che si raccoglieranno dopo distribuiti per rinvenire, chi avrà vinto o perso di quel tanto resterà proposto, e detti Consegli, e qualsovoglia altro atto registrarsi nelli soliti Libri della nostra Comunità, acciò in perpetuo appariscano, e mancando detto Segretario alle suddette determinazioni stabilite, ipso facto resti privo della Carica senza la speranza di essere reintegrato.
40 - Si statuisce, et ordina, che detto Segretario sia tenuto, et obbligato scrivere tutte quelle lettere faccino bisogno, per materie concernenti a questa nostra Comunità tanto a Superiori, che Procuratore, e ad altre Persone qualsivoglia, quando le resterà ordinato dal Magistrato prò tempore, e di tutte poi le lettere tanto informative, che responsive, si debbano quelle registrare tutte nel solito Libro della Comunità, e poi li Originali di dette lettere porle in una filza a parte, ad effetto restino conservate, e contrafacendo resti detto Segretario ipso facto privo della suddetta Carica.
41 - Che detto Segretario sia tenuto, et obbligato anno per anno formare la Tabella, e quella rimettere alla S. Congregazione in ogni anno, e mancando resti privo nella conformità come sopra stabilita.
42 - Che detto Segretario in fine di ogni anno sarà terminata l’esigenza del Camerlengo, o Esattore della nostra Comunità sia tenuto astringerlo avanti il Sig.r Podestà prò tempore, ad effetto resti sindacato della suddetta esigenza dal detto Camerlengo, o Esattore fatta, e quella susseguentemente somma resterà debitore, darne la nota al sig.r Podestà pro tempore, così anche di tutti li Debitori della Comunità suddetta, acciò restino astretti al dovuto pagamento, et ogni sig.r Podestà, che subentrerà a questo Governo, debba il suddetto Segretario dargli la nota di tutti li Debitori di essa Comunità, e contrafacendo cadi in pena di scudi dieci da applicarsi a detta nostra Comunità.
43 - Che detto Segretario nel spedire le Patenti a Salariati debba da questi esigere le infrascritte somme per di lui ricognizione, tanto per la Patente dell’elezzione, che per la riferma come siegue.
= Per il Medico uno scudo, ed in tal forma per la riferma = Per il Maestro di Scuola uno scudo, e per la riferma giulj cinque = Per il Chirurgo uno scudo, e per la riferma giulj cinque = Per il Bargello giulj trè, e non altro.
44 - Si statuisce, et ordina, che tutte le Bollette de pagamenti da farsi si debbano queste registrare nel solito Libro.
45 - Che il suddetto segretario debba esercitare la Cancellaria Civile, e Criminale, e sia tenuto, et obbligato, portarsi detto Segretario ogni mattina dal sig.r Podestà nelli giorni dell’Udienza Civile, e scrivere tutti gli atti verranno fatti da qualunque Persona Collitigante, e per gli emolumenti, che spettano al medesimo Segretario, debba esigere secondo la Tassa, e non altrimenti, e mancando alle suddette cose prescritte, resti privo di detta Carica, senza la speranza di essere reintegrato.
46 - Che il suddetto sig.r Cancelliere sia tenuto, et obbligato dare al Sig.r Podestà, quando farà il Sindacato, le Copie solamente delle petizioni, e non mai delle medeme l’originali, sotto pena di scudi trè da applicarsi alla nostra Comunità, e della privazione dell’Offizio da incorrersi ipso facto.
47 - Che il suddetto Segretario sia tenuto, et obbligato formare del proprio un libro di Carta per annotarvi tutti gli atti Civili, come anche la Rubricella, con annotarvi tutti li nomi, e cognomi delli Collitiganti, e contrafacendo incorra nella medesima pena come sopra stabilita.
48 - Che il medemo segretario sia tenuto, et obbligato formare del proprio altro libro di Carta, dove deve descrivere tutte le accuse delli danni dati, che si faranno tanto da Particolari di questa Terra di Collescipoli, che dagli Esecutori, e Guardiano, o sia Uffiziale, e trasmettere a Testimonj, che saranno indotti le Bollette ad informare la Curia, quelli esaminarsi, acciò restino giustificate le accuse, o inquisizioni, e giustificate, che saranno trasmettere contro li Dannificanti altra Bolletta a pagare l’accusa, il tutto farsi gratis, senza speranza riceverne alcun emolumento da detti Accusati, ne dalla Comunità rispetto alle pene, che resteranno esatte.
49 - Che detto Segretario sia tenuto, et obbligato parimente ricevere tutte le querele, e denuncie nelle Cause Criminali, e descriversi in carta a sue spese, e formare tutti li Corpi de delitti, esaminare Testimonj, e tutto quello sarà necessario fino alla terminazione di qualunque Processo, e condanna respettivamente del Reo, o Rei se vi fossero, per essere incombenza di detto Segretario di adempire privativamente quoad alios a quanto sopra si è detto, ed in specie trasmesse, che saranno le Citazioni a Testimonj ad informare la Corte, che venuti saranno in Palazzo, si debbano immediatamente quelli esaminare dal suddetto Segretario, ad effetto non debbano perdere le giornate, e contrafacendosi a detta determinazione statutaria sia tenuto detto Segretario pagare la giornata a quel Testimonio non resterà esaminato per sua colpa.
50 - Che detto Segretario sia similmente tenuto, et obbligato in tutte le volte verrà fatto chiamare dal sig.r Podestà pro tempore per il buon servigio della Giustizia, andare, et adempire a tutte quelle cose le saranno ordinate, e non mai ricusare sotto pena della privazione della Carica, in caso contrario, semza speranza di essere reintegrato, intendendo però, che ciò abbia luogo nel caso solamente, che debba adempire a qualche atto criminale, e danni dati, altrimente non sia tenuto, se non che nell’atto, che si renderà ragione Civile.
51 - Che detto Segretario in tutti li Processi Criminali, in quella parte gli competeranno li di lui emolumenti, debba quelli esigere, secondo la Tassa, che sù ci si formerà, e nella medema forma di qualunque altra cosa proveniente dal Criminale, e non altrimente.
52 - Che detto Segretario, siccome tanto nelle Cause Civili, che Criminali più delle volte restano dalle Parti fatto il deposito in danari in mano di detto Segretario, e così anche nell’esigere la sua porzione tanto degli emolumenti nelle Cause Civili, che Criminali acciò nesuno (sic) debba restare defraudato, sia tenuto detto Segretario dare la sigurtà, e non dandosi detta sigurtà, non si debba ammettere alcuna Persona a detta Carica, e contrafacendosi a questa determinazione statutaria, sia sempre nulla l’elezzione, che verrà fatta da detto Segretario, e sia tenuto il Magistrato prò tempore a tutti li danni, che potesse ricevere qualunque Persona di questa Terra di Collescipoli, o Forestieri.
53 - Che ogni Segretario prò tempore sia tenuto fare l’Inventario di tutte le scritture, ed altro esistente nella Segreteria Priorale, ed infine del suo Uffizio farne la consegna, con la Collazione del suddetto Inventario, e non facendosi sia tenuta la sigurtà, che avrà data, a render conto di dette scritture, che mancheranno, nel detto Inventario descritte, ed in caso non si rinvenissero intiere, o mancanti, sotto la pena di scudi cinquanta da applicarsi alla medema Comunità, e sù ciò deve invigilare il Magistrato pro tempore.
Dell’elezzione del Bargello, e Balìo
Cap. 14
54 - Si statuisce, et (“et” cancellato) ordina, e comanda, che tanto il Bargello, che Balìo debbasi eleggere dal Magistrato, quale gli debba spedire la Patente coll’emolumento di scudi quattro il Mese, e detto Bargello dal suddetto Magistrato eletto non adempiendo il suo debito, e strapazzi gli ordini del Superiore, possa di propria autorità licenziarlo, e venire ad altra elezzione, come anche in caso il medemo Bargello non eseguisse puntualmente gli ordini del sig.r Podestà, sia tenuto il Magistrato a requisizione di detto sig.r Podestà subito licenziarlo; parimente il Bargello sia tenuto dare la sigurtà, e stare in fine del di lui Officio al sindacato, e nell’atto del possesso far l’obbligo di osservare le Tasse per i di lui emolumenti, che gli competono tanto nel Criminale, che nel Civile, e non possa fare esecuzione con Mandati Civili senza l’assistenza del Balìo, e quella poi portarla nella solita Depositeria della nostra Comunità, e di ben Custodire, e trattare li Carcerati, ed acciò non naschi fraude delli pegni, che farà sia tenuto fare un libretto di Carta, e nel portare, che farà il pegno in detta Depositeria debba fare in detto libretto la ricevuta dal Depositario, con esprimersi in esso ad istanza di chi Persona è stato fatto il Pegno, contro chi, e che roba sia stata esecutata, e detto Depositario sia tenuto fare detta ricevuta, e il suddetto Libretto debba dal detto Bargello lasciarsi in mano del sig.r Segretario, e da questo conservarsi in Segreteria, e chi di essi non adempirà a si necessaria condizione cadi in pena di uno scudo per volta, e resti applicata la metà alla nostra Comunità, e l’altra metà alla Curia.
55 - Si statuisce, et ordina rispetto al Balìo che debba amministrare la sua carica con tutta fedeltà, e senza alcuna fraude, eseguire puntualmente tutte le Citazioni, ed intimazioni, et ogni altro gli resterà comandato dal sig.r Podestà per quello riguarda per il buon servigio della giustizia, e fare gratis senza alcun’emolumento, così anche per servizio della nostra Comunità in tutte le sue occorrenze farà bisogno, sì per intimare il pubblico Conseglio secondo il solito, bandire tutti li proventi di questa nostra Comunità, ed ogni altro sarà duopo benche non espresso, come se qui fosse parola in parola espresso, ed il simile farsi quando sarà comandato dal Depositario, Camerlengo, et Esattore di detta Comunità gratis, e senza alcuno emolumento, all’incontro poi nel servire, che farà tutto questo Popolo per Citazioni, Intimazioni, Precetti, Sequestri, ed ogni altro gli verrà ordinato debba il tutto adempire con puntualità, ed esigere per li di lui emolumenti secondo resta disposto dalla Tassa a tal’effetto formata, e posta nel presente Statuto, e quella non alterarla col pretendere di vantaggio, e contravenendo a si giusta determinazione ipso facto stia in facoltà del Magistrato pro tempore di privarlo, e di eleggere un’altro ad ogni richiesta del Sig.r Podestà, conforme si è disposto sopra circa il Bargello, volendosi, e statuendosi, che si debba osservare esattamente detta Tassa, e il simile deve farsi per il Barigello, annullando , e cassando adesso per sempre qualunque abuso, e mal fondata Consuetudine in esiggere detti emolumenti contro la forma di dette Tasse, sì per cause Criminali, che Civili, e per detto Balìo si stabilisce per suo salario scudi due il mese, e non altro, oltre quello dovrà esigere per suoi emolumenti per quello sia per fare in servigio di tutto il Popolo di questa Nostra Terra, ed anche per li Forestieri, e questi debbano soggiacere al pagamento nell’istessa forma resta tassato per detto Popolo in detta Tassa, e non in altra forma.
56 - Item si stabilisce, et ordina, che se per necessità di Officio il Balìo fosse richiesto dal Barigello di questa Nostra Comunità per aiutarlo a fare qualche esecuzione si civile, che Criminale sia tenuto et obbligato ad aiutarlo, ed assisterlo con questo però il medemo Balìo debba partecipare, e conseguire l’emolumento delle esecuzioni, che farà per la terza parte.
Del Fameglio
Cap. 15
57 - Si statuisce, et ordina, che il Fameglio della nostra Comunità resti eletto dal sig.r Confaloniere.
58 - Si statuisce, et ordina, che detto Fameglio sia tenuto servire il Magistrato pro tempore in quelle cose però concernano, ed occorrono per gl’Interessi di questa nostra Comunità, debba accompagnare il Magistrato in tutte le funzioni pubbliche, assistere in tutti li Consegli, e possessi, che si daranno tanto al sig.r Podestà prò tempore, che Magistrato, in tutte le accenzioni delle Candele, in ogni Provento, che si porrà all’incanto di questa nostra Comunità, fino alla determinazione, che sarà detto Provento deliberato al maggior’oblatore, debba cerziorare ogni Magistrato, che resterà estratto dal Bussolo, e sempre in dette funzioni debba andare vestito con livrea di questa Nostra Comunità la quale sia tenuta farla pavonazza con mostra e asole rosse, cioè di panno pavonazzo.
59 - Si statuisce, et ordina per Salario, che la nostra Comunità debba dargli ogni anno libre trenta sale, e debba restare parimente esente da tutti li Pesi Comunitativi, e Gabelle di essi per tutto quello però riguarda per il di lui uso proprio, e non altro; che sia tenuto, et obligato il sig.r Podestà pro tempore nell’atto che prenderà il possesso di questo Governo pagare per ricognizione al suddetto Fameglio due piastre, sia parimente tenuto, et obbligato il Segretario di questa nostra Comunità pagare al detto Fameglio nell’atto, che sara stato ammesso, e preso possesso dell’Ufficio di Segretario giulj quindici, e dopo per la riferma giulj nove, similmente il Sig.r Medico pro tempore nell’atto del possesso pagare al detto Fameglio due piastre, e per la conferma una piastra, il sig.r Maestro di Scuola per l’elezzione, e possesso sia tenuto pagare al detto Fameglio una piastra, e per la conferma giulj sei, il Sig.r Chirurgo sia tenuto parimente pagare per la sua elezzione a questa Condotta al detto Fameglio giulj dieci, e per la riferma giulj sei, e dal Bargello Solamente per una sol volta giulj trè, quali ricognizioni come sopra abbia da conseguirle qui in Collescipoli. Che al detto Fameglio sia lecito portare l’Archibugio lungo con sua monizione da Caccia per tutta la giurisdizione di questa Nostra Terra, e suo Territorio, che dandosi ad ogn’uno de suddetti Salariati la riferma benche fosse per più anni, debba pagare al Fameglio suddetto anno per anno di quello resta come sopra tassato.
Dell’elezzione del Medico, Maestro di Scuola,
e Chirurgo
Cap. 16
60 - Si statuisce, et ordina, che l’elezzione del Medico, Chirurgo, e Maestro di Scuola spetti al pubblico Conseglio, ed ognuno di essi solamente si debbano eleggere per un solo anno, e non più, così anche nel darli la conferma, e contrafacendosi a sì giusta determinazione in farsi l’elezzione suddetta per più anni, ed anche la conferma, sia, e debba essere per nulla, irrita, e cassa, e come se fatta, data, o concessa non fosse, stante l’esperienza avutasi di tali soggetti, che per essersi eletti, e confermati per più anni ànno prestato il di loro servigio assai male in danno di questo Popolo.
61 - Si statuisce, et ordina, che due mesi prima spiri ad ognuno di essi la Patente debba chiedere la riferma, e contravenendo se li proibisce di non poter essere ammesso per detta riferma, ed acciò non naschi fraude debba farsi il Memoriale, e quello consegnarsi in mano del Segretario a debito tempo, con farsegli l’esibita, e detta riferma sempre debba principiare, ed intendasi principiata dal giorno, che restò eletto nella Condotta, e non altrimente, e dato il Caso venissero ad essere ammessi a tale riferma dal Pubblico Conseglio non ostanti tali mancanze si dichiara per nullo, se come fatto non fosse, e si debba venire ad altra elezzione, e venendo che dal Magistrato pro tempore gli procrastinasse convocare il Conseglio per la riferma di alcuno di essi Salariati per fini indiretti cadi in pena di scudi cinque da applicarsi il terzo alla Comunità, altro al Sig.r Podestà, ed altro terzo a quello ne darà la denuncia, che si debba tenere segreto, e detto Sig.r Podestà debba far convocare il suddetto Conseglio anche penato per quelli ricusassero d’intervenirvi di giulj cinque per ciascun trasgressore.
62 - Si statuisce, et ordina a suddetti Salariati non esserli lecito esentarsi da questa nostra Terra, e specialmente il Medico, e Chirurgo senza l’espressa licenza del sig.r Podestà, del sig.r Confaloniere pro tempore quale debba essere in scritto sotto pena in caso di contravenzione di scudi venticinque, ed anche della privazione della Carica, con questo però prima di partire debbano fare la visita degli Infermi, che vi saranno.
63 - Si statuisce, et ordina, che il Maestro di Scuola debba adempire alle sue incombenze d’insegnare caritativamente à Scolari la virtù, ed essere assiduo, e vigilante in quell’ore gli saranno destinate, che si terrà Scuola non debbano aver campo di non studiare, e rendersi disapplicati, e perciò il Maestro, che deve eleggersi non debba avere alcun’impiego se non quello di fare la scuola, e rispetto alla mattina debba assistere per trè ore continue, et il giorno altre trè ore, e dopo terminata la Scuola della mattina sia obbligato condurre tutti li Scolari alla Chiesa in farli udire la Santa Messa.
64 - Che in ogni giorno di Festa debba far recitare l’Officio della Beatissima Vergine nell’Oratorio di Santa Maria Maddalena con la di lui assistenza a tutti li Scolari, che saranno capaci, e dopo farci udire la Santa Messa, e questo non preterirsi mai.
65 - Che ogni quindici giorni facci fare alli Scolari le di loro divozioni, cioè confessarsi, e comunicarsi quelli ritroverà capaci.
66 - Che in tutte le Feste debbano li Scolari andare alla Dottrina Cristiana, ed in specie le Domeniche andare nella Chiesa Collegiata di S. Nicolò, dove sempre in detti giorni vi si espone il Venerabile, e chi delli Secolari (sic) resterà trasgressore punirlo.
67 - Si statuisce, et ordina, che la mattina si debba suonare la Campanella per segno della Scuola nel tempo si suona l’Officio nella Chiesa di S. Nicolò, e per il giorno alle ore venti.
Della revisione de Termini situati nelli Confini
Territoriali
Cap. 17
68 - Si statuisce, et odina, che in ogni anno il Magistrato pro tempore debba portarsi a riconoscere tutti li Termini, che si ritrovano posti per Confini divisorj con gli Territorj di Collescipoli, Narni, Terni, e Stroncone, ed in caso si trovassero li Termini mossi, o per accidente caduti in Terra, come più delle volte accade, immediatamente si debba scrivere a quel Magistrato farà duopo, acciò concordemente, e senza strepiti si debbano riporre nel suo solito, e certo sito dove stavano per prima, e ripugnando si debba astringere quella Comunità giuridicamente, acciò la nostra Comunità, e Popolo non restino danneggiati.
69 - Si statuisce, et ordina, che si debba far tale ricognizione di detti Termini divisorj in ogni mese di Maggio, e sia tenuta detta Comunità soggiacere alla spesa delle Cavalcature, e per le Cibarie non debbano spendere più di giulj quindici in tutto per tutte quelle Persone anderanno a tale ricognizione, e portarsi con se un Uomo anziano, ed a questo pagarsi parimente la sua giornata di bajocchi quindici, e non adempiendosi dal detto Magistrato a sì necessaria determinazione, cadi in pena di scudi cinque da applicarsi alla medema Comunità, e debba il segretario pro tempore, e sia tenuto in ogni mese di Maggio far correre l’intimazione formale, e detto Magistrato per la revisione da farsi di detti Termini, e mncando incorra detto Segretario ancor’esso alla pena suddetta come sopra, e di detta ricognizione, o sia revisione de Termini debba costare per pubblico Istromento da lasciarsi di volta, in volta frà le altre Scritture Comunitative.
Danari provenienti da danni dati, maleficij,
composizioni, ed altro
Cap. 18
70 - Si statuisce, et ordina espressamente, che al Magistrato pro tempore gli sia proibito di condonare ad alcuna Persona pena del danno dato, porzioni fiscali, e composizioni di qualunque genere, e specie che possano, e debbano competere alla nostra Comunità, o quelle diminuirle, bensì esiggerle secondo le Tasse, e contravenendo sia tenuto detto Magistrato del proprio oltre alla pena di scudi cinque da applicarsi all’istessa Nostra Comunità per metà, e l’altra metà alla Curia, alla reintegrazione del danno causato.
71 Si statuisce, et ordina, che tutte quelle somme resteranno esatte per porzione di detta Nostra Comunità si debbano mettere nella Cassetta a quest’effetto fatta con due Chiavi dissimili, con registrare nel libro receptorum per tal causa formato la provenienza del danaro, e la somma specificandosi da chi delinquente si riceve, e per qual delitto, in che tempo commesso, e sotto che mese, giorno, et anno, quali somme si dovranno spendere secondo resterà risoluto dal pubblico Conseglio per occorrenti bisogni di questa nostra Comunità, e le due Chiavi di detta Cassetta, una ne deve tenere il Sig.r Confaloniere, e l’altra il primo Priore pro tempore, sotto pena a medemi di dover reintegrare la Cassetta del proprio di quello, che mancasse, ed in fine di ogni Magistrato dovranno rendere stretto conto di quella somma avranno esatta, e quella li resterà in mano debba consegnarla al susseguente Magistrato, e notarsi detta Consegna nell’istesso libretto, quale devesi tenere dentro la medema Cassetta, oltre riportarne la ricevuta di tutta quella somma avrà consegnata al susseguente sig.r Confaloniere.
72 - Si statuisce, et ordina, che giustificandosi da Rei la di loro povertà, allora resti in arbitrio del sig.r Confaloniere farli quel rilascio delle pene spettanti alla Comunità in quella forma stimerà più propria per la diminuzione di esse senza incorso di veruna reintegrazione da farsi del proprio a detta Comunità, e non altrimente.
Proventi della Comunità come si devono affittare
Cap. 19
73 - Si statuisce, et ordina, che tutti li Proventi della nostra Comunità ogni anno si debbano vendere, e deliberare a quelle Persone, che faranno miglior condizione a favore della nostra Comunità nelle solite, e consuete forme, e secondo li soliti Capitoli, quali dal Magistrato pro tempore avanti che si venga alla deliberazione de medemi, dovranno farsi leggere dal Segretario ad effetto, che gli Oblatori non possino allegare ignoranza alcuna di quanto né medemi Capitoli si contiene. Dopoi il Magistrato dovrà far accendere una piccola Candela di cera, e finche essa sarà consumata, potrà qualsivoglia Persona offerire a detti Proventi, e a quell’oblatore, che avrà fatto miglior’offerta nell’atto, che resterà consumata detta Candela, gli debba restare quel Provento al quale avrà offerto, e si dichiara, che la suddetta Candela s’intenda estinta a fiamma, e non a fumo, e l’Oblatore, a cui sarà restato detto affitto, debba subito nominare la sigurtà, che vorrà dare. Se poi dentro dieci giorni successivi a detta delibera comparissero altri oblatori, et offerissero la vigesima, si debba questa prendere dal Segretario, e di nuovo bandire il Provento di detti affitti, cioè per quelli della vigesima suddetta, con accendersi di nuovo la Candela nelle forme sopra esposte, e cosi farsi susseguentemente per gli altri oblatori, che faranno l’offerta con la sestina in vantaggio, e utile della detta Nostra Comunità; Infine poi il Magistrato prò tempore sia tenuto, et obbligato astringere l’Oblatore a stipolare l’Istromento unitamente con la sgurtà di quel Provento, che gli sarà rimasto, e poi far proporre in Conseglio l’approvazione di detta Sigurtà con espressa dichiarazione, che sebbene detta sigurtà si prendesse in Conseglio tanto sempre resti obbligata in solidum con il medesimo Offerente come se fosse approvata, ed in tal caso dovrà l’istesso Conseglio obbligare l’offerente a far’accedere negli atti di questa nostra Comunità altra sigurtà tante volte quante occorreranno, et in evento di esclusione, anche le medeme nuove sigurtà restino obbligate come sopra; E se l’Oblatore ritardasse indurre dette sigurtà, possa tornare la nostra Comunità a riapaltare il Provento a tutti danni, spese, ed interessi dell’Appaltarore, e sue sigurtà, precedente l’interpellazione di trè giorni avanti, e frattanto sinche non saranno accettate dette sigurtà indotte, e da indursi, potrà il Magistrato eleggere il Ministro, o Ministri per esercitare detto Appalto a spese, rischio, e danno del medemo oblatore tante volte, quante sarà di bisogno.
74 - Inoltre si statuisce, et ordina, che l’oblatore debba prendere l’appalto a tutto suo rischio, pericolo, e fortuna, senza speranza di alcun difalco, o buonificamento, secondo si prescrive nella Bolla del Buon Governo a forma della quale s’intenda deliberato esso Provento, e non altrimenti. E se nasceranno liti, e discordie frà gli oblatori, sia in arbitrio del Magistrato far smorzare, o accendere la Candela tante volte, quante a loro parerà, e che smorzandosi accidentalmente o non tutta consumata dalla fiamma, si debba da medemi far riaccendere. Come ancora se si dasse il caso, che nel fine dell’estinzione della Candela offerissero molti Oblatori senza potersi distinguere chi di essi sia stato l’ultimo a offerire a detti Proventi, in tal caso la decisione della detta Controversia debba decidersi dal Magistrato, e farsi, e farsi (ripetuto) come si è detto, di nuovo riaccendere la Candela.
Delli due Ceri da darsi dalla Comunità alle Chiese
di S. Nicolò, e S. Maria
Cap. 20
75 - Che il Magistrato prò tempore sia tenuto, et obbligato ogni anno comprare due Ceri con il danaro della Comunità di valore di giulj venticinque l’uno, et uno di essi nel giorno della Festa del Glorioso S. Nicolò Protettore di questa Nostra Terra darsi in offerta al medemo Santo nella di lui Collegiata, e l’altro nel giorno della SS.ma Assunta di Maria Vergine nella Collegiata di Santa Maria Maggiore, e portarsi in Corpore il detto Magistrato e Podestà a farne il dono nei giorni destinati come sopra.
Delle Misure da farsi dalla Comunità
Cap. 21
76 - Si statuisce, et ordina, che il sig.r Podestà, e Magistrato pro tempore debbano per conto della nostra Comunità fare le misure sì per il Grano, Vino, Oglio nella forma solita, e antica capacità di esse, cosi anche la mezza Canna per la misura del Panno, ed altra specie a tal’effetto non restino non restino (ripetuto) defraudati li compratori, e venditori respettivamente, e percio le misure per il Grano, e di altro genere di Biade, debbano essere di Legno Cerchiate di Ferro, e le misure da oglio, e vino debbano essere di rame bollate con le Arme della nostra Comunità, e bollata similmente detta mezza Canna.
Delle Muraglie Castellane
Cap. 22
77 - Si statuisce, et ordina, che il sig.r Podestà prò tepore sia tenuto, et obbligato ad ogni requisizione del Magistrato d’insistere di far riattare le Muraglie Castellane in quella parte farà di bisogno a spese proprie della nostra Comunità sotto pena al detto Sig.r Podestà di scudi trè in caso non dasse pronta esecuzione a quanto gli verrà ordinato come sopra e se detto Magistrato, e Consiglieri, o altre Persone non adempissero di ordinare simili riattamenti nella forma come sopra, cadino in pena di scudi trè da applicarsi in beneficio di detta Comunità.
78 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona le sia lecito devastare e rompere anche in minima parte le Muraglie Castellane, ne salire, ne scendere da esse, e si abbia per ribelle, e proditore della nostra Comunità, e Popolo di questa Terra, e siano tenute al totale risarcimento di dette Muraglie, cioe in quella parte dove avranno trasgredito, e quelle Persone, che scenderanno o saliranno tanto di giorno, che di notte dalle Muraglie Castellane, cadino in pena di scudi dieci per ciascuna volta da applicarsi un terzo alla Comunità, un terzo alla Curia, ed altro terzo all’Accusatore, che si terrà segreto, e procedersi per inquisizione, e si creda ad un sol Testimonio.
Che nessuna Persona stando nell’Officio
possa mettere il Cambio
Cap. 23
79 - Si statuisce, et ordina, che qualunque ritrovandosi prò tempore in qualche Carica solita a distribuirsi per servizio di questa Nostra Comunità non possa mettere per sua vece lo scambio senza espressa licenza del Magistrato, acciò possa approvare l’abilità dello scambio.
Che il Sig.r Podestà prò tempore sia tenuto riconoscere
ogni Sorte di Misure, e pesi
Cap. 24
80 - Si statuisce, et ordina, che il Sig.r Podestà prò tempore abbia la Facoltà di riconoscere tutte, e singole misure, pesi, e Statere di qualsivoglia sorte esistenti nelle pubbliche Botteghe, e Magazzeni cumulativamente con il sig.r Confaloniere, e trovandosi scarse dette Misure, cioè quelle da Grano, Oglio, e Vino, e di ogni genere, e specie, et il simile di peso non giusto dette Statere, cadi in pena quaunque Persona, che le riterrà in luoghi come sopra di scudi venticinque per ogni misura, che si ritroverà scarsa, cosi anche per ogni Statera con la stessa pena in caso che si trovassero non bollate col bollo di questa nostra Comunità, volendo che tutti adempischino a questa giusta determinazione.
Degli Alberi, che si tagliano, e Fratte
Cap. 25
81 - Si statuisce, et ordina, che qualunque Persona di questa Nostra Terra, ed Abitanti ne’ Casali situiati in questo Territorio avesse Alberi fruttiferi, Albuccio, Lauri, Olmi non maritati di Viti, o altri simili, che facessero danno al suo vicino, si coarti avanti il Sig.r Podestà prò tempore, ad effetto restino incisi al pedicone, e ricusando debba detto Sig.r Podestà concedere al suddetto vicino, che riceve il danno per causa di detti Alberi, la licenza d’inciderli senza incorso di pena alcuna, così anche se fossero Alberi fruttiferi di Fichi, Pera, Brugne, Noci, Amandole, Nocchie, Quercie, ed altri simili contigui al suo vicino, si debba incidere tutti li rami, che pendono nel Podere di detto vicino in caso di renuenza si osservi come si è detto di sopra.
82 - Si statuisce, et ordina per tutte quelle Persone, che ànno Fratte nelle di loro Possessioni, e Casali sieno tenuti ogn’anno tagliarle, e ridurle per l’altezza di Mezzo Uomo, e questo si faccia in ogni mese di Maggio a tutto il mese di Giugno, e si debba dal sig.r Podestà prò tempore mandare il Bando a Suon di Tromba dal Balìo per tutta questa nostra Terra per trè sere continue nelli prini trè giorni del detto Mese di Maggio, acciò ogn’uno sia ubidiente a quanto sopra si è stabilito, et ordinato, e passato il detto termine come sopra prefisso, cadino in pena li Trasgressori di giulj due per ogni Persona. E ad effetto questa dichiarazione abbia più facilmente per l’avvenire il suo effetto si proibisce ad ogn’uno, che nelli di lui Terreni non possa, ne debba piantare alberi, o viti di sorte alcuna, se non che alla distanza di piedi tre romani dal confine, o termine divisorio, e contrafacendosi a quanto si dispone sia lecito all’altro vicino astringerlo giuridicamente per detta rimozione.
Chi occuperà Strade, e moverà Termini
Cap. 26
83 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona le sia lecito di occupare qualunque termine (“termine” cancellato) Strada, o muovere qualunque termine, che indica confine sotto qualsivoglia pretesto, e quesito colore, et in caso ciò facesse incorra nella pena di scudi trè, et inoltre sia tenuto a sue spese di ridurre in pristinum tanto la suddetta strada, che termine, della qual pena ne spetti alla nostra Comunità la metà, e l’altra metà alla Curia.
Dell’immondizie, che si mettono nelle pubbliche
Strade dentro questa Terra, e scopare
Cap. 27
84 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona le sia lecito buttare immondizie nelle pubbliche strade esistenti dentro questa Terra e specialmente avanti le Case di altri Particolari sotto pena per ciascheduna volta di giulj cinque, e si dà la facoltà al sig.r Podestà di procedere contro quelle Persone, che avranno trasgredito.
Per quelle Persone, che non ànno Strada per andare
alle loro Possessioni
Cap. 28
85 - Si statuisce, et ordina, che quelle Persone non avranno Strada per andare alle di loro Possesisoni, debbano le medeme astringere il viciniore avanti il sig.r Podestà prò tempore, ad effetto le si dia dal detto viciniore nel proprio suo Podere tanta quantità di terreno per formarvi una Strada giusta per potere quelle Persone andare nello loro Possessioni, e se le debba concedere detto Comodo almeno più incomodo di detto viciniore, dovendo solamente ciò procedere in caso , che non vi fosse altra Strada, ma quando questa vi fosse, non sia lecito ad alcuno passare, ed attraversare in conto alcuno per Campi, e Terreni di altre Persone, sotto pene (sic) di scudo uno da applicarsi una porzione alla nostra Comunità, e l’altra alla Curia.
Libro secondo
Giochi di Carte, e dati
Cap. 29
86 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona le sia lecito giocare a carte di resti, ne con dati, sotto pena della perdita del danaro, che se le troverà in detti giuochi, et incorra ogni Giocatore di essi nella pena di giulj trè per ciascuna Persona.
87 - Si statuisce, et ordina parimente, che se giocaranno con carte, cioè spianate, o altre simili, à simili, e di quella Persona, che saranno dette Carte adulterate, e di quello, che se ne servirà per giocare, incorra nella pena ciascuna Persona di esse di scudi dieci da applicarsi la metà alla nostra Comunità, e l’altra metà alla Curia; Si proibisce similmente, che nessuna Persona possi coartare giuridicamente l’altra per pagamenti de danari provenienti da qualsivoglia gioco di Carte, e dati, a riserva di giochi di Palla, Ruzzica, e Boccie, per non esservi in questi alcun sospetto di fraude.
Fontane, e Acquedotti della Comunità,
e Particolari
Cap. 30
88 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona le sia lecito rompere, e guastare le Fontane pubbliche Spettanti a questa nostra Comunità, sotto pena di scudi dieci per ciascuna volta, e Persona, che avrà commesso simil delitto, oltre di esser tenuti del proprio di rendere riattate dette Fontane, ne in esse vi si possi buttare alcuna sorte di immondizie, sotto pena di scudi trè per ciascuna Persona da applicarsi come sotto.
89 - Si statuisce, et ordina, che in esse non vi si possino lavare alcuna sorte de panni, et il simile nelli Beveratori contigui a dette Fontane sotto pena di giulj cinque per ciascuna Persona, e volta, che trasgredirà a detta disposizione Statutaria da applicarsi come sotto.
90 - Si statuisce, et ordina parimente, che non sia lecito ad alcuna Persona di traversare il Corso dell’acque che sono destinate dalla nostra Comunità per dette Fontane sotto pena di quella Persona, che contraverrà a si giusta determinazione di scudi trè per ciascuna volta, che avrà trasgredito, oltre all’emenda del danno, che avrà causato, e si possi dal sig.r Podestà pro tempore procedere per inquisizione, e di dette pene come sopra ne spettino la metà alla detta Comunità, e l’altra metà alla Curia.
91 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona le sia lecito di buttare immondizie nelle Fontane Padronali in qualunque luogo esistenti, ne quelle rompere, ne attraversare il Corso dell’acqua, che và in esse sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore, ne in dette Fontane andarvi a prendere l’acqua senza licenza del Padrone, sotto pena di Giulj trè, oltre l’emenda del danno, rispetto poi per quelli, che anderanno a prendere l’acqua di baiocchi venti intendendosi in tutti li sopradetti casi, che la pena si debba per ciascuna Persona, che avrà trasgredito, da applicarsi la metà alla detta Comunità, e l’altra metà alla Curia.
Probizioni (sic) di portare Armi
Cap. 31
92 - Si statuisce, et ordina, che non sia lecito ad alcuna Persona il portare le Armi, benche di giusta misura senza la licenza in scritto del Sig.r Podestà prò tempore, sotto pena di scudi cinque, oltre la perdita di dette Armi.
93 - Si statuisce, et ordina parimente, che a nessuna Persona le sia lecito portare, o ritenere in propria Casa alcuna sorte di Arme proibite sotto pena di scudi venticinque, oltre ad altre pene disposte dalle Costituzioni Apostoliche, e dette pene per la metà applicarsi alla suddetta Comunità, e l’altra metà alla Curia.
Di non ricettare Banditi
Cap. 32
94 - Si statuisce, et ordina, che non sia lecito ad alcuna Persona di ricettare nelle proprie di loro Case Banditi Capitali sotto pena di scudi cinquanta, oltre ad altre pene disposte dalle Costituzioni Apostoliche, e si possa procedere dal sig.r Podestà prò tempore per inquisizione da applicarsi la pena la metà alla detta Comunità, e l’altra metà alla Curia suddetta, ed Accusatore, che ne darà la denuncia.
Macellari
Cap. 33
95 - Si statuisce, et ordina, che i Macellari debbano vendere Carni buone non di Animali infetti, ne morticine e quelle vendere nelli soliti prezzi, che avranno stabiliti con il Magistrato prò tempore, e non in altra forma, et in caso di contravenzione delle spradette determinazioni, cadino per ciascuna volta in pena di scudi dodici da applicarsi dette pene nella forma come sopra, e si possa dal sig.r Podestà procedere per inquisizione.
Fornaro del Pan Venale
Cap. 34
96 - Si statuisce, et ordina, che il Fornaro del Pan venale debba fare pane di buona qualità, e di peso giusto secondo l’offerta avrà fatta rispetto al peso, e debba esser cotto a suo dovere, in caso non si trovasse osservante delle sopradette determinazioni come sopra paghi di pena per ciscuna mancanza di esse scudi dieci per volta da applicarsi un terzo alla Comunità altro alla Curia, altro terzo all’Accusatore, e possi procedere anche il sig.r Podestà per inquisizione, con questo però debba avere il Corpo del delitto, e possa parimenti fare la Visita in tutte le volte, che vorrà tanto nel Forno, che Spaccio del Pane cumulativamente con il Magistrato.
Osservanze delli giorni di Precetto
Cap. 35
97 - Si statuisce, et ordina, che in tutte le Feste di Precetto si proibisce a qualunque Persona di non far lavori manuali, ne giocare ne fare ridotti scadalosi, e tumulti avanti le Chiese, dove si recitano li divini Ufficij, esposizione del S.mo Venerabile, ed altro, bensì averne come fedeli Cristiani tutta la venerazione; e siccome contro quelli, i quali trasgrediranno a quanto espressamente si è stabilito, si può procedere tanto dal Giudice Laico, che Ecclesiastico a tenore della Costutizione di S. Pio Papa V., con stabilire anche la pena di scudi due per ogni trasgressore, perciò si esorta ogn’uno di ubbidire in caso contrario sia tenuto a detta pena, e quella dividersi come sopra, cioè una porzione alla Comunità, altra alla Curia, ed altra all’accusatore.
Donne di mala vita
Cap. 36
98 - Si statuisce, et ordina, che trovandosi dentro questa Nostra Terra, e suo Territorio qualche Donna di mala vita debba il Sig.r Podestà procedere contro la medema con esiliarla, ed in caso di Contravenzione dell’esilio, farla frustare per tutte le strade pubbliche di detta Terra per dare esempio ad altre donne, che potessero menare l’istessa vita.
Che nessuna Persona di Collescipoli venda
Beni Stabili a Forestieri
Cap. 37
99 - Si statuisce, et ordina, et espressamente si proibisce a tutte le Persone di questa Nostra Terra di poter vendere, alienare, o cedere alcuna sorte di Beni Stabili di ogni genere, e specie ad alcuna Persona Forastiera sotto qualsivoglia titolo, o quesito colore, bensì solo le sia lecito vendere, et altro come sopra agli altri di detta Nostra Terra, e se non trovassero compratori, in tal caso le sia lecito venderli a forestieri sotto pena della nullita del contratto di vendita, e cessione.
Che prima dalli Creditori si astringano li Principali,
e poi le Sigurtà
Cap. 38
100 - Si statuisce, et ordina, che nessun Creditore di qualunque Persona di questa nostra Terra le sia lecito agire giudizialmente contro qualsivoglia sigurtà, se prima non avrà sperimentato le sue ragioni contro il principale debitore, e dal Sig.r Podestà prò tempore si debba osservare, e far osservare dal Creditore detta determinazione Statutaria, in caso contrario sono nulli tutti gli atti, che si fanno dal detto Creditore contro la suddetta sigurtà, e sia tenuto a tutti li danni, che causerà detto Creditore, e rifarli alla suddetta sigurtà, bensì le sia lecito dopo avrà sperimentate le sue ragioni contro il suddetto principal debitore da cui non potrà restar pagato, astringere la suddetta sigurtà, e non in altra forma, purche non si tratti di obblighi solidali.
Delle Cause da compromettersi, e delli Compromessi
Cap. 39
101 - Si statuisce, et ordina, che per terminare le liti frà Parenti, acciò frà di loro si conservi l’amorevolezza, e parentela tutte le Cause, che veramente frà essi Parenti, e congionti sino al quarto grado d’affinità, o di consanguinità da computarsi secondo il Jus Canonico verteranno, e possono vertere frà essi si debbano compromettere, e decidere da due Dottori da eleggersi uno per parte, e tutto quello resterà giudicato da medemi non si possa ne debba nesuno (sic) delle Parti riclamare, quando però da detti due Dottori non vi nasca frà essi alcuna discreganza, ma debbano essere concordi nel formare il Laudo, che da medemi si farà, in caso contrario si debba venire ad altra elezzione de Dottori cioè uno per parte, acciò riconoschino il gravame fatto dalli primi, ed essendo li secondi concordi si debba poi dal sig.r Podestà prò tempore dare pronta esecuzione al laudo, che da medemi sarà fatto, ad effetto resti frà le Parti terminata ogni Lite, e controversia per sempre, e dette cause compromesse che saranno si debbano terminare da suddetti Dottori Deputati nel termine di sei nesi, e più presto, che potranno, acciò restino decise dette Cause, e quietate dette Parti.
Della ragione del Congruo
Cap. 40
102 - Si statuisce, et ordina espressamente che non sia lecito vendere alcuna sorte de Beni Stabili da alcuna Persona, se prima non avrà giudizialmente interpellato al viciniore se vuole essere preferito a quelli Beni che si vogliono vendere, e se li debba dal Sig.r Podestà assegnare il termine di giorni quindici al suddetto viciniore se vorrà essere preferito, qual termine spirato sia lecito alla suddetta Persona venderli ad altri liberamente, se poi fossero più vicini debba trà essi sempre preferirsi quello, che vi confina con maggior quantità di Terreno, e quando questo non voglia attendere a detta Compra debba parimenti preferirsi l’altro, che avrà maggior Terreno, e cosi si procederà fino a tanto, che sieno interpellati tutti gli altri vicini, ma facendosi la suddetta vendita senza interpellazione alcuna di fatto sia nulla, e invalida, e come non fatta fosse, e sempre resti preferito detto Viciniore, e ciò s’intenda in caso di vendita di Case, ed altro.
De Contratti delle Donne, e Minori
Cap. 41
103 - Si statuisce, et ordina, acciocche i Minori per difetto di età, e le Donne per la debolezza del sesso non restino dannificate, e lese ne loro Contratti si proibisce, che in avvenire nessun Uomo minore di anni venticinque compiti, e donna anche maggiore possa in modo alcuno donare, vendere, alienare, rimettere, cedere, quietare, o in qualunque altro modo obbligarsi per qualsivoglia causa, e sotto qualsivoglia forma di contratti, o scritture senza il giuramento corporalmente dato senza la Causa, senza l’intervento, consenso, presenza, e volontà di due più prossimi Parenti, Consanguinei se vi sono, o pure Affini in caso non vi fossero detti Consanguinei, et in mancanza di tutti questi coll’assistenza del Curatore da deputarsi in tal atto dal sig.r Podestà, e col Decreto del medemo, altrimente se fossero stati fatti, e celebrati detti Contratti non osservate le dette solennità, sieno, e si intendano nulli, e di niun valore, come se fatti non fossero.
Saldo da farsi ogni due anni con la Tesoreria
Cap. 42
104 - Si statuice, et ordina, che il Magistrato prò tempore sia tenuto mandare il Segretario di questa Nostra Comunità assieme con altra Persona idonea, e capace d’Abaco a fare li Conti con il Tesoriere di tutti li pagamenti fatti da detta Comunità in Tesoreria con riportarne il saldo, e questo debba farsi volta per volta in fine delli due anni, e nella stessa forma farsi per sempre, e detta Comunità sia tenuta, et obbligata dare al Segretario suddetto, e Deputato Cavalcatura, e Cibarie, e non altro, e ricusando detto Segretario, di fatto resti privo della Carica, e penato il Magistrato di scudi dieci da applicarsi a detta Comunità in caso non adempissero a questa Nostra determinazione.
De iure Dotium
estratto de verbo ad verbum dallo Statuto antico,
quale non è stato volgarizzato per non incorrere
in qualche variante di senso.
Cap. 43
105 - Quia Dotis causa semper, et ubique precipua esse debet hoc Statuto Censemus quod si Mulier, vel alius pro ea dotem dederit in pecunia, vel re extimata Marito Suo, seu Socero, seu alij ad Dotis restitutionem obliganti omnia bona Mariti, et Soceri, et alterius recipientis, et se obligantis sint, et esse obligata intelligantur pro ipsa Dote, et iure ipsius dotis ipsi mulieri, suisque haeredibus, et preferatur omnibus Creditoribus excepto quam anterioribus expressis habentibus hipothecam, et nullus alius Creditor possit tenutam aliquam, vel immissionem imponere, aut in solutum dationem in bonis talibus pro dote obligatis tacite, vel expresse recipere, vel habere in praeiudicium dictarum Mulierum, vel dotium ipsarum vel alicuius earum, salvo quod si extant tot bona, quae sufficiunt ad dotem , et ad id propter quod immissio fieri petitur, quod tunc immissio locum habeat. Etsi contingat Socerum, vel Fratrem Mariti, vel alium cum Marito, vel sine Marito dotem recipere vel mitti, seu immisceri in communis, vel penes accipientem esse, et se, vel eorum alterum eorum bona pro dotibus, et iuribus dotium obligati, et supervenientibus Causis, quod talis Maritus vellet sibi dotem dari, et dos esset in Patrimonio Communi seu Familia, teneatur talis Socerus, idemque Pater, et Frater, et quilibet alius dotem, seu dotis quantitatem, vel rem habens eam in communibus bonis, si in communi est, reddere Marito tali, vel de bonis eius qui recipit tantum, uxore tamen consentiente, et possit praedictis modo, causa, et forma talis redditio, seu restitutio fieri Marito praedicto eius Uxore consentiente per praedictos, et quemlibet praedictorum, et ipse Maritus, cui dos est reddita solus, et non Pater, vel Frater, aut alius sit, et remaneat obligatus Uxori, suisque haeredibus pro dotibus talibus, et ipsorum jure tali Marito de Consensu uxoris restitutis, et redditis, non obstante quod talis restitutio fiat costante matrimonio. Et nihilominus tam Maritus, quam Uxor teneatur talibus, Patri, Fratri, vel alio, et cuilibet eorum qui dotem restituerit dicto modo, et tempore facere finem liberationem, et pactum perpetuum de non petendo et confessionem dotis restitutae omnem sufficientem cauthelam, ita quod p.ti (?), vel aliquis eorum, vel eorum, aut alicuius eorum haeredes, vel bona occasione talis dotis, et iuris ipsius non possit, vel possint de caetero molestari, si vero dos consistat in re immobili inaextimata ipsa res Marito restituatur sine aliqua cautione praestanda, quae cum sit fundus dotalis de eius obligatione, vel alienatione timeri non debet; Et ad cauthelam statuimus rem talem non posse modo, vel causa aliqua obligari, et ut Mulier in jure suae dotis defraudari non possit statutum est, quod nulla Mulier preterquam in causis subscriptis possit alicui facere finem, confessionem, liberationem, aut pactum de non petendo aut contractum, vel distractum aliquem, de non petendo dotem suam, et si secus fecerit, ipso jure sit irritum, et obligatio prima tam in Persona, quam in Muliere obligata in suo pristino robore, et firmitate perseveret, nisi evidenter appareat ipsam mulierem ius suum, et dotem suam habuisse, et integraliter recepisse in pecunia vel re, quae manifeste appareat post Matrimonium dissolutum, constante vero matrimonio dos repeti non possit, salvo quod si Maritus Pater, qui dotem recepit prodigaliter, et dissolute male utatur substantia sua, et verisimiliter dubitetur, ne ad inopiam vergat, vel si ad inopiam iam verserit, possit uxor etiam constante Matrimonio implorare a Vicario dictae Terrae, et quod pro cauthela, et securitate suae Dotis conservandae, et jure mittatur in possessione bonorum Mariti pro modo, et quantitate suae dotis, et jure dotium, facta prius fide per aliquos Testes ipsius Mariti convicinos, qualiter ipse Maritus prodigaliter, vel dissolute male utitur substantia sua, et verisimiliter dubitatur, ne ad inopiam vergat, vel quod iam pervenit. Et citatis per Preconem pubblice, et alta voce omnibus quorum interest contradicere volentibus, quod infra tertiam diem compareant ad contradicendum, opponendum, et probandum quidquid volunt, et possunt, ut dicta immissio non fiat. Et praedicta omnia, et singula facere teneatur Vicarius praedictus ad petitionem cuiuscumque Mulieris, vel Patris, seu proximioris consanguinei ipsius Mulieris summarie, et de plano sine strepitu, et figura judicij, et res, et bona dictae de Causa Mulieris pro suis dotibus, et iuribus conservandis assignata, et data, et in quarum possessione mulier fuerit immissa sint, et maneant pro securitate perpetua dictae dotis, et non possint per Maritum, vel alium alie (“alie” a margine) alienari, vel obbligari, et matrimonio dissoluto sint ipsius Mulieris, aut suorum haeredum pro jure, et causa dotium praedictarum. Et idem observetur si Maritus ad inopiam pervenerit, vel perveniri dubitetur propter maleficium aliquod per eum commissum, et sufficiat similis, probando, et fiat in Possessione immissio. Et Si Mulier nupta habens filios, vel filias, vel nepotes ex Filijs, et habens testamenti factionem testari possit de bonis suis videlicet de tertia parte suae dotis secundum libitum voluntatis, in alijs duabus partibus succedant Filij, sive Nepotes ex Filijs dictae Mulieris Testatricis, sed si Filios, vel filias, vel Nepotes ex filijs non haberet, tertia pars dotis suae revertatur ad proximiores consanguineos ex parte Patris, videlicet si habuerint Fratrem, vel Sororem Carnalem etiam nuptam, vel Patruum Carnalem, et si dictos Consanguineos non haberet, talis mulier sit libera a tali Conditione. Et hoc locum habeat infuturum, et de alijs duabus partibus testari, et disponere possit pro libito voluntatis, dumodo (sic) in casibus suprascriptis, vel aliquo ipsorum teneatur Mulier requirere, vel requiri facere Maritum si presens est, quod debeat interesse confectioni dicti Testamenti, alias si nollet interesse, quod tunc dicta Mulier non obstate viri absentia possit testari, quod Statutum locum habeat in futurum. Item Statutum est, quod si dos a Patre profecta ad Patrem redient (sic), debeat Pater ipsam dotem pro sua Filia Vidua conservare, quandocumque secundo, vel ulterius nupserit restituere, et ad dotem promissam per eum, et non solutam cogatur tam ipse Pater, quam Fratres, et Haeredes eius solvere dictae Filiae integraliter.
De Successione ab intestato
estratto come sopra per il detto Motivo
Cap. 44
106 - In successione ab intestato primario succedant Filij Masculi, et Nepotes, et pronepotes, vel deinceps ex filio Masculo legitimo, Filiae vero, aut nepotes ex filio, vel deinceps si dotatae fuerint, vel dotabuntur per ipsos masculos fratres eorum, vel nepotes ex filio, vel esset sibi dos constituta per Patrem, vel Avum, vel aliquod relictum nomine dotis, vel aliquem eorum secundum facultatem Patrimonij Patris defuncti non possint ab intestato succedere Patri, vel Matri, vel alio consanguineo coniuncto ex latere Patris, vel Matris intestato defuncto. Nepotes vero succedant cum Patruis in stirpes, et non per capita. Si quis vero sine Patre, et filijs, vel Nepote, aut pronepote vel deinceps ex filio intestatus decesserit, Proximiores Consanguinei eius sive unus, sive plures sint eiusdem gradus succedant tali defuncto ab intestato, et omnia bona defuncti ad dictum proximiorem, seu proximiores deveniant. Hoc tamen declarato, quod si talis ab intestato defunctus habuerit plures fratres, et sorores, vel Nepotes ex fratre, quorum aliqui sint ex utroque Parente coniuncti aliqui ex altero tantum preferantur in eius successionibus ab intestato. Illi, vel ille qui est, vel sunt ab utroque Parente coniuncti exclusis coniunctis ex altero Parentum, et si habuerit fratres, Patruos, Sorores, vel Nepotes ex fratre, vel fratribus, qui aliqui sint ex Patre, et Paterna linea tantum coniuncti, aliqui ex Matre, seu Materna linea tantum, ille, vel illi, qui ex paterna linea sunt coniuncti praeferantur, et succedant tali defuncto fratri, seu Patruo in bonis paternis, et quae tali defuncto ex Paterna eius successione devenerunt. Illi vero fratres, sorores, vel Nepotes, qui ex Matre tantum, et Materna linea sunt coniuncti, praeferantur, et succedant tali fratri, vel Patruo in bonis Matris, et quae ipsi defuncto a Matre, vel Matris haereditate devenerunt, ad quas successiones ab intestato, vel aliquam earum non admittatur cum praedictis Proximioribus Consanguineis, vel aliquo eorum aliqua Mulier, seu Femina dotata a Patre, Matre, vel Fratre, vel Patruo, vel Nepote, vel qui tales proximiores, vel proximior, vel alter eorum vellet dotare, et ei constituere designare, et dare dotem congruam pro modo facultatis Patrimonij sui nec possit etiam ad supplementum agere, quamvis dos fuisset minus legitima sibi debita iure naturali, si qua Mulier vidua caste et (“et” aggiunto sopra) honeste honorem (“honorem” aggiunto a lato) praemortui viri sui servaverit, possit succedere, et succedat filio suo, et filiae ab intestato defuncto, vel defunctae in medietate usus fructus omnium bonorum talis filij, sive filiae ab intestato defunctae, seu defuncto, et si ad secunda, vel ulteriora vota transierit, vel caste non vixerit, seu viri mortui honorem non servaverit sit omni potestate filij, et filiae successione exclusa.
Delle Doti da restituirsi
Cap. 45
107 - Si statuisce, et ordina, che se qualche donna maritata morisse avanti il suo Marito, et abbia lasciato figli Maschi, o femine, li quali morissero prima dell’età di anni quattordici se saranno Maschi, e se saranno femine prima degli anni dodici, o non lasciando alcun figlio, il Marito debba lucrare la terza parte della Dote, e di tutti li Mobili di detta sua Moglie, con questo però, che detto Marito sia tenuto, et obbligato alla terza parte delle spese per li funerali, che alla detta defonta saranno fatti.
Fiera Franca nel giorno di S. Maria Magale
Cap. 46
108 - E perche nella domenica frà l’Ottava dell’Assunta si celebra ogn’anno nella Chiesa di S. Maria Magale posta in questo nostro Territorio la festa della Gloriosissima Vergine Maria, e vi concorrono oltre alli Paesani moltissimi Forestieri perciò a sollievo de medemi Paesani cone anche di detti Forestieri si statuisce, et ordina, che il giorno antecedente a detta Festa comincierà la fiera, che durerà trè giorni continui libera, esente, e franca da ogni Gabella tanto per quelli, che comprano, e vendano qualunque sorte di Mercanzie, benche sieno di minuto prezzo, e questo Privilegio debba goderlo tanto tutte quelle Persone di questa Terra, che Forestieri di qualsivoglia grado e condizione, e non debbano restare molestate dal Gabelliere di questa nostra Comunità per esiggere detta Gabella, e trovandosi in fraude detto Gabelliere se da qualche persona esigesse sotto mano detta Gabella cadi in pena di scudi venticinque da applicarsi un terzo a questa nostra Comunità, altro alla Curia, e l’altro terzo all’Accusatore, che si debba tenere segreto, e procedersi per inquisizione, benche non vi fosse, chi reclamasse, non intendendo esentare dalle Gabelle quelli, che portano mercanzie, e conducano bestiami, merci a vendere in detta Fiera, e non altrimente.
109 - Si statuisce, et ordina, che il Magistrato prò tempore sia tenuto, et obbligato mandare ogn’anno gli Editti in tutti li luoghi convicini, e lontani, con spiegare in essi la giornata, che comincia detta Fiera, come altresì la franchigia di ogni Gabella per quelli, che condurranno mercanzie di ogni sorte di Merci, Bestiame, ed altro in detta Fiera, e detti editti si debbano mandare diretti, ed ogn’uno di essi con lettera ad ogni Magistrato de luoghi suddetti, ed in specie a Spoleto, Terni, Amelia, Santo Gemini, Magliano, e come meglio stimerà detto Magistrato prò tempore.
110 - Si statuisce, et ordina, che il sig.r Podestà prò tempore un giorno prima di detta fiera debba formare un editto penato contro quelli, che perturberanno detta fiera ed attaccarsi in luogo più vicino a quella Chiesa, acciò da tutti resti veduto, e procedersi contro li Trasgressori irremissibilmente non solo alla pena, che resterà stabilita in detto Editto, e quella dividersi la metà alla nostra Comunità, e l’altra metà per la Curia, oltre punirsi detti Rei corporalmente secondo la qualità delli delitti, che connetteranno, ed esprimere similmente in detto editto, che tutte quelle Persone tanto di questa Terra, che forestiere portando armi debba quelle depositarsi nel Corpo di Guardia, che per tal’effetto resterà in detta fiera destinato, e nel partire, che faranno dalla medema restituirsi ad ogn’uno la sua Arma.
111 - Si statuisce, et ordina, che il sig.r Cap.o della Fanteria di questa Terra sia tenuto, et obbligato mandare in detta fiera la mattina per tempo un Caporale con ventiquattro Soldati, e Tamburro, e formare colà il Corpo di Guardia, con ricevere da tutte le Persone che vi interverranno le Armi, che porteranno, ed ognuna di esse farvi il suo bollettino, acciò si riconosca quella di quel Padrone, che l’avrà depositato, e poi renderla, ed il tutto in tal forma si faccia a sol fine non vi resti confusione, ne disturbo alla detta fiera, e la nostra Comunità sia tenuta formare in detta fiera una frascata per risiedervi, e stabilirsi in una parte più commoda detto Corpo di Guardia, e quelle Persone ricusassero depositare dette Armi nella forma come sopra cadino in pena della perdita di esse, e di scudi venticinque da applicarsi come sopra, e procedersi irremissibilmente contro li detti Trasgressori, non suffragando a quelli, che non volessero farne il deposito suddetto di essere soldati, o Patentati di qualsivoglia Persona, e ciò si stabilisce, e fà non per fare incontro ad alcuno, bensì solo acciò detta Fiera resti principiata, e terminata con tutta quiete, e pace.
Libro Terzo
Del giuramento da darsi al Dannificato
Cap. 47
112 - Si statuisce, et ordina, che trovandosi far danno si manuale, che con Bestie in qualunque parte di questo Territorio si di notte, che di giorno qualsivoglia Persona, ed anche li bestiami di ogni genere, e specie, possi il Padrone dannificato farne l’accusa col suo giuramento, e con questo le sia prestata tutta la fede, e ciò debba suffragare quando non vi fossero Testimonj trovati presenti a detto danno, o almeno uno di essi, ed allora non si debba dare al Padrone dannificato detto giuramento, bensi esaminarsi il Testimonio, o Testimonj, che indurrà, o nell’una, o nell’altra forma sieno tenuti quelli, che commetteranno detti danni al paganento delle pene, in cui incorreranno, ed anche all’emenda del danno secondo da Periti della Comunità verrà stimato.
113 - Si statuisce, et ordina, che in tempo della mietitura ad ogni Padrone dannificato gli sia permesso far stimare il danno da ogni persona, che potrà rinvenire, e solo debba competere al dannificante far riconoscere, citata però la Parte, ad eleggere altri Periti, acciò resti riconosciuto il preteso gravame della prima stima, e questo farsi nel tempo abile in caso contrario non se le debba ammettere detta istnza.
Modo di fare le accuse, e inquisizioni per li danni,
che si commettono
Cap. 48
114 - Si statuisce, et ordina, che tutti quelli riceveranno danni sieno tenuti nel termine di dieci giorni fare l’accusa, e ciò non facendo sia nulla, e non si possa astringere il dannificante tanto alla pena, che all’emenda del danno commesso.
115 - Si statuisce, et ordina, che al dannificato gli compete, quando non sapesse, chi fosse il dannificante, o di chi sieno li Bestiami d’ogni genere, e specie, che avessero commesso il danno, farne inquisizione, con addurre quelli Testimonij, che potessero essere informati di detto danno, e tale inquisizione farsi nel termine di giorni trenta, in caso contrario sia nulla, e non abbia alcun vigore contro li dannificanti tanto per la pena, che per l’emenda.
116 - Si statuisce, et ordina, che il Dannificato gli duri il termine di esiggere il danno, che riceverà per mesi quattro, quali spirati s’intenda come l’avesse esatti, e non possa avere alcun jus di esiggerlo dal dannificante passato,che sarà detto tempo stabilito, bastando solo un giorno dopo spirato detto termine.
117 - Si statuisce, et ordina rispetto al danno, che si commette dalli bestiami sempre sieno tenuti tanto per la pena, che per l’emenda del danno li Padroni di essi Bestiami, benche venissero custoditi da Garzoni, restando solo il Jus a detti Padroni di agire contro detti Garzoni, e non altrimente.
Di non poter mandar Porci per la Terra
Cap. 49
118 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona le sia lecito mandare per la nostra Terra Porci di sorte alcuna sotto pena di giulj cinque per ogni Porco da applicarsi la metà alla Nostra Comunità, e l’altra metà alla Curia, e si debba procedere dal Sig.r Podestà prò tempore contro li Trasgressori anche per inquisizione, con la facoltà anche di farli uccidere, solo sia lecito di ritenerli ligati in Casa, e nell’andare, e tornare dalla Campagna portarli legati, et allora ciò facendo non cadino in pena alcuna.
Riattare le Strade dentro la Terra
Cap. 50
119 - Si statuisce, et ordina, che qualunque Strada si ritrovi situata dentro questa nostra Terra sieno tenuti, et obbligati quelli Padroni delle Case, che confinano per dette Strade riattarsi a loro spese per tutto quel sito, che porta ogni Casa, e resti solo tenuta la nostra Comunità mantenere a sue spese la fila di mezzo, e che il sig.r Podestà, et il sig. Confaloniere prò tempore debbano astringere ogni Persona per il riattamento di detta Strada, e ricusando ciò fare astringerla con le gravatorie in quella pena stimerà più propria detto Sig.r Podestà, o pure possa la nostra Comunità farle fare con danari della medema, e dopoi astringere il moroso mano regia al pagamento di quanto sarà stato speso in dette Strade.
Della prescrizzione delli pagherò, et obblighi
Cap. 51
120 - Si statuisce, et ordina, che qualunque Persona ricevesse dal suo debitore per quello le deve pagarò, o obbligo di doverli pagare la somma dovuta nel certo tempo stabilito fra le Parti suddette, e se detto Creditore avesse tollerato il debitore in esigere il suo Credito, e passati, che saranno anni quindici rispetto alli pagarò, e anni sedici per gli obblighi, benche vi sia la Clausola in forma Camerae dal giorno della confezzione di essi restando sufficiente un giorno di più a detti anni restino, e si vuole, che sieno aboliti come se formati non fossero, e non debbano avere alcun vigore contro il debitore, anzi come se fosse stato tacitatamente pagato detto debito, se poi dal suddetto Creditore si fosse astretto il debitore dentro il termine delli suddetti anni giudizialmente avanti il sig.r Podestà, o altro Giudice, dove si trova introdotta detta Causa, in tal caso detti pagarò, et obblighi non restino prescritti, ma cominci altra prescrizzione di altri anni quindici dal giorno, in cui fù convenuto giudizialmente.
Modo di esigere le pene del danno Dato di quelle
spettanti alla Comunità
Cap. 52
121 - Si statuisce, et ordina, che di tutte le Accuse, Inquisizioni verranno fatte da qualunque dannificante e giustificate o con Testimonij, e col giuramento del dannificato, che saranno e nell’astringersi al pagamento nelle pene in cui saranno incorse se gli debba trasmettere la bolletta, o sia citazione a pagare detta pena, o pene, la qual Bolletta devesi dal sig.r Podestà, o Cancelliere pro tempore attergare in margine d’ogni accusa, o inquisizione giustificata, che sarà e porsi in detta imarginatura primo il nome del dannificante suddetto, e sopra la giornata, mese, et anno, ed essergli stata trasmessa detta Bolletta, e farsi come siegue per non errare: N. N. hab. bollett. die etc. Spirati cinque giorni dalla trasmissione di detta Bolletta, e senza altra Bolletta se gli debba fare il pegno, o carcerazione secondo stimerà più espediente il Sig.r Podestà prò tempore.
122 - Si statuisce, et ordina, che spirati saranno al detto Dannificante li cinque giorni prefissi come sopra dalla trasmissione di detta Bolletta (quando non giustifichi di essere legitimamente impedito), non possa, ne se gli debba ammettere alcuna difesa per esimersi tanto dalla pena, che dal danno commesso, ne se gli debba ammettere appellazione, o ricorso alcuno a Superiori, bensi pagare la detta pena, e danno, e se dentro il 3ne (termine) volesse difendersi, allora devesi ammettere la difesa, et addurre quelle ragioni, che gli potranno competere, ogni qualvolta resteranno sufficienti per restarne assoluti.
Modo di elegere i Periti della Comunità
Cap. 53
123 - Si statuisce, et ordina, che in ogni anno sia tenuto il Magistrato prò tempore, cioè quello, che risiederà nel mese di Gennaro, deputare due Periti, quali debbano essere Persone da bene, ed esperte e queste stimare tutti li danni, che si commetteranno in questo Territorio tanto Manuali, che con Bestiami, e non si possi da nessuna Persona riclamare della stima, che si farà da detti Periti, dimodo che tutto quello verrà da medemi stimato rispetto al danno debbasi pagare dal Dannificante prontamente, e dal Sig.r Podestà decidersi sommariamente detto danno stimato, che sarà.
124 - Si statuisce, et ordina parimente tanto per le vendite di qualsivoglia Terreno tanto vestito, che spogliato da qualsivoglia sorte d’alberi fruttiferi, o altro debbasi stimare da detti due Periti, così anche delle ghiande, et anche degli Alberi ad uso di legna.
Camerlengo, o Esattore della Comunità
Cap. 54
125 - Si statuisce, et ordina, che il Camerlengato, o Esattorato, che sia di tutti li Pesi Camerali, Comunitativi, o di altra esigenza spettante alla nostra Comunità si debba porre all’incanto per rinvenire l’Oblatore a quel prezzo più vantaggioso per detta Comunità, e stabilito, che sarà debba dare idonee sigurtà, e di quelle proporsi in Conseglio per l’accettazione di esse, e terminato l’anno di detta esigenza, debba render fedele conto di tutto l’esatto, e pagamenti fatti tanto in Tesoreria, che di altri pagamenti avrà fatti in vigore degli ordini tratti al medemo dal Magistrato prò tempore, e sindicato, che sarà, di tutta quella somma resterà debitore si debba astringere al pagamento.
126 - Si statuisce, et ordina, che non trovandosi che Persona vorrà attendere a detta esigenza nella forma come sopra stabilita, in tal caso si debba fare il Bussolo delle migliori Persone benestanti di questa Nostra Terra, purchè non sieno debitori della Comunità suddetta, e quella Persona, che sarà estratta, debba darsegli per suo Salario scudi ottanta, quale debba servire per un’Anno, come altresì dare idonee sigurtà da approvarsi dal pubblico Conseglio, ed estratto, che sarà dal Bussolo a sorte, e ricusando di accettare detta carica incorra nella pena di scudi venticinque da applicarsi alla nostra Comunità.
127 - Si statuisce, et ordina, che tanto l’Esattore, che si rinverrà, secondo l’offerta verrà dal med.o fatta, quanto di quello verrà in mancanza di esso estratto a sorte dal Bussolo sieno tenuti, et obbligati esiggere tutto l’intiero, che si deve da Debitori, che si ritroveranno (“ri” aggiunto sopra) nelli Libri dell’esigenza suddetta, e somme in essi contenute, ed esiggere il tutto Manu Regia more Camerali dentro il termine di un’anno; col di più tenuti all’esatto, e non esatto, ogni qualvolta però abbiano negligentato fare tutte le possibili diligenze contro li morosi, e non facendo li pagamenti nelli debiti tempi in Tesoreria di quello anderà debitrice la nostra Comunità, e venendo spediti Commissarij Cavalcanti dalla detta Tesoreria, e facendosi represaglie sieno tenuti a tutti li danni, di modo che non debba ad essi soggiacere detta Comunità, ne Popolo di questa Terra, e debba parimente pagare tutte le Bollette de’ Salariati, ed altre, che le verranno tratte da detta nostra Comunità, espressa dal Magistrato prò tempore.
Delle Ferie
Cap. 55
128 - Si statuisce, et ordina, che per le Cause civili non si possa attitare contro alcuna Persona dalli quindici di Giugno fino alli quindici di Agosto, con questo però, che da quella Persona resta citata debba allegarsi dette Ferie, e non allegandole non debba goderle, ed il sig.r Podestà prò tempore debba amministrare la dovuta giustizia a quella Persona che la richiede, nella medema forma similmente otto giorni avanti, o dopo del Santo Natale, e SS.ma Pasqua di Resurrezzione, non godendo dette Ferie quelle Persone, che saranno debitori de Poveri Operarij forestieri e procedersi anche in giorno di Festa, come altresì in tal forma osservarsi in tempo delle vendemmie.
Bestie Morte non si mettino vicino alla Terra
Cap. 56
129 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona le sia lecito, che morendole qualche Bestia di qualunque qualità, che sia ardischi porla vicino le Muraglie di questa Terra, bensi in altre parti lontane almeno un mezzo miglio, e contrafacendo cadino in pena di scudi due da applicarsi un terzo alla Nostra Comunità, altro alla Curia, altro terzo all’Accusatore, e nella medema forma cadino in pena chi porrà Bestie morte nelle pubbliche strade.
Le Bestie più viciniori al danno sieno tenute alla pena,
ed emenda
Cap. 57
130 - Si statuisce, et ordina, che in avvenire commettendosi de danni in qualsivoglia modo, e con qualsivoglia sorte di Bestiame, e non trovandosi chi li abbia commessi sieno tenuti, et obbligati non solo alla pena, ma anche all’emenda del danno tutti quelli Bestiami, che si troveranno più viciniori al detto danno, respettivamente se fossero diversi generi di detti Bestiami, sieno tenuti quelli, che da Periti, che stimeranno il suddetto danno diranno in Perizia essere stato fatto per esempio da Bestie Bovine etc. et il Padrone di tali Bestie pagato, che avrà la pena, e danno gli resti il Jus di rinvenire il certo dannificante per essere risarcito di tutto quello avrà pagato Intendendo per viciniori quelli Bestiami, che saranno distanti dal luogo del danno dentro quaranta Passi geometrici.
Non si faccino Ucellatori ne’ Beni d’altri.
Cap. 58
131 - Si statuisce, et ordina, che non sia lecito fare Ucellatori ne’ Beni di altre Persone sotto pena di giulj cinque per ciascuna volta da applicarsi la metà alla Comunità, e la metà a quella Persona, che riceverà il danno suddetto.
De’ Prodighi, e Mentecatti
Cap. 59
132 - Si statuisce, et ordina, che quelle Persone saranno prodighe, ovvero mentecatte se le debba dare il Curatore in tutti li Contratti da medemi si faranno di qualsivoglia genere, e specie benche non espressi, come se fossero nel presente Capitolo espressi di parola in parola, e dato il caso similmente fossero contro de medemi introdotte giudizialmente qualunque lite, o volessero introdurla contro altre Persone vi debba assistere il detto Curatore, quale devesi deputare dal Giudice, in caso contrario resti tutto nullo quello da medemi verrà fatto, come fatto non fosse, beche vi nascesse Istromento pubblico frà esse Parti.
Termine Statutario
Cap. 60
133 - Si statuisce, et ordina, che si debbano concedere, e ammettere a qualunque Persona il Termine Statutario per qualunque somma, benche minima ne vadi debitore, e nell’atto, che resterà preso deve acconsentirsi alla spedizione del Mandato col suo giuramento, e spirato, che sarà detto Termine Statutario e non se le debba ammettere altro termine, bensì solo militare in caso fosse soldato, qual termine Statutario se gli statuisce per giorni dieci essendo la somma del debito fino a scudi trè, e dalli tre in sù resti prefisso detto termine per giorni trenta, benche si trattasse di debito munito di quarantigia, et obligo Camerale.
Danno Dato d’affittarsi
Cap. 61
134 - Si statuisce, et ordina, che affittandosi il danno dato si debba deliberare al miglior’oblatore, e debba dare la sigurtà idonea da approvarsi dal Pubblico Conseglio, come si è stabilito negli altri affitti, e pagare alla nostra Comunità quel tanto avrà offerto senza veruna diminuzione secondo la Bolla, e risoluzione della Sagra Congregazione del Buon Governo, che proibisce diminuzioni, e difalchi nelli Proventi Comunitativi e che la detta Comunità sia tenuta dare al detto Affittuario un Uomo il giorno, e per la notte debba assistere l’istesso Uomo, che sarà destinato per il giorno, quale debba servire per giustificare tutte le accuse dal detto Affittuario verranno fatte e rispetto al servizio, che dovrà farsi di notte il Conduttore non possa obligare la Guardia suddetta dal mese di Novembre inclusive a tutto il mese di Marzo, e facendo Accuse senza l’assistenza di detto Uomo sieno tutte nulle, et invalide, e come fatte non fossero, e ricusando andarvi detto Uomo, possi detto Affittuario prenderlo a spese di quello ha mancato di non andarvi, con questo però che detto Affittuario sia tenuto chiamarlo il giorno avanti, che gli toccherà la Guardia, e ricercarlo alla presenza almeno di un Testimonio, ad effetto resti costretto al pagamento della giornata, che si stabilisce di giulj due per quel Uomo troverà detto Affittuario in mancanza di quello ricuserà d’intervenire a detta Guardia nel giorno, che gli toccherà.
135 - Si statuisce, et ordina, che per ovviare tutti li disordini possono nascere sia tenuto, et obligato il Segretario della nostra Comunità fare per ogni mese la lista di tutte quelle Persone, che dovranno andare per guardia, con ponere in detta Lista ad ognuno di esse la giornata, che le resterà stabilita, e quelle Persone, che vi annoterà debba avere almeno venti anni, e dopo fatta consegnarla al suddetto Affittuario, e ricusando detto Segretario formarla con dette circostanze come sopra, sia tenuto il medemo a tutti li danni, che detto Affittuario riceverà per tal mancanza, ed acciò, che non vi abbia a nascere disputa del più, e meno si stabilisce che il segretario suddetto sia tenuto pagare il giorno per detti danni giulj cinque al detto Affittuario senza alcuna diminuzione, e questo debba essere per quelli giorni, che non avrà adempito informare detta Lista a detto Affittuario, compita, che sarà detta Lista sia tenuto, et obbligato far conoscere l’intimazione in giorno di Domenica a tutti quelli dovranno assistere per guardia in tutta quella settimana, e così di settimana in settimana.
136 - Si statuisce, et ordina, che il detto Affittuario del Danno dato sia tenuto, et obbligato nel termine di tre giorni portare al Cancelliere la lista di tutte le Accuse avrà fatte in detti giorni, e farle scrivere in un Libro di Carta fatto per tal’effetto, e nell’istesso tempo condurre parimente quelle Persone, che averanno servito per detta Guardia, e ad ognuno di essi detto Cancelliere darà il giuramento per comprovare le accuse suddette, e ciò non facendosi in detto termine le accuse sieno nulle, nè dal detto Cancelliere possono riceversi, ed in tal forma farsi per tutto il tempo di detto affitto.
137 - Si statuisce, et ordina, che detto Affittuario sia tenuto, et obligato in ogni giorno della Settimana girare per il Territorio di questa Nostra Terra, e specialmente nel luogo controverso con Narni, e trovando Persone, e Bestiami delli Collescipolani dannegiare nelli Beni di altri Collescipolani debba accusarli avanti questo Sig.r Podestà a tenore delli Capitoli, e concordia formata, stabilita, e compresa nel Breve della Sa. Me. di Paolo V. sotto li 6 Novembre 1609, nella Causa che allora verteva fra questa Nostra Terra, e la Città di Narni, se poi li detti Bestiami saranno Animali neri trovandosi in detto sito controverso sarà lecito a tutti di questa Nostra Terra, e Territorio ucciderli, benche fossero delle Persone di Narni, o di altre Città in vigore di una Lettera della Sagra Congregazione del Buon Governo sotto la data delli 2 Settembre 1747.
138 - Si statuisce, et ordina le resti espressamente proibito di pattuire, o assicurare qualunque Persona e per li loro Bestiami de danni che commettessero sotto pena di trè tratti di corda, ed altre pene pecuniarie ad arbitrio del sig.r Podestà prò tempore, e quella Persona, o Persone, che resteranno assicurate sotto pena per ciascuna di esse di scudi dieci da applicarsi un terzo per la Comunità, altro per detto Sig.r Podestà, ed altro terzo all’Accusatore, che si terrà segreto, e si possa anche procedere per inquisizione, bastando solo un Testimonio per prova di tal delitto.
139 - Si statuisce, et ordina, che detto Affittuario del danno dato nel termine di quattro giorni debba aver fatto intimare a tutti quelli avranno fatti li danni delle accuse fatte e riprodurle negli atti della Cancelleria, qual termine debba principiare dal giorno, che avrà fatta l’intimazione dell’accusa, e ciò non facendo restino tutte le dette accuse nulle, et invalide, e come fatte non fossero.
140 - Si statuisce, et ordina, che detto Affittuario sia obligato nel termine di due mesi principiando questo termine dal giorno, che avrà intimato tutti quelli, che sono stati accusati come si è detto di sopra, far citazione contro de medemi, e riprodurle negli atti, e pagare quello devono per dette Accuse, e ciò non facendo restino parimente tutte nulle le accuse da esso fatte, senza poter pretendere alcun pagamento di esse come fatte non fossero.
141 - Si statuisce, et ordina, che le accuse, che si faranno di notte perche viene duplicata la pena debba intendersi la notte da un’ora di notte fino al tocco dell’Ave Maria del giorno, che si suonerà nella Chiesa di S. Nicolò, e non prima di detta ora di notte, ne dopo sonata la suddetta Ave Maria.
142 - Si statuisce, et ordina, che detto Affittuario debba esigere dette pene secondo la Tassa sopra di ciò stabilita, e non altrimenti, e non debba ammettere al dannificante appellazione, o ricorso ai Superiori per ritardare il pagamento, che deve, bensì pagarsi a tenore della Tassa, restando in arbitrio dell’Affittuario diminuire il di lui avere.
143 - Si statuisce, et ordina, che se verrà a notizia del sig.r Podestà, che l’affittuario, come anche la Guardia avessero occultato, e tralasciato di notare, e registrare qualche accusa in tal caso incorrino nlla pena di scudi cinque per ciascheduno da applicarsi la metà alla nostra Comunità, e l’altra metà alla Curia, oltre la nullità del Libro delle Accuse, al quale non si avrà più fede.
Guardiano del danno dato, et a quelli resteranno accusati
non se li ammetta appellazione
Cap. 62
144 - Si statuisce, et ordina, che in mancanza dell’Affittuario del Danno dato pongasi il Guardiano secondo gli ordini di Mons.r Ill.mo Piccolomini sopraintendente, e della S. Congregazione, e detto Guardiano si debba porre dal Magistrato prò tempore, e ricusando possi nominarlo il sig.r Podestà, secondo l’ordine di detta Sagra Congregazione, debba quello giurare di esercitare fedelmente la sua Carica, e giorno per giorno secondo farà le accuse sia tenuto, et obbligato quelle fare registrare nel solito Libro dal Cancelliere, e se gli proibisce non possa con dannificati esigere alcuna pena proveniente da quelle Persone, che troverà a far danno si manualmante, che con Bestiami, sotto pena in caso di contravenzione di scudi due per ciascuna volta, e nella medema pena incorra se detto Guardiano non facesse registrare nel detto Libro quelle accuse, che farà da applicarsi detta pena la terza parte alla nostra Comunità, altra al sig.r Podestà prò tempore, ed altra terza parte all’Accusatore, che si terà segreto, oltre all’emenda del danno.
145 - Si statuisce, et ordina, che per giustificare tutte le Accuse, che farà detto Guardiano sia tenuto o di prendere il pegno a quelli, che troverà a far danno si manuale, e con Bestiami, o di ricondurre li Bestiami nella Depositeria, oppute con un Testimonio, quale devesi esaminare dal Cancelliere, in mancanza di esso dal sig.r Podestà prò tempore.
146 - Si statuisce, et ordina, che giustificate saranno dette accuse, che si faranno, si debba trasmettere alli Dannificanti la citazione a pagare le pene, nelle quali sono incorsi, e passati trè giorni dopo trasmessa detta Citazione, non si permetta a suddetti citati alcuna difesa, bensì pagare quello saranno debitori in vigore di dette accuse, e quelle esigersi dal suddetto Sig.r Podestà, e dividere l’esatto con darne una porzione alla nostra Comunità, altra al suddetto Guardiano, e altra per l’istesso sig.r Podestà, e debba essere uguale frà essi, et inoltre sia tenuta detta Comunità del proprio pagare di Salario al suddetto Guardiano giulj venticinque il mese secondo l’ordne de suddetti Superiori, che si registreranno in appresso di questo presente Capitolo.
147 - Si statuisce, et ordina, che il Sig.r Podestà prò tempore sia tenuto, et obbligato descritte, che saranno nel Libro dette Accuse far chiamare li Dannificati, acciò faccino riconoscere il danno da Periti della Comunità per ovviare ogni disordine per tal mancanza debba detto Sig.r Podestà attergare di contro a quella Accusa verrà fatta dal detto Guardiano la bolletta, che avrà mandata al suddetto dannificato per sua notizia del danno, che avrà ricusato con spiegare in essa Bolletta il Luogo, e specie del danno, et in caso contrario sia tenuto detto Sig.r Podestà al pagamento di detto danno, e quella porzione di pena, che gli potesse spettare non debba prenderla, bensì resti a favore della detta Comunità, e questa Capitolazione si debba inviolabilmente sempre osservare, con esigersi tutte le pene suddette secondo la Tassa stabilita, secondo quella per l’Affittuario di detto danno dato.
148 - Si statuisce, et ordina, che tutte quelle accuse verranno fatte da Particolari di questa Terra si debbano parimente annotarsi in detto libro dal Cancelliere, e in mancanza di questo dal sig.r Podestà trasmettere alli Testimoni indotti le Bollette ad informare la Corte, e quelle esaminarsi, acciò restino giustificate le accuse suddette, e dopo trasmettere altre Bollette alli dannificanti a pagare le pene incorse nel termine di giorni trè, quali spirati, non sieno ammessi detti Dannificanti a difesa veruna, bensì pagare dette pene, ne si debba ammettere alcuna appellazione, ne ricorso, con astringerli al suddetto pagamento manu regia, more Camerali tanto per questo capo, che per le altre Accuse si faranno dal suddetto Guardiano come sopra, et esigere con l’istessa tassa dette pene rispetto a quelle Accuse si faranno da suddetti Particolari dopo che saranno esatte dal suddetto Sig.r Podestà, il quale ne debba avere tutta la piena cura, e dividersi per metà con detta nostra Comunità, e per la porzione spettante alla medema non si possi dal Magistrato prò tempore farne a Dannificanti rilascio alcuno, sotto pena a suddetti di risarcire la suddetta Comunità del proprio nel caso non si adempisse a quanto sopra si è stabilito, e non altrimenti.
Libro Quarto
Per le Bestemmie
Cap. 63
149 - Si statuisce, et ordina, che nessuna Persona ardisca di bestemmiare il Santo Nome di Dio, della Santissima Vergine Maria, e Santi, e altre bestemmie, che recano del grand’orrore a sentirsi, e benche tutte non espresse sieno, e debbano essere come espresse fossero di parola in parola, e chi contraverrà oltre alla pena della Berlina per un giorno intiero, incorra anche in altre pene arbitrarie del sig.r Podestà prò tempore, e si debba procedere con ogni rigore non solo per denuncia d’Accusatore, che si terra segreto, ma anche per inquisizione.
Della Bandita spettante alla medema Comunità
Cap. 64
150 - Si statuisce, et ordina, che ogn’anno per sintanto che la nostra Comunità si sarà liberata da debiti, da quali si trova oppressa si debba vendere all’incanto l’erbe della Bandita per le pecore nelle forme solite per invenire il maggior oblatore, e farne tal vendita con l’infrascritti soliti Capitoli stabiliti sopra tal particolare, e questi debbonsi dal Compratore minutamente osservare, ne vi possi dare contradizione alcuna, se gli debba far dare al Compratore suddetto di detta Bandita idonea sigurtà da approvarsi dal pubblico Conseglio come si è detto sopra degli altri Proventi, con l’obbligo farne le paghe nella maniera, e forma stabilita in essi Capitoli, e non adempiendosi dal Magistrato prò tempore sia tenuto a tutti li danni potesse riceverne detta nostra Comunità, si perche sia si trascurato, che non si fossero fatte le diligenze per la suddetta vendita si anche non fatta dare (“dare” aggiunto sopra) la sigurtà, e non propostasi nel pubblico Conseglio per l’accettazione di essa.
Capitoli, con li quali devesi vendere detta Bandita
(Cap. 64)
151 - La Bandita ad uso di erbe per pascolo delle Pecore debba essere dalla Strada Romana fino a Fiume, e dentro li Termini, che dividono li Territorj di Narni, e Terni, et il Compratore di essa debba pagare il prezzo da esso stabilito con la sua offerta dentro il mese di aprile, e prima che uscirà dal detto Pascolo.
152 - Che detta Bandita debba principiare il giorno venti del mese di Settembre, nel qual giorno, e non prima gli sia lecito entrare con le sue pecore a farla pascolare con quella quantità di pecore, che vorrà, e finirà tutto li 15 Aprile di ogni anno.
153 - Che non sia lecito al suddetto Compratore per tutto il mese di Ottobre far pascolare le suddette Pecore negli infrascritti luoghi, cioè dalla Via de Cancelli fino al passo di Fiaja per linea diritta fino a Fiume, dentro de quali Confini s’intendono compresi li Vocabili (sic) di Ville Siepi S. Angelo, e Ville moglie, come questi vocabili restino per detto tempo riservati per il Pascolo degli infrascritti Animali di questa Terra di Collescipoli, Bovi, Cavalli, Bestie Asinine, Muline da Soma con un porco, e Agnello allevato in Casa, ma non già Cavalle di Branco, o di Razza, ne Vacche, a quali non sarà lecito di pascolarvi sotto pena di uno scudo per ogni Bestia da applicarsi la metà al Compratore, e l’altra alla Curia, oltre all’emenda del danno.
154 - Che passato l’ultimo giorno di detto mese di Ottobre sia al suddetto Compratore permesso entrare con dette Pecore al Pascolo dentro li suddetti Confini, a riserva però dalli 15 di Marzo a tutto li quindici di aprile dal Vocabolo di Ville siepe, quale dovrà essere riservato per detto tempo per il Pascolo de suddetti Animali spettanti a Padronali di Collescipoli, e nell’anno, che anderà seminato detto Vocabolo di Ville siepi s’intenda in tal caso riservato per l’effetto suddetto il Vocabolo Ville moglie dal di quindici Marzo, a tutto li quindici Aprile suddetti, nel qual tempo detto Compratore non gli sia lecito entrarvi a far pascolare dette Pecore sotto le pene infrascritte in caso di contravenzione, gli sia bensì permesso di avere in questo caso il passo per la strada, che riesce alla forma del Molino in occasione solamente di andare a stazzare le Canapine.
155 - Che trovandosi li danni fatti nelli Seminati di Grani, e Biade, e altri minuti dentro il Corpo di detta Bandita, e riconosciuti fatti dallo stesso genere di Animali, e da esso Compratore introdotti al detto Pascolo si presumino fatti dalli Bestiami di detto Compratore quando il medemo non provasse il contrario, e per detti danni resti tenuto alla pena, et emenda del danno, come pure quelli, che si provassero da Dannificati essere stati fatti dal detto Bestiame, e sia creduto col giuramento di essi, o de Lavoratori.
156 - Che non sia lecito a Padroni de Casali, Palombare, Capanne, o di altri Terreni senza abitazione compresi nel Corpo di detta Bandita resticigliare (?), o in qualsivoglia modo seminare alle Frontiere delli Terreni per impedire in tal forma il Pascolo alle suddette Pecore per andare a pascolare in essi Terreni, e se a ciò contravenissero sia lecito al detto Compratore senza incorso di pena alcuna transitare per detti Seminati, sarà solo lecito alli Padroni, e Lavoratori de Casali, e Palombare riservare intorno a detti Casali, e Palombare, ed altre abitazioni suddette qualche poco di Terreno, o per far fare erba, purche non passi essa riserva la terza parte di detti Terreni de suddetti Casali. E volendo godere di questa riserva per far fieno, e che sieno atti a fieno debbano essere segnati, altrimenti al suddetto Compratore sia lecito di far pascolare con dette Pecore intieramente li Terreni di detti Casali, quando però non fossero chiusi, e riserrati intorno de Muri, o fratte vive, e che avessero il Cancello, o lo tenessero serrato.
157 - Che il detto Compratore della suddetta Bandita non possa essere astretto al pagamento della Gabella nel partirsi con dette Pecore dalla suddetta Bandita dall’Appaltatore dell’Uscitura se non per gli Agnelli, che nasceranno in tempo di detta Bandita, e che conducessero via in portare detti Agnelli altrove.
158 - Che all’Appaltatore del Macello sia lecito far pascolare nella suddetta Bandita Capre, che riterrà per uso di detto Macello senza incorso di pena alcuna, purche non pascoli nelle Piantate.
159 - Che in caso di contravenzione de’ suddetti Capitoli, e ciascuno di essi respettivamente s’incorri nella pena di scudi cinque per branco di Pecore, e il branco s’intenda di numero cento e se più, o meno la rata alla detta ragione da applicarsi la metà alla Comunità, e l’altra metà alla Corte.
160 - Che il Compratore di detta Bandita oltre al pagamento della somma da esso offerta, e stabilita, e delli bajocchi trè per ogni scudo per la menza Priorale debba dare una risma di Carta da scrivere per servigio della Segreteria Priorale, o veramente il prezzo di essa, da erogarsi però per il servigio della medema.
161 - Espressamente si proibisce, che durando l’affitto sino alli quindici di aprile non s’intendino compresi li Prati, li quali devono essere riguardati dal giorno quindici Marzo inclusive, e solo sia lecito al Compratore far pascolare li Bestiami in altri Terreni di detta Bandita per sino alli quindici di aprile suddetto.
Tenore della sentenza sopra il jus pascendi ottenuta dalla
Sagra Congregazione del Buon Governo li 15 settembre 1747
a favore del Popolo et Omini di Collescipoli.
Christi nomine Invocato pro Tribunali sedente, et solum Deum prae oculis habentes per hanc nostram definitivam sententiam, quam de juris peritorum Consilio in his scriptis ferimus in causa, et causis, quae primo, et in prima, seu alia veriori coram nobis versae fuerunt, et vertuntur instantia inter d. d. Carolum Catucci, Petrum Franciscum Guadagnoli, Dominicum (“ic” scritto sopra) Mansueti, Septimium Petroni, et Litis etc. actores ex una, et Populum Terrae Colliscipionis partibus (sic) ex altera de, et super manutentione in possessione, seu quasi juris hominum, et Particularium dictae Terrae conducendi, seu conducere faciendi depascendi eorum Belluas, scilicet Boves, Equos, Mulos, Asinos, unum Agnum. et unum Suem Domi (“Domi” aggiunto sopra) nutritos, ultra equas minime da Branco, seu da Razza, et Vaccas in Terrenis Territorij dictae Terrae scilicet a via nuncupata de Colli suptus usque ad Flumen, et a terminis dividentibus dictum Territorium ab altero Narniae et Interamnensis, rebusque alijs etc. dicimus, pronunciamus, decernimus, declaramus, ac definitive sententiamus (praevia moderatione Monitorij prò parte dictorum Actorum expedita) dictum Populum, et Particulares dictae Terrae Colliscipionis manutenendas fore, et esse in possessione, seu quasi iuris conducendi, seu conducere faciendi eorum Belluas videlicet Boves, Equos, Mulos, Asinos, unum Agnum, unum Suem domi Nudritos, ultra alia Animalia da Branco, seu Razza, et Vaccas ad Terrena desuper designata, easdemque ibidem libere depascere faciendi prout manuteneri volumus, et mandamus, et mandatum de manutenendo, aliudque desuper quomodolibet necessarium, et opportunum in forma concedimus, decernimus, et relaxamus, exceptionesque ex adverso data fore, et esse reiciendas prout reicimus, et ab eisdem dictum Populum Reum conventum absolvimus, et liberamus, et prò absoluto, et liberato haberi volumus, et mandamus, perpetuumque silentium super praemissis dictis Actoribus imponendum fore, et esse prout imponimus, dictosque Victori in expensis condemnamus, quarum taxactionem Nobis, vel cui de Jure imposterum reservamus, et ita dicimus, pronunciamus decernimus, declaramus, ac definitive sententiamus non solum etc., sed et omni etc.
Petrus Paulus de Comitibus Secretarius Lancionus A. C. Notarius
Depositario de Pegni
Cap. 65
162 - Si statuisce, et ordina, che la Depositeria de pegni si debba porre all’incanto nelle forme solite per rinvenire il maggior’oblatore, e nell’atto, che farà l’Istromento di detto Affitto dare idonea sigurtà a favore della nostra Comunità, e debbasi inserire in esso di osservare li Capitoli, e Tassa su ciò formati, e stabiliti, ed in caso contrario debba restare sottoposto alle pene in detti Capitoli contenute, che per tal causa si registrano come siegue unitamente con detta Tassa.
163 - Si statuisce, et ordina, che l’Affittuario suddetto debba formare un libro di carta bianca, et in quello notarvi tutti li pegni, che gli saranno portati dagli Esecutori, et annotarvi di chi Persona è stato fatto il pegno, e per che somma, e contro di chi, con spiegare la qualità del pegno, e non restituirsi senza il mandato di rilasso, e nell’atto di detta restituzione annotare nell’imargine di detto Libretto detta partita tanto per quella Persona a cui è stato fatto detto pegno, quanto ad altri, che li prenderanno per subasta, e delibera, acciò sempre apparisca tanto il pegno, che ha ricevuto esso Affittuario, che quello riconsegnato, e contravenendo incorra nella pena di giulj trè per volta da applicarsi la metà alla detta Comunità, ed altra metà alla Curia, e sia sempre tenuto a render conto di tutti li pegni, che gli perveniranno in suo potere, come anche nel portarsi detti pegni dagli Esecutori oltre dell’annotazione da farsi in detto libro, deve anche notarli in altro Libro, che terrà presso di se il Bargello, e ciò si ordina ad effetto li detti pegni non vadino in deperdizione.
Capitoli, e Tassa per detta Depositeria
164 - Che tutte sorte di Bestiami si pigliaranno per esecuzione, o ricondotte per essere state ritrovate a far danno, o sperse, o per altro si debbano consegnare al suddetto Depositario de Pegni, e non ad altre Persone, sotto pena di giulj dieci per Bestia incorrerà quella Persona, che avrà contravenuto da applicarsi due parti al detto Depositario, ed altra parte alla Curia.
165 - Che detto Depositario sia obbligato dare a mangiare a detti Bestiami lo strame, o erba secondo ricercano li tempi, e abbia dal Paesano, o sia Abitante bajocchi quattro il giorno, ed altri quattro bajocchi la notte, cioè per Muli, Cavalli, e Bovi, e per li Somari un grosso frà il giorno, e notte, e per le Bestie minute un bajocco il giorno, et altro bajocco per la notte, eccetto li Porci quali paghino per ciascuno un grosso frà il giorno, e notte, e quelli di Latte non paghino cosa alcuna, e dalli Forestieri debba esiggere il doppio, e mancando di governarli non possa esiggere mercede alcuna, e nel ricevere dette Bestie gli fosse stato fatto dal Giudice il rilasso, e non consumata la giornata, e la notte debba esiggere come se consumate fossero per l’intiero.
166 - Che li Pegni de mobili, ed altra specie debba detto Depositario ben conservarli, e nell’atto gli saranno portati dagli Esecutori debba pagare a medemi l’esecuzione in quella porzione, che gli spetta secondo la Tassa sù ciò fatta per detti esecutori, e non in altra forma, della quale esecuzione nell’atto, che restituirà il pegno resti reintegrato dalli stessi Padroni, e passato un mese se non avranno pagato, e riscossi detti pegni possi detto Depositario farli vendere iuris ordine servato, et il soprapiù del debito, che resterà ritratto depositarsi in Cancellaria.
167 - Che detto Depositario non debba restituire li pegni a nessuna Persona senza rilasso del Creditore sotto pena di scudi due da applicarsi la metà alla Comunità, e l’altra metà alla Curia, oltre alla rifezione del danno a quella Persona, che l’avrà sofferto.
168 - Che subastandosi li pegni, e rinvenuti Oblatori, debbano questi consegnare al Depositario tutta la somma offerta, e quella notarsi in detto Libretto, per consegnarsi poi dopo spirato, che sarà il termine della delibera al Creditore, riportarne in detto Libro la ricevuta dal medemo.
169 - Che tutte le Bestie, ed altri Pegni de Forestieri, che si troveranno in mano del suddetto Depositario non si possino dal sig.r Podestà farli registrare, se prima non abbia purgata la pena, quale sia in arbitrio del Confaloniere poterla comporre.
170 - Che per ogni pegno morto si paghi al Depositario quattrini sei, e non più.
Archivio
Cap. 66
171 - Si statuisce, et ordina, che l’Archivio di questa nostra Comunità debba affittarsi trè anni per trè anni nelle forme solite per rinvenire il Maggior’Oblatore, e l’Archivista sia Notaro, e non forestiere, e non mai permesso detto affitto ad alcuna Persona privata sotto pena di scudi trè da applicarsi la metà alla suddetta Comunità, ed altra metà alla Curia, alla qual pena debba incorrere il Magistrato prò tempore in caso di contravenzione, et inoltre resti nullamente fatto detto affitto come fatto non fosse.
172 - Si statuisce, et ordina, che detto Archivista nell’entrare, che farà in detto affitto se gli debba dal suddetto Magistrato fare la consegna di tutti li Protocolli esistenti in detto Archivio, ed altri libri, e Scritture, che in esso saranno rinvenute con farsene l’Inventario, et a piè di esso la ricevuta con l’obbligo riconsegnare in fine di detto affitto tutto quello resta annotato in detto Inventario, ed in tal forma poi sempre farsi di tutti li tempi, che subentreranno altri Notari al suddetto affitto, et in detto Inventario parimente descriversi tutte le Credenze, Pulpito, Sedie, Tavolini, ed ogni altro in esso sarà ritrovato di commodo per detto Archivista.
173 - Si statuisce, et ordina, che detto Archivista debba aver fedel cura di detto Archivio, e non estrarre, o far’estrarre da altri alcun Protocollo, o altre Scritture in esso esistenti per portarsi in Casa d’altri, bensì solo dare il commodo ad ogni Persona di rinvenire quegli Istromenti, che avrà bisogno, e tutto si facci coll’assistenza, e presenza di detto Archivista, con farsi pagare la solita mercede per la visura di tutti quegli Istromenti confacenti per quella parte avrà bisogno in caso contrario sotto pena di scudi venticinque al detto Archivista se amovesse detti Protocolli, o altro dal detto Archivio con portarli in Casa di altri, e ad altre pene stabilite da Superiori da applicarsi come sopra, dichiarandosi che quelle pene stabilite da Superiori debbano restare applicate secondo l’ordine di essi e non in altra forma.
174 - Si statuisce, et ordina, che l’Archivista prò tempore suddetto tutte le Copie degli Istromenti, che da esso si estraeranno da Protocolli de Notari defonti sia tenuto darne di tutta quella mercede, che riceverà la porzione agli Eredi di essi in quelle forme solite si è sempre pratticato, de quali Copie non sia lecito ad altri Notari farne detta estrazzione, se non che dal suddetto Archivista.
175 - Si statuisce, et ordina, che al detto Archivista gli si proibisce di estraere Copie d’Istromenti, o altre Scritture esistenti in detto Archivio per ritenerle presso di se, e dopo terminato avrà il suo affitto per darle ad altri, così anche porre il Sigillo dell’Archivio in fogli bianchi, e contrafacendo a detta disposizione incorri nella pena di furto, e in altre pene rigorose da imporsi dal Sig.r Podestà prò tempore, oltre esser tenuto al risarcimento di tutti li danni, e nella medema pena resteranno sottoposti tutti quelli, che riceveranno per di loro uso dette Copie, ed altro come sopra, e procedersi anche per via d’inquisizione.
176 - Si statuisce, et ordina, che detto Archivista sia obbligato tenere un libro intitolato = Receptorum = nel quale giorno per giorno sia obbligato annotare tutte le Copie degli Istromenti, e altre copie di Scritture che darà fuori, e tutta la mercede, che riceverà da quella Persona medema, a cui ha consegnata detta Copia, et infine di detto affitto sia tenuto lasciare detto libro nel medemo Archivio.
177 - Si statuisce, et ordina, che tutti quelli Notari sono tenuti lasciare le Copie di ogni Istromento, che da essi si rogherà, e farne l’esibita in detto Archivio debbano pagare per ogni Scrittura, che esibiranno la solita mercede al suddetto Archivista, così anche nell’archiviarsi da qualunque Persona le Polize, che a di loro favore saranno fatte.
178 - Si statuisce, et ordina, che il sig.r Archivista a richiesta di qualunque Persona di questa Nostra Terra, o di qualunque altro, che possiede Beni Stabili nel nostro Territorio sia tenuto, et obbligato dare Copie semplici de Testamenti, donazioni, ed ogni altra sorte di contratto o distratto sotto pena di scudi dieci da applicarsi alla nostra Comunità.
179 - Che il Sig.r Archivista sia tenuto, et obbligato, ogni qualvolta gli saranno esibiti Istromenti di donazioni inter vivos registrare la notizia in un foglio, che dovrà tenere in Archivio a pubblica vista, con dire il sig.r N. Notaro esibì Istromento di donazione fatta da N. a favore di N. N. rogata da detto Notaro il dì ... del mese ... dell’anno tale, e questo ad effetto di ovviare alle fraudi, che tutto giorno si vanno commettendo dalli donanti in pregiudizio delle Povere Genti, che ignoranti di tali donazioni gli danno credito, sotto pena a detto Sig.r Archivista oltre la privazione dell’officio, di scudi cento da applicarsi due terze parti a quello avrà patito danno, e l’altra terza parte alla Comunità.
Non si possino ritenere Porci, Pecore, e Capre
nel Territorio
Cap. 67
180 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona di questa Terra le sia lecito ritenere in questo Territorio Porci, Pecore, e Capre a branchi, bensì solo per uso proprio di Casa un porco a fuoco, et essendo Famiglia numerosa, o Affittuario, e Lavoratore per le grand’opere, che metterà alli Lavorecci che farà, se le permetta ritenere due Porci, e non più, così anche una sola Capra, et Agnello, e quelle Persone, che riterranno più di due Porci, una Capra, et Agnello incorrino nella pena di giulj dieci per ciascuna Bestia di esse, cioè di quelle di più al detto numero stabilito, e detta pena spetti alla Comunità.
E siccome la nostra Comunità di Collescipoli le convenne sostenere una acerrima Lite avanti la S. Congregazione del Buon Governo sopra l’osservanza del presente Capitolo, con averne riportata sentenza favorevole, e speditone anche il Mandato de expellendo, si è stimato necessario per notizia dei Posteri farne il seguente registro di esso.
Tenore del Mandato de expellendo
Joseph Benatus etc. in Velabro S. R. E. Diaconus Cardinalis Imperiali S. Congregazionis (sic) Boni Regiminis Praefectus a SS.mo Nostro D. Papa specialiter electus, et deputatus Universis, et Singulis D. D. Gubernatoribus, Judicibus, Potestatibus, Auditoribus Locumtenentibus, Vicarijs, Commissarijs, Baroncellis, quoque Executoribus, Subexecutoribus, caeterisque Justitiae Ministris, illique, vel illis salutem in Domino, noveritis quod introducta coram hac Sacra Congregatione Boni Regiminis sive infrascripto R. P. D. illius Secretario Lite, et causa inter Illustrissimam Comunitatem, et Homines Terrae Colliscipionis Principales ex una, et Illustrissimos Dominos Franciscum Guadagnoli, et Joannem Baptista Catucci ex.les partibus (sic) ex altera de, et super expultione Animalium immundorum, nempe Pecore, Capre, e Porci tam per Laicos, quam per Ecclesiasticos retentorum contra formam Statuti, et resolutionis Sacrae Congregationis emanatae de anno 1708, seu etc. rebusque alijs etc. in qua quidem Lite, et causa servatis, et servandis citato relato, et intimato per Cursorem SS.mi Domini Nostri Fulvio Nicolao Bruto ex.to D. D. Guadagnoli, et Catucci ut moris est, tandem Nos die infrascripta mandatum de expellendo huiusmodi Animalia ut infra decernentes, et relaxando fore, et esse duximus, prout decernimus, et relaxamus, ac vigore decretorum R. P. D. Auditoris SS.mi emanat. sub die 30. Martij, et 20. Aprilis currentis anni, seu etc. ad quae etc. etiam contra Ecclesiasticos exequi volumus, et mandamus per praesentes. Quo circa vobis omnibus, et singulis supradictis committimus, et mandamus quatenus visis etc. praesentibus ex parte nostra etc. sub poenis etc. supradicta Animalia immunda, nempe, Pecore, Capre, e Porci spectantia tam ad dictos citatos, quam al alios quoscumque Laicos, et Ecclesiasticos, et per eosdem in dicto Territorio Comunitatis stantis redenta expellatis, et eiciatis, expellique, et ejci faciatis, curetis, et mandatis, brachioque Curiae, et authoritate nostra assistetis, aliqque in praemissis necessaria, et opportuna faciatis fierique curetis, et mandetis prout Nos expelli, et ejci dicta Animalia volumus, et mandamus per praesentes; Jnsuper eosdem D. D. Franciscum Guadagnoli, et Joannem Baptista Catucci ex.les super omnium, et singulorum eorumdem Bonorum (“Bonorum” aggiunto a lato) oblationem, sequestrationem, subastionem (sic), deliberationem, et aliam omnimodam alienationem, ac per quamvis Canonicum modum magis benevisum ad reficiendum, et exbursandum supradictae Comunitatis stantis, sive eius Legitimo Procuratori scuta undecim, et obulos decem prò expensis praesentis mandati, et Citationum, cogatis, et compellatis, cogique, et compelli faciatis usque ad integram satisfactionem, in quorum fidem etc. datum Romae, ex hedibus nostris hac die 18. Aprilis 1719.
G. de Palagio Secretarius = Fatius Notarius = Receptorum fol. 36 =
Loco + Signi
Del Quattrino a Foglietta a tutti gli Osti
Cap. 68
181 - Si statuisce, et ordina, che tutti gli Osti si dentro di questa Terra, che quelle della Strada Sabina, che Flaminia provenienti dall’osterie spettanti a questa Comunità, che altre Osterie particolari debbano pagare il quattrino a Foglietta a tenore delle Bolle de Sommi Pontefici registrate nel Tomo Secondo del de Vecchis, e dalli reiterati ordini della S. Congregazione del Buon Governo, che ne ha comandata la pronta osservanza, come resta annotato in detto Tomo al fol. 234 al 40, mentre la nostra Comunità resta sottoposta al pagamento de frutti per ogni anno per l’imposizione di detto quattrino a foglietta, e pertanto si stabilisce, et ordina, che ogni Oste tanto presente, che futuro, e per quelle Persone che vorranno aprire altre Osterie, benche non appartenessero a d.a nostra Comunità, debbano pagare per ciascun’Oste scudi quattro l’anno, senza farsegli alcun difalco, et in caso contrario sia tenuto tanto il sig.r Podestà, che Magistrato prò tempore al risarcimento di quel che potesse avere detta Comunità per quel tanto meno in caso non si facessero pagare l’intiera somma come sopra tassata ad ogni Oste anno per anno, non intendo (sic) per Osti quelli, che vendono nelle proprie Case, o Capanne il proprio Vino.
Delle trè Chiavi della Credenza, dove si ritengono
conservate le scritture, e Sigillo Comunitativo
Cap. 69
182 - Si statuisce, et ordina, che nella Credenza, dove si ritrovano le più esenziali (sic) scritture spettanti a questa nostra Comunità, e Sigillo Comunitativo, esistente detta Credenza nella Segreteria dove vi sono tre Chiavi, e dette chiavi non sono state poste in essa Credenza, e fatte a Caso, e per togliere di mezzo tutti i disordini, che potessero accadere come altre volte è accaduto, si debbano ritenere dette Chiavi per maggior Custodia di dette scritture, e sigillo, et altro in detta Credenza esistente, una dal Sig.r Podestà, l’altra dal sig.r Confaloniere prò tempore, e l’altra dal segretario, e sopra ciò vi ha anche provveduto la S. Congregazione del Buon Governo come per lettera in data il primo Febraro 1744, registrata in Libro intitolato registro delle Lettere al fol. 248, che parimente si registra in appresso, acciò sia sempre in osservanza.
183 - Si stabilisce, et ordina, che bisognando qualche scrittura esistente in detta Credenza vi debbano sempre assistere unitamente tutti tre li sopranominati, e l’uno non debba fidarsi dell’altro in consegnare le Chiavi, così anche nel porsi il sigillo Comunitativo in qualunque Scrittura, benche di poco rilievo, bensi porsi sempre col consenso di tutte trè le suddette Persone, specificandosi per maggior intelligenza anche nel porsi il sigillo nelle Lettere, che si scrivono dal segretario per servigio della nostra Comunità, dichiarandosi, che prima di porsi detto sigillo debba legersi attentamente tanto dette Lettere, che qualunque Scrittura dove verrà posto detto Sigillo, e contravenendo a si giusta determinazione cadino in pena di scudi venti per ciascuno de nominati, oltre della privazione in perpetuo dello Loro Carica, e la pena resti applicata intieramente alla detta Comunità senza speranza restarne aggraziati.
Tenore della lettera della S. Congregazione del Buon Governo,
che si scrive al Podestà
184 - Fori = Al Mag.o mio Amatissimo = Il Podestà di Colliscipoli (sic) = Non deve un solo ritenere le Chiavi della Credenza ove conservansi le Scritture, ed altro di cotesta Comunità, come si è abusivamente costì introdotto, ma piu tosto seguendo il buon costume primiero, trè dovranno essere le Chiavi della medema da ritenersi una da Voi, l’altra dal Capo Priore pro tempore, e la terza dal segretario Priorale a carico di cui sarà intanto informare per tale effetto l’Inventario di tutte le accennate Scritture come sarà vostra cura l’inquirere, e provvedere contro di quelli per colpa de quali alcune di esse Scritture si sono disperse. Tanto appunto ha ordinato la S. Congregazione, e vi prego salute = Roma primo Febraro 1744 = Vostro Amorevole D. Cardinal Riviera = Pietro Paolo Conti Segretario.
Non si possono far Strade in Beni altrui
Cap. 70
185 - Si statuisce, et ordina, che non sia lecito ad alcuna Persona far Strade in Possessioni d’altri sotto qualsivoglia pretesto, e contrafacendo cadi in pena di giulj trè da applicarsi la metà alla Comunità, e l’altra metà alla Curia per ciascun Trasgressore, che sarà trovato Reo, e abbenche vi fosse passato per moltissimi anni, con tutto ciò non possa allegare possesso alcuno, benche fosse di cent’anni, e più.
Non si possono fare esecuzioni sopra il letto,
ed altro come in appresso
Cap. 71
186 - Si statuisce, et ordina, che per qualunque debito resti proibito farsi l’esecuzione sopra il letto, e suoi finimenti, che vi si troveranno in esso, come anche sopra Istrumenti necessarj per la coltura de Terreni, e Bovi Aratorj, e suo Bifolco in atto, che lavorano, e benche il delitto provenisse da obligo Camerale, o quarantigiato sotto pena della nullità dell’esecuzione, e de danni che avrà patito da sperimentarsi contro l’Esecutore, et anche contro il Creditore ogni qualvolta pretendesse sostenere la detta esecuzione contro il presente Capitolo.
Procedersi per inquisizione contro le Persone di Collescipoli
commettendo fraudi di non pagare le Gabelle del comprare,
e vendere, e per l’Uscitura
Cap. 72
187 - Si statuisce, et ordina per quelli solamente di Collescipoli, che commettendo fraudi per non pagare le Gabelle del Comprare, e vendere, e per Uscitura, come spesse volte accade, e da questo modo di operare vien causato, che li suddetti Proventi della nostra Comunità sono andati in deteriorazione, e perciò sieno tutti obbligati far l’assegna all’Affittuario di dette Gabelle di tutte quelle robe si venderanno, o compraranno, così anche di quelle si porteranno fuori del Territorio a venderle, e contrafacendo si possi procedere anche per via d’Inquisizione, ed astringersi ciascuna Persona al pagamento di scudi dieci per dividersi poi una porzione alla Comunità, altra alla Curia, altra all’Affittuario, e altra porzione all’Accusatore, che si terrà segreto.
Gabella de passi delle Strade Flaminia, e Sabina
Cap. 73
188 - Si statuisce, et ordina, che l’Affittuario della Nostra Camerale Gabella della nostra Camerale Gabella (ripetuto) della Via Flaminia, come anche quella della Gabella del Passo della Strada della Sabina possino esigere la Gabella da qualunque Passaggiere in conformità dell’infrascritte Tasse, et ad effetto, che il Passaggiere non possa allegare ignoranza alcuna, che nella detta Via Flaminia, e Sabina si paga la Gabella sieno tenuti, et obbligati tenere a pubblica vista appesa alle Muraglie esteriori del luogo dove si paga detta Gabella, una Tabella con Lettere grosse, e cubitali, cioè quella della Via Flaminia = Gabella Camerale del Passo di Collescipoli = E quella della Via Sabina = Gabella del Passo di Collescipoli = Come anche sieno tenuti, et obbligati tenere affissa in una Tavola la Tassa per l’esigenza suddetta acciò non naschino fraudi, e nascendo controversia con Passaggieri ognuno di essi possino riconoscere l’importo per detta Gabella di quelle robe, che portano, e ricusando detti Affittuarj di tenere detta Tassa come sopra affissa, e mostrarla venendogli richiesta cadino in pena di scudi dieci, per ciascheduna volta da applicarsi per un terzo a detta Comunità, altro terzo alla Curia, e l’altro terzo all’Accusatore, che si terrà segreto, potendosi anche procedere in tal caso per inquisizione, e possa liberamente il Passaggiere senza pagare cosa alcuna proseguire il suo Viaggio.
189 - Che ogni Affittuario di essa debba principiare ad esigere detta Gabella in ogni anno dal primo giorno di Settembre, e terminare nel primo giorno dell’altro susseguente anno nell’istesso primo giorno di settembre, questo si tanto nell’ingresso, che fine sia, e debba essere in detto giorno, cioè la mattina nell’apparire, che farà il Sole.
190 - Si statuisce, et ordina, che quello sarà Affittuario di detta Gabella nella Strada Flaminia gli sia lecito farvi l’Osteria per maggior comodo de Passaggieri, senza che il detto Affittuario possa avere alcun difalco in caso non volesse ritenervi detta Osteria, con questo però sia tenuto, et obbligato pagare scudi quattro annui per pagare il quattrino a foglietta a detta Comunità, oltre l’affitto della detta Gabella non ostante non vi volesse tenere detta Osteria.
191 - Si statuisce, et ordina, che non sia lecito al Conduttore del Passo della Via Flaminia esigere in avvenire da nessuna altra (“altra” aggiunto sopra) Persona, che terrà aperta Osteria in detta Via Flaminia Gabella del quattrino a Foglietta, ma questa resti a favore della nostra Comunità come si dirà più a basso.
192 - Si statuisce, et ordina, che detti Gabellieri non possino ritenere in dette Case alcuna Meritrice (sic) sotto pena di scudi dieci per qualsivoglia volta, che contraverranno, restando sufficiente per prova un sol Testimonio, et applicarsi detta pena nella forma come sopra.
193 - Si statuisce, et ordina, che tutte quelle Persone forastiere, che passeranno per dette due Gabelle tanto nell’andare, che tornare portando robe sogette a dette Gabelle debbano pagare il passo secondo resta stabilito in detta Tassa, e per ovviare tutti li disordini, che vi possono nascere frà detti Gabellieri, e Passaggieri, come più volte l’è accaduto sia tenuto, et obbligato detto Gabelliere nel passare, che farà qualunque Passaggiere con robe sogette a detta Gabella chiedere il Passo per l’importo di esso, bastando solo una volta fare detta richiesta, e ricusandosi dal Passaggiere pagare detta Gabella incorra nella pena di fraude, cioè perdita di tuttta la roba, e Bestie che porteranno dette robe respettivamente, ed in tal forma da simile a simile, e debba restare incorso in essa quando avrà fatta detta ricusa, e passato che avrà la Casa delli sig.ri Guadagnoli andando verso Narni (parlando della Gabella della Strada Flaminia), e andando verso Terni la Strada viene dalli Schioppi, che va verso l’Olmo, e viato (?), bastando per prova di detta fraude un solo Testimonio, al quale se gli debba prestare piena fede, e tutte le robe, e Bestie se vi saranno sottoposte, et incorse per detta fraude, si debbano portare, e condurre respettivamente dal Sig.r Podestà prò tempore, e quella farsi descrivere dal suo Cancelliere per indi formarne Processo, e venire come sarà di ragione alla Sentenza, o decreto diffinitivo e quello si ritrarrà da detta fraude debba dividersi come siegue, cioè un terzo alla Comunità, un terzo al Gabelliere, ed altro terzo alla Curia. Rispetto poi per la Gabella del Passo della Strada Sabina debbasi dal Gabelliere parimente richiedere l’importo della Gabella di quelle robe, che porteranno li Passaggieri nell’istessa forma, che si è detto della Strada Flaminia e quelli, che ricuseranno pagare detta Gabella incorrino nella perdita tanto delle robe, che porteranno, che delle Bestie se avessero sopra dette robe, ed ogni Passaggiere, che non avrà pagata la Geballa s’intenda incorso in detta pena di fraude passato, che avrà tutto il Terreno spettante al SS.mo Sagramento della Collegiata di S. Nicolò, dove vi è la Casa di detta Collegiata, e dove si paga, e riscuote detta Gabella, quali Terreni, e Casa per lo più si danno da detta Chiesa in affitto al Gabelliere, il ritratto poi di detta Fraude dovrà parimente dividersi come sopra.
194 - Si statuisce, et ordina espressamente, che non sia lecito a nessuno delli suddetti due Gabellieri fatto, che avranno la fraude contro qualunque Persona, che non avrà pagato detta Gabella componersi secondo spesso accade, bensi debbano, e sieno tenuti denunciarla al sig.r Podestà prò tempore, e condurre nell’istesso giorno, che avranno fatta detta fraude tutte le robe, e Bestie, o altro, che avranno arrestato in questa Curia sotto pena di scudi venticinque per ogni volta, che avranno mancato detti Gabellieri di dare tale denuncia, e si possi procedere contro de medemi per inquisizione, e si creda da un sol Testimonio, e detta pena dividersi per un terzo alla detta Comunità, un altro terzo alla Curia, ed altro terzo all’Accusatore, che si terrà segreto, e sia proibito al Magistrato prò tempore di non fare alcun rilascio per la porzione spettante a detta Comunità, ma quella pagarsi intieramente da detti Gabellieri, in caso contrario sia tenuto del proprio detto Magistrato.
195 - Si statuisce, et ordina, che se li Passaggieri per defraudare il Passo di detta Gabella entrati, che saranno in questo Territorio di Collescipoli trasverseranno (sic) per Strade indirette per non passare ne luoghi destinati dove stanno situate le due Case pagare detta Gabella, incorrino l’istessa fraude come sopra.
196 - Si statuisce, et ordina, che se detti Gabellieri esigessero da Passaggieri più di quello resta disposto dalla Tassa di detta Gabella incorrino nella pena di scudi venticinque, oltre alla restituzione del sopra più, e si possi procedere per inquisizione, e la pena dividersi come sopra.
197 - Si statuisce, et ordina, che il Gabelliere della Strada Sabina sia tenuto pagare scudi quattro per il solito quattrino a foglietta, benche non vi tenesse l’Osteria.
198 - Si statuisce, et ordina, che siccome la nostra Comunità resta aggravata da molti debiti cagionati per non aver potuto affittare l’Osteria esistente dentro questa Nostra Terra, però per reintegrarla di quello và in debito tutte l’Osterie, che sono aperte, e che si possino aprire da altri Particolari nella Via Flaminia solamente debbano pagare per il quattrino a Foglietta scudi quattro per ciascheduna ogni anno alla nostra Comunità, e questa reintegrata, che sarà per il detto sbilancio come sopra sofferto quello si ritraerà dalle dette Osterie debba andare proporzionatamente in isgravio delle due Osterie, cioè della Via Sabina, e di quella dentro la Terra, quali fanno pochissimo spaccio di Vino.
Tassa del Passo delle due Gabelle tanto della Strada
Flaminia, che Sabina.
(N. B. Per ragioni di comodità, non si riportano a magine, come nel testo originale, le cifre già indicate per ciascuna voce, ma si trascrivono in fondo alla riga)
199 - Per ogni soma di Allume di Rocca baj. tre 03 Per ogni soma d’Armi bajocchi sei 06
A - Per ogni soma di Aceto quattrini sei 01:1
Per ogni soma di filato di qualsivoglia sorte baj. sei 06
Per ciascun Cavallo, Mulo, Somaro portandosi a Capezza, eccetto quelli, che porteranno Selle, Bardelle, imbasti baj. tre 03
Per assogna per ciascun centinajo di libre portandosi in collo, o pure sopra Bestie baj. due, e quattrini due 02:2
Per ogni soma di Amandole baj. sei 06
Per ciascuna soma di Amandole con coccia quattrini sei 01:1
Argento di qualsivoglia sorte per ciascuna libra baj. sei 06
Per ogni soma di Arnesi baj. dieci 10
Per ogni soma d’Aste senza ferro quattrini nove 01:4
Per ogni soma di Anguille salate baj. sei 06
Agore, Merletti, e Marciani portando in spalla baj. due per ciascuno di essi
02
Portando dette Merci sopra la Bestia baj. due, e mezzo 02:2
Per ogni centinara di Agnelli baj. dieci 10
Portando in collo l’Accetta quattrini due 2
B . Per ogni soma di Butiro baj. sei 06
Per ogni soma di Bambace baj. nove 09
Per ogni pezza di tela fatta a opera quattrini sei 01:1
Per ogni soma di bicchieri, Fiaschi, ed altri vetri baj. cinque 05
Portandoli in spalla baj. due 02
Per ogni Bove, Vacca, Giovenchi baj. trè per ciascuno di essi 03
C - Cofani ferrati, e dipinti per ciascuno di essi quattrini sei 01:1
Per ogni soma di Cera lavorata baj. diecidotto 18
Per ogni soma di Cera Vergine baj. trè, e quattrini trè 03:3
Per ogni decina di Canape, benche soma quattrini trè per decina 3
Per ogni soma di Camere (?) canne quattrini trè 3
Canape di Canavali quattrino uno per decina 1
Carne salata, e fresca benche soma quattrino uno per ogni dieci decine 1
Casse Vote quattrino uno per Cassa 1
Per ogni soma di Coltre di Bambacino, e Cortine da Letto baj. sei 06
Per ogni coperta imbottita quattrini trè 3
Per ogni soma di Coltre di Seta lavorata baj. due, e quattrini due 02:2
Per ogni soma di Carta bianca baj. sei 06
Per ogni Capretto quattrini trè 3
Per ogni Castrato quattrini trè 3
Per ogni soma di Cimatura quattrini sei 01:1
Per ogni Risma di Carta Bambacina quattrini trè 3
Per ogni soma di Catini, Scudelle, e taglieri quattrini trè 3
Per ogni soma di Corame bajocchi sei 06
Per ogni soma di Corame peloso o vero baj. trè 03
Per ogni soma di Carta pecorina baj. sei 06
E se non sarà soma per decina quattrini trè 3
Per ciascuna soma di Coragge di Corame bajocchi quattro, e quattrini quattro 04:4
E da una soma in giù per ciascun centinaro di libre bajocchi uno 01
Caprioli, e Cervi per ciascuno quattrini tre 3
Per ogni soma di Cenere quattrini sei 01:1
Per ogni soma di Rami Lavorati baj. dodici 12
Per ogni soma di Rami non lavorati baj. sei 06
Per ogni soma di Coiri Bufalini baj. sei 06
Per ogni soma di Coiri di vaccina baj. sei 06
Per ogni soma di Coiri di Becchi, e Capre baj. tre 03
Per ogni soma di Crivelli, e Vigliara baj. due, e quattrini due 02:2
Per ogni soma di Cerchi da Botti quattrini sei 01:1
Per ogni soma di Casse grandi da Botti, Tini, e simili baj. due, e quattrini due
02:2
Per ogni soma di Casse piccole da Botti quattrini nove 01:4
Per ogni soma di Carbone quattrini trè 3
Per ogni soma di Carbone con Mulo quattrini sei 01:1
Cuppelle di Seta, o bombace per ciascuna quattrini sei 01:1
Per ogni soma di Calce da Somaro quattrini trè 3
Per ogni soma di Cascio baj. sei 06
Cascio sino al numero di cinque pezze, cioè formette, o Casciotte non paghino cosa veruna, da cinque fino a cinquanta quattrini cinque 01
Capponi, e Galline sino a un paro non paghino Gabella, da un paro in sù un quattrino, e mezzo per ciascuno 1:-
Per ogni rubbio di Canapuccio baj. cinque 05
Per ogni soma di Cardi quattrini dodici 02:2
Per ogni soma di Cenci baj trè 03
Per ogni soma di Cipolle quattrini sei 01:1
E - Per ogni soma di Erbaggi baj tre 03
Per ogni soma di Erba per Bestie un quattrino, e mezzo 1:-
Per ogni soma di qualunque sorte d’erbe quattrini sei 01:1
Per quelle Persone, che portono (sic) falce fienara quattrini due per ogni Persona 2
Per ciascuna soma di Ferro, e Piombo baj. trè 03
Per ciascuna soma di ferri lavorati baj tre 03
Per ciascuna soma di Fichi secchi baj. trè 03
Per ciascun Fasciano quattrini uno, e mezzo 1:-
Per ogni Soma di Fusti da Sella quattrini sei 01:1
Per ciascuna soma di fieno secco, e penicole (?) quattrini trè 3
Per ciascuna soma di ferri da Sagetta baj. sei 06
Per ciascuna soma di fodere de Pelli baj. dieci 10
Per soma di ferri di Lance baj. sei 06
Per ogni soma di ferri lavorati in seghe baj. trè, e quattrini trè 03:3
Per ogni soma di Funi baj. cinque 05
Per ciascuna soma di Feccia quattrini nove 01:4
G - Per ciascuna soma di Guarnello baj. sette, e un quattrino 07:1
E da some in giù per ciascheduna pezza un quattrino, e mezzo 1:-
Per ciascuna soma di Galla quattrini sei 01:1
Per Germani per ognuno di essi quattrini due 2
Per ogni soma di Fascioli baj. 3 03
Per ogni Grua quattrini due 2
Per ogni soma di Guanti baj. trè 03
Per ogni soma di Grano, Segola (sic), legumi quattrini dodici 02:2
Per qualsivoglia sorte di Legumi, sino a mezzo scorzo non si paghi cosa alcuna.
Per ogni soma di Gianda (sic) baj. due 02
Per Galline sino ad un paro si paga niente, e da un paro in sù, e Gallo d’India un quattrino, e mezzo 1:-
Per ogni soma di Giarchi da pesce, e da ucellare trè quattrini 3
Per ogni soma di gionchi Marini baj. trè 03
Per ogni (“ogni” cancellato) ciascuna soma di Giubboncelli da Putti baj. sei
06
Per Gumera baj. uno 01
Per ogni soma d’Incenzo dodici quattrini 01:2
L - Per ogni Soma di Lino fuori di Stato baj. sei 06
Per ogni soma di Lino dello Stato quattrini nove 01:4
Per ogni soma di Legnami Lavorati quattrini dodici 02:2
Per ogni soma di Piane, recorrenti, e simili quattrini sei 01:1
Per ogni soma di Lana ruvida baj. trè 03
Per ogni soma di Lana Lavorata baj. sei 06
Per ogni soma di legnami da Botti, Barili, ed altri simili quattrini trè 3
Libri di Legge, e Medicina per ciascuno di essi quattrini trè 3
Per ogni soma di Libri baj. cinque 05
E per ciascun Libro un quattrino, e mezzo 1:-
M - Per soma di Merangoli, Limoni, Cedri baj. trè 03
Per ciascuna Soma di Merciaria baj. dodici 12
Per soma di Mozzatura di Carta quattrini dodici 02:2
Per soma di Miele baj. trè 03
Per ciascuna brocca di Miele quattrini sei 01:1
Per Massarizie, ed altri Arnesi baj. trè 03
Per Macine in ogni paro baj. sette, e un quattrino 07:1
Per soma di Mortella bajocchi trè 03
Per ogni libra di Marzapani quattrini trè 3
Per ogni soma di Miglio quattrini nove 01:4
N - Per soma di Noci quattrini sei 01:1
Per soma di Nocchie quattrini dodici 02:2
O - Per soma d’Oglio bajocchi dieci 10
Per ogni rubbio di Olive baj. sei 06
Per ogni paro di Stivali un quattrino, e mezzo 1:-
Per soma d’Ova baj. sei 06
Per soma di Ossa di Bufala, e Vaccina quattrini sei 01:1
P - Per soma di Panno Fiorentino baj. diecidotto 18
Per soma di Panni Francesi bajocchi diecidotto 18
Per soma di panni di altre parti baj. cinque 05
Panni Novi colorati di Lana portati in Spalla un quattrino per braccio sino a trè inclusive, da trè sino a dieci braccia un bajocco in tutto, da dieci braccia sino ad una pezza baj. due.
Panno pavonazzo di grana, e rosato di grana quattrini due per braccio insino a trè braccia inclusive, da trè sino a dieci braccia due bajocchi, da dieci braccia sino ad una pezza baj. quattro.
Per soma de panni nostrali baj. sei 06
Per soma di Pigne quattrini sei 01:1
Per quattro pigne non paghino niente.
Per soma di Pelliccie Conce baj. sei 06
Per soma di Pesce bajocchi sei 06
Per soma di pece bajocchi sette, e quattrini quattro 07:4
Per soma de Pelli di Volpi, Gatti, e Tassi bajocchi dodici 12
Per some (sic) di pelli di Agnello non conce bajocchi trè 03
E conce per ogni soma baj. dodici 12
Per soma di piuma nova bajocchi quattro, e un quattrino 04:1
Per soma di pomi quattrini sei 01:1
Pezzi di Macina per ciascuna soma quattrini nove 01:4
Porci, per ognuno di essi quattrini diecidotto 03:3
Per soma di panno di Canapucci baj. sei 06
Per soma di panno di Lino bajocchi sette, e un quattrino 07:1
Per soma di pelo di Bestiami quattrini sei 01:1
Per soma di Panico quattrini nove 01:4
Pollastri, Tordi, Palombi, ed altri simili da quattro in sù per ciascuno quattrino mezzo :-
Per soma de Porri quattrini sei 01:1
Per soma di Peperoni, Meloni, Cocomeri, Zucchi, e simili quattrini sei 01:1
Pane cotto per ogni soma quattrini sei 01:1
Pecore per ciascun Centinajo baj. sei 06
Per soma di panni di Lana quattrini dodici 02:2
Per soma di panni Milanesi baj. tredici, et un quattrino 13:1
Per soma di panno bruno d’Amelia bajocchi sette, et un quattrino 07:1
Paperi due quattrini per ciascuno 2
Che portando alcuno un presciutto per uso proprio non paghi cosa alcuna, ne meno quelli, che porteranno legumi di qualsivoglia sorte, che non arrivi a mezzo scorzo, essendo mezzo scorzo paghi un bajocco, un scorzo due bajocchi, e da uno scorzo sino ad una quarta bajocchi quattro.
Quelli, che porteranno panni usati in Spalla non paghino cosa alcuna.
Q - Per ogni Centinaro di Quaglie quattrini sei 01:1
Quartaroni di Stagno, o di ottone per centinajo quattrini trè 3
Per soma di quarti di Legna quattrini dodici 02:2
Quadrelli per ogni soma bajocchi sette, et un quattrino 07:1
R - Per soma di Rotelle baj. quattro, e un quattrino 04:1
Rotelle per ciascuna, da una soma in giù un quattrino, e mezzo 1:-
Per soma di Rape quattrini sei 01:1
Per soma di rubbia quattrini dodici 02:2
Per soma di rascia quattrini nove 01:4
Rota per arrotare bajocchi tre 03
Per soma di Rotelle quattrini nove 01:4
Per soma di Rame nuovo, e vecchio baj. sei 06
S - Per soma di Stagno, e Metallo baj. trè 03
Per soma di Senape bajocchi quattro, e quattrini quattro 04:4
Per soma di Selle quattrini diecidotto 03:3
Per ogni Sella un quattrino, e mezzo, purche non sia per uso proprio 1:-
Per soma di Sapone, quattrini nove 01:4
Seta nuova filata per ciascuna libra un quattrino, e mezzo 1:-
Per soma di seme di Lino quattrini sei 01:1
Per soma di Sego Lavorato bajocchi sette, et un quattrino 07:1
Per soma di Sacchi baj. sette, et un quattrino 07:1
Sonaglie per ciascun Centinaro quattrini due 2
Per soma di Spezie di ogni sorte bajocchi dieci 10
Per soma di Stoppa Concia bajocchi trè 03
Per soma di schiuma di Ferro quattrini dodici 02:2
Per soma di Sugari quattrini nove 01:4
Per soma di Scotano quattrini dodici 02:2
Per soma di Stamigna quattrini trenta 06
E da una soma in giù per ogni pezza quattrini trè 3
Per soma di Schiavine baj. sei 06
Stagno Metallo per cuascheduna libra mezzo quattrino :-
Per ciascuna Stola, o sia Stora un quattrino e mezzo 1:-
Per soma di Spelta vena, et orzo quattrini sei 01:1
Per ciascuna Stola Saracivesca (sic) quattrini trè 3
Per soma di Strutto baj. sei 06
Per soma di Spade baj. sei 06
T - Per soma di Termentina baj. sei 06
Per soma di Tavole, Recorrenti, Piane, Ceppi quattrini sei 01:1
Per soma di Tomento quattrini trè 3
Per soma di Terra per Fornace quattrini trè 3
Per soma di Tondina baj. sei 06
Per soma di Tappeti baj. dodici 12
E per ciascun Tappeto quattrini trè 3
Per some di Tavoloni, e tavole baj. trè 03
Per terra gesso per ogni libro (sic) mezzo quattrino :-
Per tratto per ogni paro de Bovi quattrini sei 01:1
V - Per soma di Vasi cotti, e pinti quattrini dodici 02:2
E da una soma in giù per ciascuna levata quattrini trè 3
E da quattro Vasi in giù non paghi niente.
Uva, passarina per ciascun centinaro di Libre quattrini trè 3
Per soma d’uva baj. uno 01
Per soma di vena di ferro quattrini trè 3
Veli di Seta, o Bombace quattrini trè 3
Veli di Lana per ciascun Centinaro quattrini dodici 02:2
Per ogni soma di Vino forestiere, e nostrale baj. sei 06
Per ogni libra di Vernice un quattrino 1
Per soma di Viscole (sic) quattrini sei 01:1
Per Vanga quattrini due 2
Z - Per soma di Zucche Secche baj. tredici, et un quattrino 13:1
Per soma di Zennato rinforzato quattrini sei 01:1
Per Zennato terzarolo per pezza quattrini trè 3
Per libra di Zafferano quattrini trè 3
Per soma di Zuccaro fino b. diecidotto 18
Per soma di Zuccaro Rottame, e rosso baj. sei 06
Gabella dell’Uscitura
Cap. 74
200 - Si statuisce, et ordina che al Gabelliere dell’Uscitura se gli debba dare dalla Nostra Comunità la quarta, mezza quarta, e scorzo di Legno bollate col segno solito di detta Comunità, come anche dare la Statera giusta col suo marco, de quali misure nell’atto della consegna ne debba far ricevuta a favore di detta Comunità, coll’obbligo di restituirle infine dell’Appalto e durante detto Appalto (da “e” ad “Appalto” aggiunto a margine) non debba consegnare diverse misure, e Statere a quelle Persone, che vendono, e comprano qualunque sorte di grano, spelta, Biada, Orzo, ed altro facesse di bisogno, e non sia lecito a nessuna Persona di vendere dette Grascie se non che con dette misure, e contrafacendo cadi in pena, e per ciascuna volta di uno scudo da applicarsi per un terzo alla Comunità suddetta, altro alla Curia, altro terzo al detto Gabelliere, e dandosi licenza dal detto Gabelliere alli Venditori, e Compratori di potersi servire di altre misure, e Statere non incorrino a pena veruna, e dato il caso si trovassero quelle scarse, o di maggior vantaggio, e non bollate con detto bollo Comunitativo cadino in pena tanto detto Gabelliere, che quelli si serviranno di dette misure di uno scudo da applicarsi un terzo a detta Comunità, altro alla Curia, et altro terzo all’Accusatore, che si terrà segreto, e si possi procedere per inquisizione.
201 - Si stabilisce, et ordina, che nell’ingresso farà in detto Appalto sia tenuto, et obbligato nelli primi tre giorni far pubblicare dal Balìo il Bando ne’ Luoghi soliti di questa Terra d’essere il medemo subentrato al suddetto Appalto, et infine della pubblicazione di detto Bando debba farne fare dal med.mo Balìo la relazione negli atti della Cancelleria Civile, e quella registrarsi dal Cancelliere, e contrafacendo tanto di far pubblicare detto Bando e registrare come sopra non possi, e non debba conseguire il suddetto Gabelliere alcuna porzione di dette pene quelle, che in avvenire per detto Appalto potessero accadere per qualunque fraude di ogni genere spettanti a detto Appalto, come in appresso si esprimeranno, ma anche tutta quella porzione di esse fraudi le potesse spettare, e debba restare a favore di detta Comunità.
202 - Si statuisce, et ordina, che detto Gabelliere sia obbligato fare un Libro di carta con farci apporre La Legalità di questa nostra Comunità, e cartolarsi dal segretario di essa, nel quale debbasi annotare tutte quelle Persone, alle quali si faranno le Bollette di quelle robbe, che si venderanno da Terrazzani, oltre dell’altre, che si portano a vendere da medemi fuori di questa Terra in altri Luoghi, similmente facendo credito a medemi tutte quelle partite, che si troveranno descritte in deto Libro abbiano forza contro detti Debitori, come se fosse obbligo Camerale, e non si possa dare alcuna eccezzione, e ciò non facendosi, non debba avere alcuna prova, e si dichiara come se fosse stata pagata detta Gabella.
203 - Si statuisce, et ordina, che vendendosi da medemi Terrazzani robe di qualsivoglia specie, benche qui non espressa, sieno come se fossero da parola in parola nominate, beche le portasse a vendere altrove sieno obbligati pagare detta Gabella, e nella medema forma sieno obbligati pagarla quelli, che abitano per tutto questo Territorio, e restano tenuti anche li Compratori, secondo li patti, che faranno fra essi quando vendono, e comprano, restando esenti sempre tutte le Persone Ecclesiastiche da detta Gabella.
204 - Si statuisce, et ordina per rimediare alli disordini, che spesso nascono frà Terrazzani in defraudare detta Gabella, e per tal causa detto Provento non viene affittato con quel prezzo, che si dovrebbe, recando gran danno a detta Comunità col vendere dette robe sottoposte a detta Gabella tanto in questa Terra, che suo Territorio, e condurle a vendere anche ad altri Luoghi, Mercati, Fiere, e come gli pare, e trovandosi di non aver pagata la Gabella, e fatta la bolletta, incorra ciascuno alla fràude, perdita di tutta la roba, che portano, e dell’istessi Bestiami, che anno sopra di essi dette robe, oltre di scudi cinque da applicarsi una quarta parte alla Comunità, altra quarta parte alla Curia, et altra quarta parte allo stesso Gabelliere, et altra quarta parte all’Accusatore se vi fosse, e procedervi anche per inquisizione.
205 - Si statuisce, et ordina, che vendendo (la prima “d” cancellata) Porci forestieri a vendere in questa Terra, o suo Territorio, e non vendendoli in tutto, o in parte, li possino ricavare senza pagare la Gabella, puche li riconducano per la medema Strada, dove sono venuti, e passando di Longo sieno tenuti pagare un bajocco per Porco.
206 - Si statuisce, et ordina, che il Fornaro del Pan Venale di questa Comunità, benche avesse portato in questa Terra grano forestiere, gli sia permesso poter cavare quella quantità di pane, che vuole, con mandarlo ad altri Luoghi, sia tenuto però pagare al Gabelliere per ogni soma di pane baj. quattro, e così anche del Tritello, e Semmola pagare baj. trè per soma.
207 - Si statuisce, et ordina, che venendo in questa Terra Forestieri a vendere grano, Fave, Legumi, ed ogni Sorte di Biade, non sieno tenuti pagare Gabella veruna, ma ricavandole paghino per ogni rubbio baiocchi quattro per passo, e ritenendo dette robe in questa Terra per lo spazio di giorni dieci, e non vendendole, o volendole ricavare non paghino l’Uscitura.
208 - Si statuisce, et ordina, che tutti quelli Terrazzani manderanno, o porteranno Vino in Roma per uso loro proprio, o della Fameglia raccolto però ne’ proprij Beni, o che si ritenessero a coltura paghino bajocchi cinque per soma.
209 - Si statuisce, et ordina, che se li Forestieri condurranno some di Oglio, o altre robe di quelli di Collescipoli paghino la Gabella d’onde passeranno, ed il simile conducendosi, e portandosi con le medeme Bestie delli Uomini di Collescipoli paghino la Gabella dell’Uscitura, et anche portando roba in spalla.
Pizzicherìa
Cap. 75
210 - Si statuisce, et ordina, che il Magistrato prò tempore debba fare tutte le diligenze, acciò resti affittata la Pizzicherìa a quel prezzo maggiore, che si puole, e affittata, che sarà, si proibisce a ciascuno di non poter vendere a minuto tutti quelli Capi di robe, che resterà obbligato tenere l’Affittuario, che sarà di essa, sotto pena di uno scudo per ciascuna volta avrà contravenuto da applicarsi un terzo alla Comunità, et altro alla Curia, et altro terzo al detto Affittuario, e si possi procedere per via d’inquisizione.
211 - Che detto Pizzicaruolo sia tenuto, et obbligato tenere in (“in” aggiunto sopra) detta Pizzicherìa tutte l’infrascritte robe, secondo si è sempre pratticato per lo passato, e debbano essere di buona qualità, in caso contrario debba il Sig.r Podestà proibirle, e dopo detta proibizione, se detto Affittuario le vendesse, cadi in pena di scudi trè per ciascuna volta da applicarsi un terzo a detta Comunità, altro alla Curia, ed altro terzo all’Accusatore, e si possi possi (ripetuto) procedere per inquisizione.
212 - Che detto Affittuario debba vendere dette robe nel modo, e forma resteranno stabiliti li prezzi di esse, che si devono porre nella Tariffa da farsi dal Cancelliere della Comunità prò tempore, e sottoscritta dal Sig.r Confaloniere prò tempore, e detta Tariffa tenersi in detta Pizzicherìa in luogo, che si possa vedere da ognuno, e vendendo dette robe, o ciascuna di esse di più del prezzo stabilito incorra nella pena per ciascuna volta di scudi trè da applicarsi come sopra, e si possi procedere per inquisizione.
213 - Che tutti li pesi, e misure solite tenersi in detta Pizzicherìa sieno bollate, e trovandole scarse cadino nella medema pena in ciascuno di esse da applicarsi come sopra.
214 - Che rispetto all’Oglio sia tenuto, et obbligato detto Pizzicaruolo nel comprarlo da altri, o che si facesse delle proprie olive, che avrà, portare la mostra al sig.r Confaloniere prò tempore per riconoscersi se sia di buona qualità, e questo farsi volta per volta, che comprerà detto Oglio, e che detto Pizzicaruolo altro non possi lucrare per di lui utile, se non che giulj trè per ogni recentaro, e non più, e contrafacendo a quanto sopra cadi in pena per ciascuna volta di giulj quindici da applicarsi come sopra, e procedersi per inquisizione.
215 - Che detto Affittuario non possi impedire quelli forestieri, che si portano a vendere Cascio, e Carne Salata in questa Terra, e si proibisce a detto Affittuario, che non possa comprarla se non che dopo sonato il mezzo giorno, che detti Forestieri avranno tenuto dette robe nelle Strade, e Piazze pubbliche a vista di tutti, e contrafacendosi cadi in pena della perdita di tutta la roba da applicarsi come sopra, e procedersi per inquisizione.
216 - Che sia lecito ad ogni Forestiere portare in questa Terra qualunque sorte di Salumi, e quelli vendere ad ogni Persona, senza incorso di pena alcuna per tutto il giorno di ogni venerdi dell’anno per essere giorno di Mercato, ne si possa dare alcuno impedimento all’Affittuario di detta Pizzicherìa, che il detto Affittuario oltre l’affitto da pagarsi a questa Comunità secondo avrà stabilito, sia tenuto pagare all’Affittuario della Scopellatura la solita Gabella per detto Affitto secondo la Tassa stabilita.
217 - Che non trovandosi affittare detta Pizzicherìa sia lecito ad ogni Persona d’aprire la Bottega ad uso di Pizzicherìa, con pagare a questa Comunità scudi cinque l’anno, e di aprirla dentro il mese di Settembre di qualunque Anno, e non aprendola in detto mese non gli sia lecito di aprirla, e qualunque Persona aprirà detta Bottega, benche poi non volesse continuarla sia tenuto pagare li suddetti scudi cinque a detta Comunità, e detto pagamento s’intenda debba essere anno per anno per ciascuno di essi, che apriranno detta Bottega, come anche sieno tenuti pagare all’Affittuario della Scopellatura la solita Gabella stabilita, e che sieno tenuti, et obbligati tenere nelle di loro Botteghe tutto il sortimento, che si ricerca per una buona Pizzicherìa, e quella vendersi con li prezzi da stabilirsi dal Sig.r Confaloniere prò tempore, e con li soliti pesi, e misure della Comunità, ed in caso di contravenzione incorra ciascuno di essi alla pena stabilita come sopra.
Nota delle robe che deve tenere il Pizzicarolo
Salame
Carne Salata, cioè Onto, Ventresca, Barbaglie, Presciutto
Strutto, e Assogna
Cascio nostrano tosto
Cascio nostrano fresco
Cascio Romanesco tosto
Cascio Romanesco fresco
Cascio Parmegiano
Provature Marzoline
Tonnina
Merluzzo
Aringhe
Sarache
Salamone (sic)
Alici
Sardoni
Oglio
Tassa stabilita per detta Scopellatura
Cap. 76
219 - Per Barile di Sorla baj. cinquanta 50
Per Barile di Tonnina baj. trentasette e mezzo 37: +
Per Barile di Alici baj. trentasette, e mezzo 37: +
Per Barile di Sardoni baj. trentasette, e mezzo 37: +
Per Barile di Alici grandotto d.o quartarolo longo baj. quindici 15
Per Barile piccolo di Alici baj. sette, e mezzo 07: +
Per Sarache baj. venticinque per ogni Balla 25
Per ogni Botte di Sarache uno scudo 01 = =
Per Aringhe bajocchi cinque per ogni Centinaro 05
Per Barile di Aringhe baj. venticinque 25
Per Anguille Salate baj. cinque il Cento 05
Per Merluzzo per ogni cento libre baiocchi cinque 05
Pesce Salamone, ed altri pesci Salati per ogni cento libre bajocchi cinque 05
Per Caviale per ogni Cento libre baj. dieci 10
Comprare, e vendere
Cap. 77
220 - Si statuisce, et ordina, che l’appaltatore sia tenuto, et obblgato fare un libro di Carta bianca, e Cartolato con farci porre la Legalità della Comunità, nel quale sia tenuto giornalmente annotare tutte le assegne, che si faranno da qualunque Persona, con porre giorno, mese, et anno, nomi, e Cognomi de Contraenti, e quelle cose, che avranno contratte, e con li prezzi frà le Parti stabiliti, al qual libro in tal forma tenuto con detti requisiti se gli dia, esiibendosi tanto in giudizio, che fuori di giudizio piena fede, et esecuzione come se fosse pubblico Istromento rogato da qualsivoglia Notaro, e mancando l’Appaltatore suddetto della detta Gabella far detto Libro, o essendo mancante di alcuna delle circostanze già dette, o ciascuna di esse, o scrivendo in detto Libro altre cose non spettanti a detta Gabella, non se gli debba prestare alcuna fede, bensì resti nullo, et invalido, ne possa molestare alcuna Persona per il pagamento di detta Gabella.
221 - Si statuisce, et ordina, che tutte quelle Persone vorranno comprare, o vendere l’infrascritte cose sieno tenute, et obbligate a farne unitamente l’assegna nel termine di giorni cinque al suddetto Appaltatore, e non facendola incorrino in pena tanto l’uno, che l’altro di essi di giulj cinque per ciascuno da applicarsi due parti alla nostra Comunità, et una parte al d.o Appaltatore, e procedendosi per inquisizione, si debba fare trè porzioni di detta pena, con applicarsi l’altra alla Curia.
Tassa di detta Gabella
Cap. 78
222 - Per chi venderà, o comprerà Beni Stabili, Bestie Vaccine, Cavalline, Muline, et Asinine bajocchi trè per ogni scudo e debbasi papagare (sic) la metà per ciascuno di quello compra, o vende.
223 - Restando esenti da detta Gabella le Doti, ed altre cose, che si deliberaranno per subasta si per qualsivoglia debito civile, che per delitti.
224 - Che comprandosi da Terrazzani Beni Stabili da Forestieri non si paghi veruna Gabella.
225 - Per quelli, che permuteranno tanto Beni Stabili, che Bestiami sieno tenuti pagare detta Gabella di bajocchi trè per ogni scudo per una cosa sola delle suddette specie permutate, e venendo una di esse sia di maggior valore, in tal caso quel di più si debba pagare detta Gabella alla ragione come sopra, e la metà per ciascuno di detti Contraenti.
226 - Che dandosi in solutum Beni Stabili, e Bestiami ad alcuna Persona, sieno tenuti pagare detta Gabella di bajocchi trè per ciascun scudo per la metà per ciascuno delli Contraenti.
227 - Che venendo alcun Forestiere a vendere Bestie in questa Terra, e suo Territorio, il Terrazzano sia tenuto pagare per detta Gabella bajocchi due per ogni scudo, e debba restare esente il detto Forestiere da detta Gabella.
228 - Portandosi da Terrazzani a vendere Bestiami nelle Fiere, et altrove, e vendendosi paghino solo un bajocco per ogni scudo, vendendoli però a Forestieri, ma vendendoli a Terrazzani paghino la solita Gabella di bajocchi trè per ogni scudo, e sempre la metà per ciascuno di detti Contraenti,.
229 - Per li Terrazzani, che condurranno Bestie Vaccine a Roma compre da Forestieri a vendere, non sia obbligato pagare detta Gabella, e comprandosi da Paesani, in tal caso paghino detta Gabella di bajocchi trè per ogni scudo nella forma come sopra stabilita.
230 - Che tutte le vendite si trattaranno , concluderanno, e faranno frà Terrazzani nelle Fiere di S. Antonio, S. Lorenzo, S. Maria delle Cerrete, e di S. Gio. Decollato, situate in questo Territorio, e Terra respettivamente di Collescipoli tanto de Beni Stabili, che Bestiani, che sieno vivi, debbano pagare detta Gabella di bajocchi trè per ogni scudo, e nella forma come sopra.
231 - Che li Venditori, e Compratori andando dall’Appaltatore suddetto per fare l’assegna delle sopradette Cose, e non trovandolo sieno tenuti farla al Cancelliere. o Segretario di questa Comunità, e intimarla al detto Appaltatore, e non facendola dentro dieci giorni se saranno assenti, e dentro cinque se presenti incorrino alla pena di un giulio per scudo del valore della cosa venduta da applicarsi la metà all’Appaltatore, un quarto alla Comunità, et altro quarto al Sig.r Podestà.
Cenciaria
Cap. 79
232 - Si statuisce, et ordina, che a nessuna Persona sia lecito, e perciò espressamente si proibisce di cavar fuori da questa Terra, e suo Territorio Cenci spettanti a detto Provento, ne quelli venderli ad altre Persone se non che all’Appaltatore di questa nostra Comunità, e chi contraverrà cadi nella pena di uno scudo per ciascuna volta da applicarsi un terzo a detta Comunità, altro all’Appaltatore, ed altro terzo alla Curia.
Necessario della Porta di Sopra
Cap. 80
233 - Si statuisce, et ordina, che l’Appaltatore di detto Necessario sia tenuto, et obligato tenerlo atturato dalla parte della Porticella, in maniera, che non fiati, e renda puzzore, e quando leva lo stabbio debba subito portar via, sotto pena di uno scudo da applicarsi un terzo alla Comunità, altro all’Accusatore, et altro terzo alla Curia, e procedersi per inquisizione.
Corsi di Acque de’ Fossati, e Fonti
Cap. 81
234 - Si statuisce, et ordina, che li Compratori di qualsivoglia acqua tanto de Fossati, che Fonti possino condurle per le Possessioni di altri per il manco dannoso luogo, con questo però sieno tenuti pagare a quelle, che riceveranno tal’incomodo tutto il danno, che apportasse il Corso di dette acque a stima de Periti di questa nostra Comunità, e che a nessuna Persona le sia lecito deviare dett’Acqua sotto pena di uno scudo per ogni volta, oltre all’emenda del danno da applicarsi un terzo alla Comunità, altro alla Curia, ed altro terzo alli Compratori di dette acque.
235 - Che a nessun Compratore di esse sia lecito condurre dette acque per Strade pubbliche, ma fuori di esse, e condotte le avrà nelle sue possessioni non possi similmente farle uscire in dette Strade pubbliche (“pubbliche” aggiunto sopra), se non per semplice transito, e smozzamento, con questo, che guastando il Corso di esse la Strada, o dando impedimento a Persone, sieno tenuti rimediarvi nella forma, che ordinerà il sig.r Podestà pro tempore, sotto la pena che dal medemo si stimerà più propria, e mettendo li Corsi delle acque nelle strade pubbliche cadino in pena di scudi cinque per ciascuna volta da applicarsi un terzo alla nostra Comunità, altro alla Curia, ed altro terzo all’accusatore, e si possa procedere per inquisizione, e sieno anche tenuti finito l’anno per tutti li 20. settembre per li scavamenti, scassamenti, Fossi, che avranno fatto dette Acque, ridurre il tutto nel suo pristino Stato, con assegnarsi dal Sig.r Podestà un termine competente, in caso contrario debba assegnargli con le gravatorie a suo arbitrio fin tanto, che avranno adempito al detto risarcimento.
236 - Che tutti quelli compreranno detti Corsi di Acque sieno tenuti, et obbligati fare Argini nelle Possessioni dove condurranno dette acque, e non facendosi, e caso che dette acque facessero danno, incorrano nella pena come sopra, oltre all’emenda, e nella stessa pena incorrerà similmente chi lascerà perdere, e di fare andare dette acque senza condurle alle loro Possessioni.
237 - Che conducendo dette Acque, piene, et Arena nelle Possessioni di altri, sieno tenute levarle a loro spese, sotto pena di scudi trè da applicarsi come sopra, oltre all’emenda dichiarando, che nel Fossato di Capparone vi si intenda incluso il Fossatello, che viene da Casa de Ricci alla Possessione degli Eredi del Sig.r Mariano Carnevale.
238 - Che il Fossato di Collemajoro non si possa svoltarlo alla Strada , che comincia dalla Fontana de Schioppi, e tira verso fiume di quà verso Narni, ne sopra, ne sotto la Strada.
239 - Che il Fossato di Azzano non si possi svoltare di là dalla detta Strada verso Terni, ma verso Narni sino alla via di Tavernolo, che comincia di là dal fonte di Calciolo sotto la Strada Romana, ma sopra la Strada Romana (da “ma” a “Romana” scritto nell’interspazio) si possa mettere anche di là dal Murello di detta Fonte.
240 - Che il Fossato di Carone non si possi svoltare per la Strada di Carone giù, che fà Capo alla Strada Romana, ne si possa mettere, o mandare per luogo alcuno di là da detta Strada di Carone, e Strada Cancelli, ne per essa Strada Cancelli verso Narni, ne possino fare sciacquatori per detto Corso, sotto pena a tutti, in caso di contravenzione nelli casi suddetti come sopra espressi, di scudi dieci da applicarsi come sopra, si possa procedere per via di inquisizione oltre all’emenda per il danno, che faranno dette acque.
241 - Si statuisce, et ordina, che solamente sia lecito alli Compratori di dette Acque di poter queste divertire, e svoltare come si è detto di sopra nelli soli Beni esistenti di là, e sotto la via Flaminia, cioè verso il Fiume Nera cominciando da detta Strada, e non mai negli altri Beni di questo nostro Territorio situato di sopra à detta Strada verso li nostri Colli, e Terra, ma l’acqua di detti Fossati debba scorrere per il solito, e naturale Corso per sin che avrà scorso, e passato li respettivi Ponticelli a tal’effetto fatti nella Via Flaminia, e contrafacendosi a quanto si dispone incorrino li Trasgressori nella pena di trè tratti di Corda, ed altre pene ad arbitrio del sig.r Podestà, oltre la rifezzione del danno.
242 - Che caso, che le Acque entrassero nelle Possessioni dove sono condotte, e che vi saranno fatti gli Argini convenienti, e se in tempo di pioggie grosse faranno danno, non incorra il Conduttore in pena alcuna, et il simile s’intenda in caso di pioggie grosse se correranno per le strade, et il sig.r Podestà prò tempore con li Mastri di Strada debbano giudicare sommariamente se sia stata colpa, o nò de Compratori di detti Fossati.
243 - Che a nessuna Persona sia lecito di impedire detti Corsi di Acque, e prendere Stabj, e particolarmente delle Acque, che vengono da questa Terra per il Catrafosso sotto pena di Scudi dieci da applicarsi un terzo alla Comunità, altro al sig.r Podestà, e Curia, et altro terzo all’Appaltatore, e si possa procedere per inquisizione.
244 - Che a nessuno Affittuario di dette acque sia lecito unire più fossati, e Corsi d’Acqua assieme, sotto pena di scudi cinque per ciascuna volta da applicarsi un terzo a detta Comunità, altro alla Curia, ed altro terzo all’Accusatore, e si proceda per inquisizione.
245 - Che trovandosi qualunque Persona, che rompi il Condotto della Fontana di Calciolo, e svolti l’acqua dal suo Corso cadi in pena di uno scudo per volta da applicarsi come sopra, e si proceda per inquisizione.
Custodia delle Porte della Terra
Cap. 82
246 - Si statuisce, et ordina, che per le due Porte di questa nostra Terra si debba deputare per la Custodia di esse un Portinaro, per ciascuna delle medeme, quali debbano essere eletti dal Confaloniere, e Priori prò tempore, ed ognuno di essi sia tenuto, et obbligato tanto di giorno, che di notte stare, et abitare alle strade stabilite, et assegnate per tale effetto dalla nostra Comunità con tenere buona cura di esse Porte, e delle Chiavi, e dette Chiavi non consegnarle a nessuna Persona senza espressa licenza in scritto dalli SS.ri Podestà, e Confaloniere prò tempore sotto pena in caso di contravenzione di essi Portinari della privazione di esso Posto, e di un mese di carcerazione, ed altre pene arbitrarie del detto Sig.r Podestà, ne in casi di necessità detti Portinari possino sostituire per custodia di dette Porte qualche Persona senza la dovuta licenza come sopra sotto pena di giulj cinque da applicarsi a detta Comunità, e al detto sig.r Podestà, e che detti Portinari sieno tenuti tenere aperte dette Porte rispetto alla sera sino alle ore due di notte, e dopo serrarsi con le dette Chiavi, e se dopo dette due ore di notte venissero Terrazzani con bussare alle medeme Porte per voler’entrare a questa Terra, debbano detti Portinari aprire, con questo però, che quelli dovranno entrare debbano dare nome, e cognome di essi, e non dando non se li debba aprire, e la mattina poi nel suonare dell’Ave Maria del giorno debbano detti Portinari aprire dette Porte per commodo di tutte le Persone tanto Terrazzane, che Forastiere.
247 - Che detti Portinari non debbano far’entrare Forestieri, che portassero qualsivoglia sorte di Arme, e non vedendosi dette Armi, sieno tenuti domandare se le portassero, e portandole farsene fare la Consegna, e restituirle poi nell’atto, che vogliono uscire da dette Porte per andarsene dove li pare, e ricusando detti Forestieri fare il deposito di dette Armi in potere di detti Portinari, cadi in pena di scudi dieci da applicarsi per metà alla detta Comunità, ed altra metà alla Curia, e che detti Portinari di tal ricusa come sopra subito ne debbano dare la relazione al sig.r Podestà pro tempore, e non dandola oltre della privazione della Carica, cadino nella medema pena da applicarsi come sopra.
248 - Che detti Portinari sieno tenuti, et obbligati levare ogni sorte di erbaglie solite nascere nelle Muraglie Castellane di questa nostra Terra, e quelle scarpirle da esse una volta l’anno, e fatto in tal forma per tutto il mese di Maggio di ogni anno, che il Portinaro della Porta di Sotto debba principiare dal Torrone di Porta Nova in giù, e terminare fino al Torrone vicino all’arco delle Monache, et il Portinaro della Porta di Sopra debba terminare, e pulire il restante di dette Muraglie Castellane, e si avverte a medemi, che detta Scarpitura di dette erbe sia fatta nel suo dovere, e mancando di adempire a tutte le suddette Condizioni cadino in pena di uno scudo per ciascuno di essi se avessero trasgredito, e sia lecito alli Sig.ri Podestà, e Confaloniere prò tempore, spirato detto termine assegnato del mese di Maggio come sopra, far scarpire tutte l’erbe, che si troveranno in dette Muraglie a spese di detti Portinari, o di quello non avrà adempiuto in quella parte stabilita per sua porzione da applicarsi detta pena nella forma come sopra.
249 - Che il Portinaro di Sopra sia tenuto, et obbligato tener pulito il Formello, e bocchetta dell’acqua della Porta fino al Ponte del Molino, e non facendosi resti privo di detta Carica, oltre farsi fare detta politura a spese del medemo, e sù ciò s’incaricano gli suddetti Sig.ri Podestà, e Confaloniere.
250 - Si stabilisce, et ordina, che oltre la paga stabilita dalla nostra Comunità a detti Portinari debbano restare liberi, et esenti dalli pagamenti del fuocolino, e capo Loro solamente, e non mai de pesi Camerali, dovendosi pagare senza alcun difalco.
Tassa dell’Uscitura
Cap. 83
251 - Per soma di Oglio di Setterecentara compro, o misurato in Colliscipoli (sic) tanto da Terrazzani, quanto da qualsivoglia Persona bajocchi ventidue,e mezzo 22:2:
Per rubbio di Olive bajocchi sei 06
Cavandolo, e portandosi fuori per farne Oglio, e riportandolo in questa Terra bajocchi due per ciascun rubbio 02
Per ogni rubbio di Grano baj. quindici 15
Per ogni rubbio di Fava baj. quindici 15
Per ciascun rubio di Segola (sic) baj. dieci 10
Per ogni rubio di Orzo baj. otto 08
Per ogni rubio d’Avena, o Spelta bajocchi sette, e mezzo 07:2:
Per ogni rubio di Seme di Canapuccio baj. venti 20
Per ogni rubio di Miglio, Panico, e seme di Lino bajocchi dieci 10
Per ogni Soma di Vino, e Aceto bajocchi dieci 10
Per ogni Soma di Mosto baj. otto 08
Per ogni Soma d’Uva, e Canino baj. cinque 05
Per ogni decina di Canape baj. uno 01
e portandosi a vendere dette Canape, e lino nelle Fiere, e riportandole non sia obligato pagare detta Gabella, se non per la rata venduta, e prima di cavarla da questa Terra ne debbano fare l’assegna al Gabelliere, e dopo nel ritorno, che faranno darne il Conto di quella venduta in caso contrario sieno tenuti pagare tutta la Gabella di quella quantità avranno cavata.
Per ogni decina de funi baj. uno 01
Per ogni decina di Canape costata, e non pettinata baj uno 01
Per ogni decina d’incarj baj. uno, e un quattrino 01:1:
Per ogni decina di tomento quattrini due 2
Per ogni soma di Funi baj. venticnque 25
Per ciascun Lenzuolo nuovo baj. uno 01
Per panno sottile un quattrino il braccio 1
Per pezza di panno di sette Legami, e di Longhezza Canne sette baj. uno, e mezzo 01:2:-
Pe refe, accia, spago per ogni libra quattrini trè 3
Per ogni decina di miele baj. uno 01
Per Viti piantarelle, Piantoni, ed altre sorti di Alberi portandosi in Spalla baj. uno 01
Per ogni soma di essi bajocchi quattro 04
Per ciascuna Bestia grossa, che si venderà, cioè Bovi, Cavalli, Muli, e Somari da Terrazzani baj. dieci 10
Per ogni Porco allevato bajocchi dieci senza pregiudizio di altre Gabelle 10
Per ogni Porco allevato in Casa, e similmente per ogni Castrato bajocchi dieci senza pregiudizio di altre Gabelle 10
Per ogni Agnello, e Capra, che avranno pascolato nel Territorio di Collescipoli baj. due, e mezzo 02:2:
Per ogni pelle di castrato, Agnello, e Capra un quattrino 1
Per ogni Coiro di vaccina bajocchi due 02
Per ogni Coiro di Bestia da Soma baj. uno 01
Per lana di Macello bajoc. dieci per ogni cento libre 10
Per ogni soma d’Ova di due Ceste bajocchi venticinque 25
Per ogni cesta paghi per mezza soma bajocchi dodici, e mezzo 12:2:-
Per un giulio d’Ova bajocco uno 01
Per soma de Polli, che caverà il Pollarolo bajocchi venticinque 25
Per quindici para di Polli quattrini due per paro, e da quindici para in sù paghi per soma baj. venticinque 25
Per qualsivoglia Pollo vi porterà a vendere fuori del Territorio bajocco uno
01
Per ciascuna soma de Fagotti eccetto però stoppa acconciata bajocchi venticinque 25
Per ogni soma di rape, cipolle, e frutti bajocchi due, e mezzo 02:2:-
Per frutti verdi in capo, et in spalla quattrini trè 3
Per ogni soma di frutti secchi bajocchi dieci 10
Per ogni soma di paglia, e fieno a reti bajocchi due, e mezzo 02:2:-
Per ogni soma di Janda bajocchi due 02
Per ogni Barile di Salume, e balla di Sarache bajocchi cinque 05
Per ogni cento libre di Cascio bajocchi due, e mezzo 02:2:-
Per ogni cento libre Sego, ed altri grassi bajocchi due, e mezzo 02:2:-
Per ogni cento Canne baj. uno 01
Per ogni soma di Canestri, e sedie baj. trè 03
Per ogni Carica in testa di Canestri, e sedie baj, uno 01
Per ogni soma di stoppa, e Cenci bajocchi sette, e mezzo 07:2:-
Per ciascheduna Carica di Foglie di Celze in Bestia baj. due, e mezzo 02:2:-
Per una Carica in spalla baj. uno 01
Per ciaschedun paro de Bovi, che trainano legni tagliati in Territorio baj. dieci 10
Per misura, e Peso
252 - Per ciaschedun rubio di grano frà Terrazzani da pagarsi dal Venditore baj. sei 06
Per ciaschedun rubio di fave baj. sei 06
Per ciascun rubio di Secina baj. quattro 04
Per ciaschedun rubio di Orzo baj. trè 03
Per ciaschedun rubio di vena, (sic), e spelta baj. trè 03
Per rubio di Canepiccio (sic) baj. sei 06
Per rubio di miglio, Panico, e seme di Lino baj. trè 03
Per ciascun rubio di Noci bajocchi cinque 05
Per recentaro d’Oglio da chi si venderà baj. due, e mezzo 02:2:-
Per ciascuna decina di Canape, o lino frà Terrazzani quattrini sei, cioè trà il Venditore, e Compratore 01:1
Per ciaschedun Barile di Vino, e Mosto trà Terrazzani quattrini sei da pagarsi trè dal Venditore, e tre dal Compratore 01:1
Ma comprandosi a bajocchi debba pagarsi dal Compratore.
Per soma d’Uva frà Terrazzani quattrini quattro La metà per uno 4
Per passo delle infrascritte robe, e Bestiami, il Gabelliere
pigli la Gabella, come d’abbasso sarà notato
253 - Per ciascheduna soma di Oglio bajocchi dieci 10
Per ciascuna Bestia Vaccina compra fuori di Patria, e Territorio, e che si porta a vendere a Roma, o altro luogo baj. tre 03
Per ciascun Castrato, o Agnello, Capra, o Porco baj. uno 01
Per ciasheduna soma di legna mezzo bajocco 2:-
Per ciascheduna soma di capretti bajocchi trè 03
Per ciascun Capretto, Agnelletto quattrini due 2
Per ciascuna soma di Limoncelli, e Merangoli (baj. tre) 03
Per ciascheduna carica di grano bajocchi due, e mezzo 02:2:-
Chiavari, Caldarari con loro Taschieri quattrini otto, e passando due volte in un giorno paghino una volta solo 01:3
Pellettari, e Zaffaranari in spalla baiocchi due 02
Merciaroli con Canestri, Pettinari Setacciari quattrini otto 01:3:
Vellettari, e reticellari con some baiocchi due, e mezzo, ed essendo di più Padroni bajocchi due per Persona.
Bicchierari in soma bajocchi due, e mezzo, et in spalla un bajocco, e mezzo.
Tassa per il Sig.r Podestà prò tempore nelle Cause Civili
ordinata dal pubblico Conseglio, e formata
coll’assistenza delli Sig.ri Deputati eletti dall’istesso
Conseglio fin sotto il dì 28 aprile 1748
Cap. 84
254 - Per decreto nelle petizioni, che si faranno dalli Creditori contro Rei Convenuti sino alla somma di scudi cinque si paghino baj. due 02
Dalli scudi cinque fino alli dieci baj. cinque 05
Dalli scudi dieci sino alli venticinque baj. dieci 10
Dalli scudi venticinque sino a cinquanta baj. venti 20
Dalli scudi cinquanta sino alli Cento bajocchi trenta 30
Dalli scudi cento, sino alli Centocinquanta bajocchi quaranta 40
Dalli scudi scudi (ripetuto) centocinquanta sino alli cinquecento bajocchi cinquanta 50
Dalli scudi cinquecento sino a qualsivoglia somma baj. sessanta 60
Benche dal Giudice si spedissero dette Cause per decreto difinitivo, o per sentenza, si devono ripartire detti emolumenti secondo le somme delle petizioni, che si faranno, se poi il Litigante vorrà, che la Causa si spedisca per cedola, e quella voglia che sia formata dal sig.r Podestà debba dargli ratione laboris altri giulj cinque, nella forma come sopra contrasegnata.
Per decreto d’immissione, manutenzione, consegna, delibera, aggiudicazione, subasta, e de evacuando bajocchi dieci, e se arriverà il valsente a scudi cinquanta bajocchi trenta, dalli scudi cinquanta sino alli cento bajocchi quaranta, e da quello in sù sino a qualsivoglia somma bajocchi cinquanta, ma se avrà avuto le sportule per la Sentenza, o decreto fatto non abbi cosa alcuna.
Decreto per tutela, e Cura baj. cinque 05
Decreto da interporsi ne’ Contratti delle Donne, Pupilli, e Minori, se sarà nel Palazzo baj. dieci 10
Se sarà fuori del Palazzo bajocchi venti 20
Per assistenza nell’esame per ogni Testimonio, che verrà esaminato con un solo interrogatorio baj, dieci 10
Se saranno più interrogatori si paghi per ogni sessione, che contengano sei Carte baj. venti 20
Per accesso nel luogo, o luoghi controversi se sarà dentro la Terra baj. dieci per ogni luogo di essi 10
Se sarà fuori la Terra baj. venti 20
Se l’accesso si farà fuori la Terra per qualsivoglia lontananza oltre la Cavalcatura si paghi per ogni luogo si farà detto accesso baj. trenta 30
Per sequestro, o Precetto bajocchi cinque 05
Per rivocazione di Precetto, o sequestro baj. due 02
Per sottoscrizzione di Monitorio, o libello bajocchi due, e mezzo 02:2:-
Per decreto di fare Inventario bajocchi cinque 05
Per decreto di rilasciare qualcheduno con sigurtà baj. trè 03
Per sottoscrizzione di Mandato esecutivo bajocchi cinque 05
In tutte le Cause Commissarie si esigga il doppio della presente Tassa.
Tassa per il medemo sig.r Podestà per le Cause Criminali
255 - Per esibita di ribandizione di Cause Capitali per ogni reo scudi due d’oro di valore giulj dodici l’uno 02:40:
Per esibita di ribandizione di Galera uno scudo d’oro di valore giulj dodici dove entra la pena afflittiva di Corpo 01:20=
Decreto nelle Cause, cioè di pugni, calci, tirature di Capelli, spintoni, e da simili, a simili, purche non vi sia sangue giulj cinque 50
In Cause di parole ingiuriose baiocchi trenta 30
In cause di Donne frà Donne in Cause afflittive di Corpo la metà meno, cioè giulj sei 60
E nelle Cause dove non entra la suddetta pena giulj due 20
In tutte poi le Cause de furti, d’Uva, frutti, legna, erbaggi, Olive, incisione d’Alberi fruttiferi, ed altri simili a simili incorrano nella pena afflittiva del Corpo giulj dodici 01:20
Di tutte le Confiscazioni, che si faranno alli Rei ne spetti al suddetto sig.r Podestà la quarta parte, e le altre rimanenti porzioni spettino alla Comunità, e rispetto alle Composizioni gliene spetti la metà.
Per licenza di poter portare l’Archibugio baj. dieci per un’anno, e per sei mesi la metà 10
Per gravatoria contro quelli Testimonj, che non obbediranno a sottoporsi all’esame bajocchi dieci per ciascun di essi 10
Per mandato di rilascio baj. due 02
Per non gravetur bajocchi cinque 05
E per li delitti gravi si proceda secondo le Costituzioni Apostoliche.
Tassa per il Cancelliere prò tempore per le Cause Civili
separata da quella del Sig.r Podestà
Cap. 85
256 - Per qualsivoglia petizione, o atto, protesta, replica, e benche contro più Persone baiocchi uno per ogni Persona, purche convivino assieme 01
Per produzzione di qualsivoglia Istromento, Poliza, Taglia, Libri, Articoli, e qualunque altra scrittura. ed intimazione bajocchi due compresovi l’atto 02
Per l’esame in actis di ogni Testimonio baj. trè 03
Per ogni Testimonio esaminato sopra gli Articoli, e con interrogatorij baj. sette, e mezzo, e se saranno eccessivi ad arbitrio del Sig.r Podestà, bajocchi sette, e mezzo 07:2:-
Per risposta alle posizioni per verbum credit, vel non credit bajocchi uno per ogni risposta 01
Per l’obligo di stare a ragione con la sigurtà baj. trè 03
Per disdetta baj uno 01
Per rogito in actis di Tutela, e Cura baj. cinque 05
Per deposito in actis compreso l’atto baj. due 02
Per restituzione di deposito quattrini due per ogni scudo 2
Per giuramento di Calunnia compreso l’atto baj. uno 01
Per termine Statutario baj. uno 01
Per moderazione del termine baj. uno 01
Per partito decisivo compreso l’atto baj. due 02
Per elezzione de Periti baj. due per Perito 02
Per interposizione di appellazione, o ricorso bajocchi due 02
Per deposito di Chiavi baj. uno 01
Per restituzione di esse baj. uno 01
Per restituzione di Scritture prodotte in actis, e ne deve detto Cancelliere farne Copia per porsi in filza bajocchi cinque, e se la copia eccederà trè fogli gli si dia un bajocco per foglio 05
E restituendosi, e non facendosi detta Copia, si deve in actis fare la ricevuta baj. due 02
Per Inventario, o descrizzione dei beni, mobili, semoventi, stabili, ed altro compreso l’obbligo di quello li riceverà in deposito e con la sigurtà bajocchi venti 20
Per la produzzione del libello, o monitorio compreso l’atto baj. due, e mezzo 02:2:-
Per la depositazione del Procuratore in actis ad lites exigendum, et quietandum compreso l’atto baj. due, e mezzo 02:2:-
Per Precetto, o sequestro baj. due, e mezzo 02:2:-
Per rivocazione di sequestro, o Precetto compreso l’atto baj. due 02
Per nota di sentenza, o decreto difinitivo sino alla somma di scudi dieci bajocchi cinque, dalli scudi dieci sino alli venticinque baj. sette, e mezzo, dalli scudi venticinque fino alli cinquanta baj. dieci, dalli scudi cinquanta sino alli cento bajocchi quindici, e dalli scudi cento sino a qualsivoglia somma baj. venti 20
Per mandato esecutivo in Contumacia baj. due 02
Per mandato esecutivo rilasciato servatis servandis sino alla somma di scudi cinque baj. due, dalli cinque sino alli dieci bajocchi quattro, da quello in sù fino alli venticinque bajocchi sette, e mezzo, dalli venticinque sino alli cinquanta bajocchi dieci, da quello in sù fino a qualsivoglia somma baj. venti.
Per rivocazione di qualsivoglia mandato compresovi l’atto baj. uno 01
Per mandato di sospetto di fuga baj. quattro 04
Per mandato de evacuando baj. due 02
Per mandato d’Immissione de Beni stabili, mobili, semoventi bajocchi dieci
10
Per mandato di rilasso baj. due 02
Per mandato di Manutenzione baj. cinque 05
Per editto di Subasta di Beni Stabili bajocchi due 02
Per arresto di qualsivoglia Persona in Carcere in Cause Civili bajocchi due 02
Per formare la lista delle spese baj. due, e mezzo 02:2:-
Per fede di sequestro in pubblica forma baj. sette, e mezzo 07:2:-
Per fede di Tutela, e Cura, adizzione di Eredità, consensi, sigurtà, oblighi, Immissione in possesso, reiettione di appellazione, moderazione di essa, revocazione d’Inibizione, sequestri, pronuncie, e remissioni di Cause in pubblica forma baj. dieci 10
Per copia di qualunque atto con la repplica, e Decreto in pubblica forma baj. dieci 10
Per copia dell’estratto degli atti bajocchi tre per ogni carta, et ogni carta debba contenere versi venti, e sillabe dodici per ogni riga, e farsi detto estratto in pubblica forma, se poi l’estratto sarà dupplicato baj. tre per foglio, et un quattrino.
Per copia semplice di sentenza bajocchi sette, e mezzo 07:2:-
Se sarà in pubblica forma baj. quindici 15
Per l’accessi nel luogo delle differenze si paghi la metà meno di quello si paga al sig.r Podestà, e Cavalcatura da darsegli.
Per le Cause Commissarie esigga il doppio.
Tassa per il Cancelliere nelle Cause Criminali
Cap. 86
257 - Nelle Cause Criminali sia tenuto detto Cancelliere ricevere tutte le querele dalle Parti offese, esaminare Testimomj, che s’indurranno dalle Parti querelanti, e ne da medemi ricevere alcun’emolumento, neppure possi riceverlo il sig.r Podestà in caso si esaminassero i Testimonj dal medemo in mancanza del detto Cancelliere per giustificarsi il delitto, e ciò farsi d’ambedue gratis.
Per gravatorie si faranno a Testimonj, che non obediranno a sottoporsi all’esame baj. tre per ciascun di essi, purche non convivino insieme 03
Per rogito di Sigurtà di non offendere per ciascuna Persona baj. cinque 05
Per non gravetur, che si farà dal Giudice bajocchi due, e mezzo 02:2:-
Per ripetizione di ciascun Testimonio dal Fisco con l’interrogatorj non si paghi cosa veruna.
Per ripetizione di ciascun Testimonio a difesa con l’interrogatorj del Fisco bajocchi dieci per ciascun Testimonio, e se sarà un Testimonio solo bajocchi cinque, e se l’interrogatorj saranno eccessivi se gli accreschi la mercede ad arbitrio del Sig.r Podestà.
Per copia di Processo da prendersi dal Reo per far le difese per ogni carta, che contenga la facciata versi venti, e sillabe da dieci per ogni verso, baj. cinque per foglio benche fossero più Rei, e dandosi l’originale del Processo bajocchi due per foglio.
Per esame a difesa nelle Cause pecuniarie per ogni Testimonio baj. trè 03
Per qualsivoglia istanza, o atto, che farà il Reo baj. uno, e se esibirà scritture coll’atto baj. due in tutto, e per restituzione di scritture baj. trè oltre la Copia di esse se si farà dal Cancelliere. 02
Per copie di articoli, scritture, proteste, et atti baj. tre per foglio 03
Per mandato di possesso ne’ Beni Stabili incorporati dal Fisco baj. trenta 30
Per mandato di Subasta, e delibera de Beni Mobili incorporati dal Fisco sino al valore di scudi dieci bajocchi cinque, da scudi dieci sino a venticinque bajocchi dieci, da scudi venticinque sino a cento bajocchi quindici, e da quello in sù baj venti, e non più.
Per Inventario in Cause Capitali baj quaranta 40
Per Inventario in altre Cause Criminali baj. quindici 15
Per registro di Supplica con l’atto, e produzzione baj. dieci 10
Per fede di qualsivoglia atto giudiziale bajocchi sei 06
Per fede di ricorso, o appellazione con il decreto baj. dieci col pubblico 10
Per cassatura di Processo in Causa Capitale giulj dieci 01
Se avrà data la Copia del Processo al Reo baj. cinquanta per detta Cassatura
50
Per cassatura di Processo in Causa pecuniaria baj. cinque 05
Per cassatura di Processo in Causa afflittiva di Corpo baj venti 20
Per mandato di rilascio in Causa Capitale, o afflittiva baj. dieci 10
Per mandato di rilasso in Causa pecuniaria baj. due 02
Per restituzione di robe rubate si facci gratis.
Per copia di sentenza delle Cause Capitali, e di Galera giulj otto 80
Tasse per il Barigello per le Cause Civili
Cap. 87
258 - Per mandati Camerali un bajocco per scudo sino a scudi trecento, e da quello in sù per qualsivoglia somma scudi quattro.
Per mandati di questa Curia tanto realmente, che Personali sino alla somma di un scudo baj. due, sino a scudi trè baj trè, sino a scudi dieci bajocchi cinque, sino a scudi venticinque bajocchi sette, e mezzo, sino alli scudi cinquanta quattrini due per ogni scudo, dalla detta somma in sù giulj trè, e dalli scudi cento sino a qualsivoglia somma giulj cinque in tutto, et eseguendosi detti Mandati fuori la Terra, fossi, e controfossi un terzo di più di quello tassato come sopra.
E fatto, che avrà l’esecuzione debba farne la relazione negli atti, e delle robe esecutate portarsi in Depositeria.
Per mandato di sospetto di fuga sino alla somma di scudi venticinque bajocchi dieci, e da quelli in sù sino a qualsivoglia somma bajocchi venti.
Per mandato di porre in possesso ne’ Beni Stabili senza espressione di somma baj. venti, e se si eseguirà fuori la Terra baj. trenta, e se nel mandato suddetto vi resterà espressa la somma abbi quattrini due per scudo sino a scudi dugento, e da quello in sù sino a qualsivoglia somma giulj sei.
Per mandato de evacuando benche restasse eseguito fuori della Terra (bajocchi quaranta) 40
Avendo avuto una volta la mercede dell’esecuzione fatta, e dovendosi di nuovo eseguire con l’istesso Mandato per il resto non si possi pretendere altro emolumento.
Per mandati mano regia, o liste degli esattori della Comunità, danni dati, o altro proveniente da detta Comunità, purche il mandato sia spedito mano regia si osservi come segue.
Per mercede di pene del danno sino alla somma di giulj sei baj. tre, e mezzo, e sino a qualsivoglia somma bajocchi sette, e mezzo, dentro la Terra se si facesse l’esecuzione, e facendosi fuori debba esigere un terzo di più del tassato come sopra, e facendosi personale un giulio, e fuori il doppio.
Per eseguire le liste del Depositario della Comunità sino alla somma di scudi trè quattrini dodici, e da trè sino a dieci bajocchi quattro, e dalli scudi dieci sino a cinquanta bajocchi cinque, e dalli scudi cinquanta sino a qualsivoglia somma un quattrino per scudo purche non passi giulj trè, et eseguendosi fuori della Terra abbi un terzo di più, e contro li forestieri abbi il doppio.
Che detto Barigello, e suo Birro non possi fare esecuzioni reali senza l’assistenza del Balìo.
Che detto Barigello abbia il giorno di quelli, che riterrà in Carcere tanto per Cause Civili, che Criminali un bajocco il giorno sino a giorni dieci oltre la Cattura.
Per Inventario in Cause Civili bajocchi dieci 10
Tasse per il medemo in Cause Criminali
259 - Per qualsivoglia Inventario in Cause Criminali per ogni Reo baj. venti, quando però ognuno di essi vivessero separatamente, e stando in comunione si esiga per un solo Inventario 20
Per Cattura in Cause Capitali oltre la nomina, e facendosi dentro la Terra giulj dieci, e fuori detta Terra giulj venti.
Per cattura in Causa di Galera giulj cinque dentro la Terra, e fuori giulj dieci.
Per cattura in Causa afflittiva bajocchi venticinque, se fuori giulj cinque.
Per cattura in Causa pecuniaria bajocchi quindici, se fuori bajocchi trenta.
Per qualsivoglia condannato in Galera nel doversi trasportare a Narni, e dovendo il detto Barigello per sicurezza condurre seco più Birri, per se abbi giulj trè, et altri giulj trè per ogni Birro, che porterà seco, benche fossero più condannati per detto trasporto.
Per cattura di quello non avrà obedito alla Citazione trasmessagli dal Fisco ad informare la Corte baj. quattro 04
Che ricevendo il suddetto Barigello Carcerati dalla Curia di Narni non possa ricevere per consegna di essi, se non che il solito Passeggio, et un grosso per ciascun Carcerato, e nella medema forma pratticarsi da qualunque altra Curia.
Tassa per il Balìo
Cap. 88
260 - Per ogni citazione eseguendosi dentro la Terra un quattrino 1
Per ogni Citazione, e intimazione eseguendosi fuori la Terra bajocchi due 02
Per citazione, e intimazione da farsi contro il Fisco quattrini due 2
Per citazione Camerale frà Terrazzani dentro la Terra bajoc. uno, se fuori della Terra baj. due.
Per Citazione Camerale da eseguirsi ad istanza de Forestieri contro Terrazzani si dentro, che fuori di questa Terra baj. cinque 05
Per presentazione di Sequestro, Precetto, Libello, Monitorio, Inibizione spediti dalla Curia baj. uno, eseguendosi fuori della Terra baj. due.
Se l’Inibizione, o Monitorio saranno di Roma baj. cinque, et eseguendosi fuori bajocchi dieci.
Per affissione dell’Editto di Subasta baj. uno 01
Per affissione di Citazione, o Inibizione baj. uno 01
Per Subasta de Pegni, e Beni Stabili sino al valore di scudi quattro baj. uno, e dalli scudi quattro sino alli venticinque baj. due, e mezzo, dalli venticinque sino a cento bajocchi cinque, e da quello in sù sino a qualsivoglia somma baj. dieci.
Per le esecuzioni, che si faranno de Pegni debba esigere un quattrino per qualsivoglia bajoc., che avrà lo Birro da esigersi dal debitore, purche non passi bajocchi cinque.
Tassa per le pene de Danni dati da osservarsi tanto
dall’Offiziale, che Guardiano prò tempore, in caso
chi de suddetti resteranno esercenti in detta Carica,
e similmente l’infrascritta Tassa debba osservarsi
per tutte le accuse verranno da Particolari di questa Terra
Cap. 89
261 - Che in tutti li danni, che si commetteranno da Bestiami di ogni genere studiosi le pene restino dupplicate per il giorno, e quella del giorno resti ridupplicata commettendosi la notte tanto studiosi, che Causali.
Chiunque Persona sarà trovata a far danno manuale in qualunque sorte di cose benche non espresse, sieno in questa come se fossero espresse di parola in parola, si paghi di pena bajocchi cinquanta oltre l’emenda del danno 50
Chiunque darà danno manuale ne Casali paghi di pena uno scudo, oltre l’emenda del danno, e portando via dal detto Casale quel danno avrà commesso debba pagare il doppio di detta pena 01=
Che tagliando, o rompendo rami, o frasche d’Alberi fruttiferi oltre l’emenda del danno paghi di pena giulj dieci per ciascuna volta, e per ogni Persona
01=
Chiunque taglierà Alberi non fruttiferi oltre l’emenda del danno paghi di pena giulj cinque 50
Che trovandosi alcuna Bestia nelli Seminati paghi di pena per ogni Bestia, che sieno Bovi, Vaccine, Cavalli, Somari, Porci, ed altri simili baj. quindici per ogni Bestia, e se il danno sarà studioso il doppio oltre l’emenda del danno 15
Per qualunque Persona traverserà li Seminati di ogni genere, e specie, ed anche nelli Casali paghi di pena giulj trè, oltre l’emenda del danno 30
Che trovandosi alcuna Persona a rompere fratte de Casali paghi di pena giulj dieci, oltre l’emenda del danno 01=
Che quello darà danno ad edere con toglierle esistenti nelli Casali s’intenda per pena manuale, e paghi di pena uno scudo, e portandola via scudi due per ciascuna volta oltre all’emenda del danno 01=
Che nelle Fonti, e Beveratori di Animali nessuna Persona vi possi lavar panni di sorte alcuna, ne porvi Sporchizia sotto pena di giulj trè per ciascuna volta, e Persona, e procedersi anche dal Giudice per inquisizione 30
Chiunque Persona raccoglierà, o batterà Ghiande in ogni tempo paghi di pena giulj trè, oltre all’emenda del danno 30
Che dal giorno di Sant’Angelo di Settembre a tutto li venticinque Dicembre resti proibito far pascolare le loro Bestie di ogni genere nelle Ghiande, sotto pena per ogni Bestia di bajocchi dieci, e se sarà il danno studioso raddoppi la pena, oltre l’emenda del danno.
Chiunque Persona traverserà dove stanno seminate le Rape, o Canapucci, cioè per le Rape dal mese di Luglio a tutto dicembre, e li Canapucci nel mese di Agosto a tutto li otto Settembre cada in pena di bajocchi dieci oltre l’emenda del danno 10
Che chiunque Persona darà danno manuale in Rape cada in pena per due rape, bajocchi dieci, e da due rape in sù di bajocchi dieci per ogni rapa, e trovandosi fuori da dette Possessioni con dette rapi (sic), sia tenuto all’istessa pena, e se fossero Forastieri paghino il doppio, oltre l’emenda del danno, eccetto però in caso gli fossero state donate, o l’avessero nelle proprie di loro Possessioni, e ricusando di mostrarle, si paghi di pena giulj dieci, ma essendo trovati con Sacchi di rape, e some incorrino nelle pene legali di furto.
Chi darà danno con bestie alle rape paghi di pena per ogni bestia bajocchi quindici, se sarà studioso il doppio, e di notte raddoppi la pena di quella del giorno, oltre all’emenda del danno.
Che nessuna Persona senza la licenza del Padrone, mentre vi saranno Capanne nelle Canepine non possa cavar Canapelle rimaste sotto pena di giulj cinque per ogni Persona, oltre l’emenda del danno 50
Che traversando li Seminati li Pedoni nell’andare, e tornare, se li debba far pagare una sol pena di bajocchi quindici per ogni Persona 15
Che a nessuna Persona le sia lecito cavar sponghe, e pietre nelle ripe di Fiume, sotto pena di giulj dieci per ogni Persona, e per ciascuna volta, e si possa procedere anche dal Giudice per inquisizione.
Che non sia lecito a nessuno far entrare Bestie nelle Possessioni a mangiar pampani de Viti, o di Alberi, e rompendo rami lunghi di due palmi, paghino di pena bajocchi quindici per ogni Bestia, e se sarà studioso il doppio, stando però dette Bestie ferme, e se dette bestie per accidente fossero di passaggio, che nel alzare la testa mangiassero pampani, o rami, non incorrano a pena alcuna. 15
Chi farà frondi negli Alberi con viti tanto nel piano, che nelli Casali cada in pena di giulj cinque per ciascuna volta oltre all’emenda del danno.
Che quelli da dieci anni in sù paghino le pene stabilite in caso dassero danno manuale, oltre all’emenda.
Che trovandosi Bovi nelli favali da dove non sieno levati li Capanni cadi in pena di bajocchi quindici per ogni Bestia di essi oltre l’emenda del danno.
15
Che le Bestie saranno condotte a beverare al Condotto di Calciolo cadino in pena di bajocchi quindici per ogni bestia ma andandosi senza Custodia non incorrino pena alcuna. 15
Che quelle daranno danno negli alberi, o viti rodendole dette Bestie, e spezzandole, cadino in pena di giulj trè per ogni Bestia per ciascuna volta oltre l’emenda del danno. 30
Che tutte le Bestie anderanno alla Gueda se si troveranno a far danno, che li possi scrivere una volta per vocabolo tanto di giorno, che di notte, et alla gueda non s’intenda se vi fossero li Padroni, e non portassero Capezze, sotto pena di giulj trè per ogni Bestia. 30
Che li Agnelli, e Castrati Casarecci facendo danno cadino in pena di baj. cinque per Bestia per ogni volta. 05
Che per ogni paro di Bovi, oltre, che sieno di un istesso Padrone, debbano portare un Campano sonante, e se avesse altro, che un Bove debba portare detto Campano sotto pena di un giulio per ciascuna volta, e dal primo di Maggio a tutto Settembre lo possino portare atturato di giorno, ma non di notte, e s’intenda pascolando in Campagna. 10
Che sia lecito andare a Caccia, con patto, che non debba rompere fratte, che ciò facendo cada il Trasgressore in pena di uno scudo. 01=
Chiunque Forestiere sarà trovato a far vinghi per Canestri, o prendere legna morte di Renara, et anche in tagliare nel Fiumi Pioppi, Albucci, benche piccoli, Salci, ed altri legnami cadino in pena arbitraria per ogni Persona, e ciascuna volta oltre l’emenda del danno.
Che nsesuno di detti Forestieri possino cogliere nocchie Salvatiche, o altri frutti salvatici, et uva lambrusca parimente salvatica, ne fare in alcuna Possessione di questo Territorio Gramaccia sotto pena per ciascuna Persona, e volta di scudi due, oltre la perdita delle robe, che avranno colte. 02=
Che trovandosi Bestie Forestiere di qualsivoglia sorte, cioè Bovine, Vaccine, Cavalline, Muline, Asinine in ogni parte di questo Territorio, pascolando cadino in pena di giulj venti per ogni Bestia, e se sarà studioso il doppio, e se sarà di notte il doppio di quello resta tassato il giorno come sopra oltre l’emenda del danno.
Che trovandosi Porci de Forestieri in questo Territorio sia lecito ad ogni Persona di ucciderli, e non potendoli uccidere cadino in pena per ogni Porco di giulj venti, e ben che si uccidessero, tanto cadino in detta pena.
Che trovandosi in questo Territorio Capre, Pecore de Forestieri cadino in pena per ogni Bestia di esse bajocchi quindici, oltre l’emenda del danno dell’erba, o altro, che sia. 15
Che alli Passaggieri Forestieri portando Bestie da Soma, che si fermano fuori di Strada a pascolare di giorno, o di notte, non facendo danno non incorrino a pena alcuna.
Che si possi far pagare pena a Terrazzani in cogliere frutti salvatici esistenti nelle fratte, e far pagare pena a bestie, che pascoleranno, o a Gente traverseranno dalle Ripe Vecchie di Fiume verso Narni sino tirano le nostre pretenzioni, sieno tenuti a pagare l’emenda oltre alla (pena) di baj. dieci.
Che non si possi far pagare pena ne a Padroni, ne a Bestie, che per timore di Mosche, o Arzilli uscissero per seminati, mentre ci va dietro il Padrone per riboccarli.
Che non si possi far pagare pena a quelli, che avranno avuto licenza da proprij Padroni di passare, o far’altro, anche con Bestie, e si stia al giuramento del Padrone.
Che non potendosi passare per Strada per rispetto di fanghe, acque, fratte, ripe, o altro impedimento legitimo, sia lecito ad ognuno anche con Bestie andare di sopra le Possessioni, benche fossero seminate per sei piedi lontano dalle Fratte, o ripe, e per il limite, o stradelli vicino la strada senza incorso di pena alcuna, con dichiarazione, ciò non gli sia lecito, se vi sarà luogo di rincontro non seminato, e similmente di rincontro se vi sia ripe, o fratte, vi sia lecito di spararla (sic), e spianare per passare dalle dette Possessioni non seminate.
Che andando alcuno a vedere le sue Possessioni, e bisognando passare per Seminati di altri sia lecito senza pena, entrando per le finaite, e meno danno.
Che andando alcuno per finaite con Bestie per entrare nelle sue Possessioni non incorra in pena, come anche andando per acqua con brocche, e vasi, ne s’intenda per detti atti imposta la servitù alcuna alle Possessioni, dove passeranno, purche sieno Fontane della Comunità.
Che a donne gravide o che porteranno Culle con Putti in testa, o in braccio sia lecito senza incorso di pena alcuna andare fuori di Strada, e finaite seminate, come anche a quelli, che anderanno a mondare, e toccare lavori.
Che passato mezzo Novembre non si possi accusare alcuna Persona a coglier frutti, eccetto nelli Casali riservati, o che non rompesse, o facesse fronde.
Che nelli fossati per far Vitati, o Vitabioni non vi sia pena alcuna.
Che li Pedoni, che passeranno sotto Cerque, che vi sieno Ghiande, e Piantoni, che vi sieno Olive per semplice passo non incorra in pena, ne meno con Bestie, però per sei piedi, dove non si potrà andare per esse.
Che Padroni, Lavoratori, e Garzoni respettivamente, che daranno danno con Bestie nelle Possessioni, che tengono a Colonia sieno tenuti solo al danno, ma non alla pena.
Che carpite, e raccolte le Canapi se vi resteranno qualche pochi di Canapucci in dette Canape, quelli, che vi (“vi” aggiunto sopra) passaranno anche con Bestie non incorre in pena alcuna, come anche in Canapelle in caso non le volesse il Padrone.
Che sia lecito ad ognumo cavar Bestie, che stieno a far danno senza incorso di pena alcuna se traversasse Seminati, solo sieno tenute le Bestie a detta pena.
Che a nessuna Persona senza licenza del Padrone le sia lecito mentre vi sono Capanni nelle Canapine di ricapar Canapelle rimaste, sotto l’istessa pena manuale.
Che li Padroni guardando bestie, benche stassero un piede dentro seminati, acciò non entrino dette bestie a far danno, non paghino pena.
Che alli Padroni, che attraverseranno seminati nell’andare, e tornare non se li possa far pagare altro, che una pena.
Che per reprimere li gran danni, che si fanno dalli Bestiami Maremmani nelle uve, e viti, o Pascoli di Colliscipoli in danno de nostri Beni, e Bestiami. ordiniamo, che l’offiziale prò tempore sia obligato mettere li segni dalli Confini di Terni sino al passo di Fiaja, e dalla Strada della Sabina sino al passo dell’Acqua Viva lontano dalla Strada Romana trenta Canne di sotto, e di sopra, e sia obligato guardare non passino detti segni, e passando fare li pegni, e mancando, far detti pegni, e mettere detti segni, caschi in pena di scudi due per ciascuna volta da applicarsi alla Comunità, Corte, et Accusatore, dichiarando, che se dette Bestie anderranno fuori delli segni assegnatile per pascolare, o dar danno andando da se, o condotte da Padroni, et Officiale, che avrà cura di detta Guardia, se pascoleranno senza danno, che paghino giulj trè per ogni bestia grossa, e se minute baj. uno per bestia, e se faranno danno il doppio oltre l’emenda, e se le Bestie saranno condotte incorrano nell’istessa pena, et ad ognuno sia lecito accusare dette Bestie, volendo, che in tutti li sopradetti Casi sieno in osservanza li Capitoli, e Conseglio fatto sopra di ciò sotto li 5. Ottobre 1627, quali si vuole si abbiano qui compresi, e per inserti di parola in parola.
Che ad ognuno sia lecito cogliere uve rimaste nelle Possessioni vendemmiate, che saranno nelli Piani, eccettuato però non sieno lasciate per uso proprio dal Padrone, ma nelli Casali vi sia pena d’ogni tempo, come se non fossero vendemmiati.
Che affittandosi il danno dato sia lecito all’Appaltatore poter’aggiustare le accuse de danni dati, ancorche manuali, e quelle comporre a suo piacere, con questo però, che non possa aggiustare, se prima non avrà notificato alli Padroni, che avranno ricevuto il danno, sotto pena di scudi dieci da applicarsi la metà alla Comunità, et altra metà alla Corte, e ciò si proceda anche per inquisizione.
Capitoli del Macello
Cap. 90
262 - Si statuisce, et ordina, che non possi l’Appaltatore del Macello far pascolare gli Animali permessigli ritenere nel Territorio dntro l’infrascritti luoghi, cioè dalla via de Cancelli sino al passo Fiaja compresoci li Vocaboli Vallesiepi, e Pantano, e dalla Strada delli Colli in giù, cioè da S. Maria di Cerreto, da S. Martino, da S. Silvestro, dalla Palombara del sig.r Serloreto Ricci, dalla Fontana di Cesurla, da S. Andrea, da Santa Maria in Valle, S. Simone sino alla Noce pelosa, e dal giorno primo de Santi non possi co’ suoi Animali salire e pascolare dalla Strada de Colli in sù, e che duri sino al primo di Marzo, e non più, e non possi entrare in detti Pascoli se non per vie pubbliche, ne stare la notte con animali in Possessioni, che non confinano con strade pubbliche, sotto pena in caso di contravenzione, per ciascuna volta delle suddette pene, di scudi cinque da applicarsi come sopra.
Che nelle Cause de danni dati non si debba ammettere
appellazione, e ricorso
Cap. 91
Si statuisce, et ordina, che in causa di pene di danni dati il sig.r Podestà debba astringere il Dannificante al pagamento delle pene stabilite nelli presenti Capitoli, e dandosi il caso, che dal dannificante s’interponesse appellazione o ricorso, e questo non debba ammettersi se non che in devolutivo solamente, e ammettendo il Podestà detta appellazione sia tenuto ipso facto a reintegrare chi sarà di ragione per l’importo delle pene.
Che il presente Statuto debba avere la sua piena osservanza,
e non resti sospeso
Cap. 92
Si statuisce, et ordina, che il presente Statuto in tutte le parti di esso debba avere la sua forza, e piena osservanza, e dal medemo non si possa declinare nemmeno in qualche parte sospenderlo per qualunque motivo, pretesto, o quesito colore, solo gli sia lecito al Pubblico, e Generale Conseglio venire alla deroga di qualche capitolo di esso in accrescerlo, diminuirlo, interpetrarlo, e proponendosi in detto pubblico Conseglio la detta deroga si per causa di accrescimento, diminuzione, o interpetrazione allora s’intenda aver forza, quando sarà vinta dalla maggior parte de Voti de Consiglieri.
Noi sottoscritti del Numero de Confalonieri, e Priori respettivamente come eletti, e deputati dal pubblico Conseglio a riconoscere, e rivedere la formazione delle Tasse sopradette. e determinazioni per l’osservanza di esse poste per ordine dall’Ill.mo Sig.r Dottore Carmine Lolli già nostro Podestà deputato per tal’effetto ancor’esso dal pubblico Conseglio, quali Tasse per l’esigenza da farsi dagli Affittuarj prò tempore delle Gabelle della Strada Flaminia, e Sabina respettivamente, quanto del Comprare, vendere, ed Uscitura, come altresì del Danno dato, e con l’assistenza del sopradetto Sig.r Podestà, e Nostra abbiamo riconosciute dette Tasse, e quelle ben ponderate, e rincontrate con le antiche le abbiamo rinvenute tali quali, e senza alcuna considerabile alterazione, ne diminuzione di esse. Abbiamo parimente con tutta l’attenzione riconosciute le altre come sopra descritte Tasse, tanto quelle concernenti per le Cause Civili, che Criminali per la Curia, e suoi Ufficiali, e quelle rincontrate con le antiche Tasse, e stante le facoltà dateci dal suddetto pubblico Conseglio approviamo, e confermiamo tutte le sopradette Tasse nelli sopradetti fogli definite, e questa abbiano ad avere per l’avvenire, et in perpetuo la sua piena osservanza, et esecuzione. Abolimo, e Cassamo per sempre le altre Tasse antiche tanto per il Civile, che Criminale come fatte e formate mai non fossero, e non debbano avere in verun tempo alcuna forza, e valore, bensì osservarsi le sopradette Tasse annotate, e descritte nelli sopradetti presenti fogli. Rispetto poi allo Statuto abbiamo ancora questo ben veduto, e considerato, ed approviamo il medemo in ogni parte, abbenche in qualcuna di esse sia variato dall’antico Statuto, coll’avervi inserto molte cose, che in esso mancavano, e levate molte altre non confacevoli al presente regolamento della nostra Terra, nel quale poi ci rimettiamo all’arbitrio della Sagra Congregazione del Buon Governo questo dì 16. Maggio 1749.
Io Carmine Lolli deputato dal pubblico Conseglio mano propria.
Io infrascritto in vigore della deputazione Consiliare di questa Terra sono stato presente alla Confezzione di questo Statuto unitamente con li suddetti SS.ri Deputati, e l’ho ritrovato essere stato fatto secondo le Leggi Antiche di detta Terra, e solo vi ho conosciuto essere state levate molte cose antiquate, e aggiunte molte altre, che sono a proposito per il buon regolameto dello statuto presente. In fede
Gaetano Eugenio Dottore Canavese di Città di Castello Dottore Pubblico di Legge nella Città di Narni.
Joseph Tituli S. Petri ad Vincula Presbyter Cardinalis ab Auria Pamphily S. R. E. Pro-Camerarius.
Cum fuerit a S. M. Clemente PP. XII. concessa facultas, et licentia Confratribus Confraternitatis S. Joannis Decollati nuncupatae della Misericordia erectae in Terra Collis Scipionis Narnien. Diaecesis celebrandi in perpetuum in eadem Terra publicas Nundinas die vigesima nona Augusti cuiuslibet Anni. Et cum SS.mus D. N. D. Divina Providentia PIUS PP. VII. supplicationibus ejusd. Confraternitatis humiliter porrectis pro Commutatione earumdem publicarum Nundinarum a die vigesima nona Augusti ad primam Dominicam Mensis Septembris cujuslibet Anni, benigne annuerit mediante Nostro Rescripto ex Auduentia ejusdem SS.mi diei sextae Novembris Anni Millesimi octingentesimi primi sub huiusmodi tenore videlicet:
Beatissimo Padre - La Compagnia, e Fratelli della Misericordia, e S. Giovanni Decollato di Collescipoli Oratori umilissimi della Santità Vostra rispettosamente espongono come per Pontificio Chirografo dato li 31 Ottobre 1733 ed emanato per organo di Monsignor Sacripante in allora Tesoriere ottennero facoltà di fare una Fiera franca per otto giorni consecutivi da principiare li ventinove Agosto di ciaschedun Anno nei termini, che leggonsi ad Verbum nella copia di esso Chirografo, che si umilia. Una tal grazia ebbe per longo tratto di tempo il suo pieno effetto, ed anche negli Anni scorsi, si è sempre publicata, ed in qualche parte eseguita, ma sono diversi Anni, che manca il concorso di Popolo, e si riduce a Fiera di Nome, non quale era in addietro. Riconoscendo gli Oratori, che una delle cause, che tolgono il concorso ad essa Fiera, possa derivare dalle Feste, che a detto S. Precursore in detti giorni in altri convicini Paesi si celebrano hanno stabilito di traslare la Festa di esso Santo, che in ogni Anno celebrano, colla possibile pompa alla prima Domenica di Settembre per accrescere così la gloria al detto Santo, e Venerazione alla sua S. Reliquia. A tal’effetto supplicano la medesima Santità Vostra degnarsi commutargli la detta Fiera franca dalli ventinove Agosto alla prima Domenica di Settembre di ciascun Anno con otto giorni consecutivi, o sia a tutta la seconda Domenica di Settembre confermando ai Deputati soliti scegliersi per soprastare a detta Fiera le consuete facoltà, Che etc.
Alla Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo - Per la Compagnia, e Fratelli della Misericordia di Collescipoli Diocesi di Narni - Al Signor Cardinal Camerlengo - Die Sexta Novembris 1801 - Ex Audientia SS.mi - SS.mus benigne annuit pro gratia juxta petita, quibuscumque in contrarium non obstantibus - J. Cardinalis Ab Auria Pamphilii Pro-Camerarius - Nos itaque volentes ea quae per SS.mum Dominum Nostrum Nobis injuncta fuere debitae ut par est exequctioni demandare, praemissa expressa declaratione quod per exemptiones, immunitates, et libertates, ut infra, concedendas, nullum prorsus censeatur irrogatum praejudicium Gabellis, datijs, et juribus quibuscumque Reverendae Camerae Apostolicae, ejusque Dohanerijs, Appaltatoribus, Subappaltatoribus, eorumque Ministris, nec non Civitatibus, Terris, Castris, Locis eid. Terrae Collis Scipionis finitimis, ac in praesentibus Nostris Litteris exprimenda, servatisque semper Litteris, Costitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis super Nundinis emanat., et signanter Epistola Pastoralis S. M. Benedicti XIV. quoad recurrentiam Festorum de praecepto in diebus Nundinarum, et edicto per d. me. Cardin. S. Clementis Nostrum in Camerariatus munere Praedecessorem in illis sequelam edito, et non alias aliter, nec alio modo etc. Sanctitatis Suae et Reverendae Camerae Apostolicae nomine praefatis Confratribus et Confraternitati S. Joannis Decollati, ut in eadem Terra Collis Scipionis publicas Nundinas Dominica prima Septembris cujuslibet Anni in perpetutum habere, facere, tenere, et celebrare libere, et licite possint, et valeant licentiam et facultatem harum serie concedimus, et impertimur. Et insuper in executionem praedicti Rescripti SS.mi, ut quaecumque utriusque sexus Personae cum grasciis, Animalibus, Mercibus, et rebus quibuscumque a Jure tamen non prohibitis ad dictas Nundinas, ut praefertur, celebrari libere accedere, permutare, et quoscumque Contractus licitos tamen, et non prohibitos agere possint, ac omnibus privilegiis, exemptionibus, franchigiis, indultis, et libertatibus, quibus in caeteris Nundinis Status Ecclesiastici, earumque occasione fruuntur, patiuntur, pariformiter utifrui, potiri, et gaudere debeant, indulgemus. Quae quidem privilegia, exemptiones, franchigias, indulta, immunitates, et libertates ejusdem personis ad dictas Nundinas accedere, et confluere tam in accessu, ad illas, et Mora in eis, quam in recessu ad eorum Patrias cum grasciis, animalibus, mercibus, et rebus inibi adsportatis, emptis, permutatis, et contractatis ad unquem (sic) observari volumus, et mandamus. Ea tamen repetita declaratione, quod privilegia, immunitates, exemptiones, francigiae, et libertates praefatae nullimode concessae censeantur quoad Gabellas, datia, et jura quaecumque quavis de causa, et ratione dictae Reverendae Camerae Apostolicae ejusque Dohaneriis, Appaltatoribus, Subappaltatoribus, aliisque praefatis, nec non Civitatibus, Terris, castris, et locis praefatae Terrae Collis Scipionis finitimis debita, et competentia quae omnia eisdem semper persolvi volumus, atque mandamus. Et tandem pro bono regimine, et methodo in iisdem Nundinis servando facultatem tribuimus iisdem Confratribus Confraternitatis Misericordiae Terrae Collis Scipionis, ut assistere faciant Milites dictae Terrae, qui circa ordinationes dependere debeant a Jusdicente Locali, et a Deputatis, seu Superastantibus dictae Confraternitatis, et non alias etc. Et in omnibus, et per omnia juxta formam ejusdem Rescripti SS.mi, ad quod in praemissis omnibus, et singulis relatio semper habeatur non obstantibus quibuscumque in contrarium, et non alias etc. Datum Romae in Camera Apostolica hac die 13 Julii 1802.
J. Card. Ab Auria Pamphily Pro-Camerarius
Franciscus de Gregoris R. C. A. Secretarius et Cancellarius
Litterae facultativae pro publicis Nundinis - Gregorj
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